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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 05960/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 09/06/2021, ha confermato la sentenza emessa in data 11/12/2018 dal Tribunale di Torino, con la quale - per quanto qui rileva - [OSCURATO:PERSONA] Alessandro era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di ricettazione di alcuni assegni.

Ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile.

Quanto alla prima doglianza, deve qui richiamarsi il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 — 01).

Nella specie, la censura sulla pena irrogata è esposta in termini totalmente generici, senza alcun effettivo confronto con la puntuale motivazione offerta al riguardo dalla Corte territoriale.

Frutto di un disguido deve ritenersi l'ulteriore censura, essendo le attenuanti generiche state concesse al [OSCURATO:PERSONA] nella massima estensione (cfr. Pag. 4 della sentenza impugnata).

Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA].RIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 09/06/2021, ha confermato la sentenza emessa in data 11/12/2018 dal Tribunale di Torino, con la quale - per quanto qui rileva - [OSCURATO:PERSONA] Alessandro era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di ricettazione di alcuni assegni. Ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Quanto alla prima doglianza, deve qui richiamarsi il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 — 01). Nella specie, la censura sulla pena irrogata è esposta in termini totalmente generici, senza alcun effettivo confronto con la puntuale motivazione offerta al riguardo dalla Corte territoriale. Frutto di un disguido deve ritenersi l'ulteriore censura, essendo le attenuanti generiche state concesse al [OSCURATO:PERSONA] nella massima estensione (cfr. Pag. 4 della sentenza impugnata). Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA].RIA
Sentenza Cassazione n. 05960/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris