CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 febbraio 2023
Cassazione n. 06055/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17496/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliat o ope legis in ROMA, piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) e al n. fax -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, via D. MORICHINI n. 2 , Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.17496/2017 Cron. Rep. Ud.16/02/2023 - CC presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 388/2016 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 202/2016; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d’appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza con la quale il Tribunale della stessa città aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il riconoscimento della responsabilità della Regione [OSCURATO:PERSONA] per la cessazione del rapporto di lavoro inter partes – disposta a seguito di annullamento giudiziale del concorso preordinato all’assunzione – e la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni per lo stato di incolpevole disoccupazione occorso, determinati in misura pari a tutte le retribuzioni perse sino aldì dell’età pensionabile; 2. lo Sgroi era risultato vittorioso, in quanto collocato utilmente in graduatoria, in esito al concorso indetto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] per la copertura di quattro posti della prima qualifica funzionale dirigenziale come funzionario ingegnere/architetto, ed era stato quindi assunto a tempo indeterminato nell’ottobre 1997; s uccessivamente, con sentenza n. 42 del 3 marzo 2003, il [OSCURATO:PERSONA] aveva annullato le operazioni di concorso per un vizio di composizione della commissione esaminatrice, donde l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro in data 15.10.2003;3. sulla base di tali premesse fattuali, la Corte d’appello, rilevava che non emergeva la prova della certezza della vincita del concorso, (beninteso) ove esso fosse stato esperito nel pieno rispetto delle procedure, il che escludeva la possibilità di attribuire il ristoro integrale richiesto in misura pari alle retribuzioni perse fino alla data dell’età pensionabile; qualificata (quindi) la posizione soggettiva in termini di interesse legittimo pretensivo, e riconosciuta comunque la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. della Regione, la cui grave negligenza era consistita nell’inserimento nella commissione esaminatrice di un componente senza esperienza e in situazione di incompatibilità nonché nel mancato inserimento dell’esperto, pur previsto, in materie giuridiche, la Corte di merito osservava che elementi presuntivi orientavano nel senso che, in caso di regolare svolgimento della procedura, lo Sgroi avrebbe avuto «una seria chance di vincere il concorso», se svolto legittimamente, e ciò alla stregua dell’ottimo risultato concorsuale, del positivo servizio prestato fino alla risoluzione del rapporto e dell’assunzione da parte della Regione, anche nel periodo successivo alla cessazione del servizio (2005-2008), con plurimi contratti di collaborazione a termine nel settore prima occupato; ravvisato, dunque, il nesso causale tra l’illecito della p.a. e la perdita di chance dello Sgroi, tenutoconto della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto di lavoro per l’ipotesi di annullamento della procedura di reclutamento, la Corte di merito riteneva che la condotta dell’amministrazione fosse stata “causa efficiente” della perdita della possibilità di ottenere le retribuzioni nel periodo intermedio (15.10.2003/20.6.2004) non lavorato, per un ammontare complessivo di €. 44.580.353: senonché, lo Sgroi non aveva partecipato al successivo bando concorsuale, per i medesimi posti, e tanto induceva a ridurre ex art. 1227 cod. civ. il risarcimento della metà, per cui la quantificazione finale veniva operata in misura di €. 22.290,18; tanto premesso, la Corte anconetana, in parziale accoglimento dell’appello del lavoratore, condannava la Regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle somme indicate, oltre rivalutazione e interessi legali; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con unico motivo, cui resiste la Regione [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]: 1. nel suo articolato motivo il ricorrente, riproponendo diffusi stralci dei propri scritti difensivi delle fasi di merito, si duole dell’errata applicazione degli artt. 1223, 2043, 2056, 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc civ. per avere la Corte d’appello, sulla base dell’inesatta qualificazione della posizione soggettiva come di interesse legittimo pretensivo, riconosciuto solo il danno da perdita di chance e non anche quello per il lucro cessante, invece (a suo dire) spettante; nell’ottica di un rapporto paritetico con la p.a., il giudice d’appello non doveva limitare il risarcimento al periodo intermedio non lavorato, ma avrebbe dovuto estenderlo, per la perdita del posto di lavoro e il conseguente stato di disoccupazione, a tutte le retribuzioni perse (per €. 493.248,00) fino al raggiungimento dell’età pensionabile; 2. il motivo non è fondato; come affermato da questa Corte con indirizzo consolidato (tra le molte, di recente Cass. Sez. L, 17/01/2022, n. 1307; in precedenza, in senso analogo, Cass. Sez. L, 16/02/2021, n. 4057; Cass. Sez. L, 27/11/2019, n. 30992; Cass. Sez. L, 29/07/2019, n. 20416, Cass.5 Sez. L, 07/05/2019, n. 11951; Cass. Sez. L, 08/01/2019, n. 194) «nell’impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto di lavoro si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall’art. 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001 o, per le qualifiche meno elevate, nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato art. 35, comma 1, lett. b) e degli artt. 23 e seguenti del d.P.R. n. 487/1994, la mancanza o l’illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto, pertanto, da nullità, che l’amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio comportamento al rispetto delle norme inderogabili di legge, può fare unilateralmente valere, perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l’esecuzione del contratto nei casi in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici»; di conseguenza, l’annullamento della fase concorsuale rimuove con effetto ex tunc un presuppo sto necessario del contratto di lavoro, che resta caducato da una nullità originaria, consentendo soltanto la salvaguardia di cui all’art. 2126 cod. civ. rispetto alle prestazioni di fatto svolte medio tempore (così Cass., Sez. L,n. 1307 del 2022, cit.), dovendo ribadirsi che la regola che impone l’individuazione del contraente sulla base di una graduatoria formulata all’esito della procedura concorsuale nel rispetto dei criteri imposti dalla legge e dal bando, seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette necessariamente, per quanto sopra detto, sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve imprescindibilmente sussistere in capo al contraente, di talché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, deve essere costantemente orientata l’azione amministrativadello Stato e degli enti pubblici (Cass., Sez. L , n. 4057 del 2021, cit.); 3. nel caso di specie, è pacifico – per come anche assunto nella sentenza impugnata –che l’annullamento delle operazioni concorsuali e degli atti successivi sia avvenuto per effetto della decisione del Tar, che ha ritenuto illegittimo l’intero procedimento di reclutamento per l’illegittima composizione della commissione esaminatrice; pertanto, in applicazione dei principi richiamati ai punti precedenti, per effetto della decisione del Tar il contratto intervenuto con la ricorrente nelle more del giudizio amministrativo è stato attinto da nullità genetica, rendendo doveroso il recesso dal rapporto da parte dell’amministrazione regionale, con salvezza degli effetti di cui all’art.2126 cod. civ. rispetto alle prestazioni di fatto svolte medio tempore; 4. sul piano delle ulteriori conseguenze, questa Corte ha affermato i seguenti principi (Cass. Sez. L, 31/01/2020, n. 2316): nell’impiego pubblico contrattualizzato, qualora il contratto di lavoro sia nullo per violazione di norma imperativa, il dipendente non può fare valere l’affidamento riposto sulla legittimità dell’assunzione per fondare una domanda di reintegrazione o di risarcimento del danno per la perdita del posto di lavoro oggetto del contratto nullo; 5. in tal caso, è esperibile l’azione risarcitoria disciplinata dall’art.1338 cod. civ. e il lavoratore, sul quale grava l’onere della prova quanto al pregiudizio subito, può ottenere il risarcimento del danno rappresentato, oltre che dalle spese sostenute, dal mancato guadagno derivato dalla perdita di altra occupazione o di altre occasioni di lavoro;6. la [OSCURATO:PERSONA] va esente dalla responsabilità ex art. 1338 cod. civ. nei casi in cui la nullità del contratto di impiego dipenda dalla violazione di norme imperative concernenti i requisiti di validità delle assunzioni, che si presumono conosciute dalla generalità dei cittadini, ma a condizione che le circostanze di fatto dalle quali dipende l’invalidità dell’assunzione fossero conosciute o conoscibili attraverso l’uso della normale diligenza (Cass. n. 2316/2020, cit.); 7. ai suddetti principi –specificamente enunciati a tutela delle disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni, siccome presidiate anche dallo specifico divieto di cui all’art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Cass., Sez. L, n. 17999/2022) – occorre in questa sede dare continuità; sicché, nella specie, la pretesa del dipendente, il cui affidamento incolpevole («pacifica essendo la buona fede dell’appellante» v. pag. 6 sentenza impugnata) è stato leso dall’amministrazione, di conseguire il risarcimento del danno per la perdita del posto di lavoro oggetto del contratto nullo, non è (evidentemente) accoglibile; 8. senonché, occorre considerare due ulteriori aspetti: da un lato, che la decisione del giudice d’appello, lì dove determina equitativamente il danno parametrandolo non già all'interesse negativo (id quod interest contractum non fuisse ), ossia al mancato guadagno derivato dalla perdita di altra occupazione o di altre occasioni di lavoro, ma alle retribuzioni dovute in forza del contratto 20.10.1997, e ciò per il periodo c.d. “intermedio” non lavorato, non è stata (si noti) impugnata dalla Regione; dall’altro, che la sentenza impugnata, pur discostandosi dai principi suesposti, essendo quindi meritevole di rettifica nella motivazione ex art. 384 cod. proc. civ., si appalesa (nondimeno) corretta nel dispositivo, lì dove rigetta la domanda dello Sgroi di pagamento delle ulteriori retribuzioni dovute in forza del contratto in questione (poi cessato) fino al dì del raggiungimento dell’età pensionabile; 9. per le ragioni suesposte, il ricorso deve essere (conclusivamente) rig ettato; le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €. 200,00 per esborsi ed €. 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ul