CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02076/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sulricorso propost o da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenzadel 29 /05 /2025 del la Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lettele conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnatasul punto della richiesta di sospensione condizionale della pena ed il rigetto nel resto del ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo, all’esito del giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (capi 1 e 2) e 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 3); la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 02/10/2023, in riforma della decisione di primo grado, assolveva l’imputato dai reati di cui ai capi 1) e 2) e rideterminava la pena in relazione al reato di cui al capo 3). Adita dal [OSCURATO:PERSONA], la Corte di cassazione con sentenza del 08/10/2024 annullava con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, segnatamente in relazione alle circostanze attenuanti generiche ed all’individuazione della pena base. Con sentenza del 29/05/2025 la Corte di appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, riconosciute all’appellante le circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena ad anni uno e mesi quattro di reclusione, così determinata: pena base anni tre di reclusione, ridotta per le circostanze attenuanti generiche alla pena di anni due, ulteriormente ridotta alla pena irrogata per il rito, confermando nel resto l’impugnata sentenza. 2.L’imputato, a mezzo del difensor e , ha interposto ricorso per cassazione . 2.1. Con il primo motivodeduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c ) cod. proc. pen., in relazione all’art. 2 cod. pen. Rileva che la Corte territoriale , nell’applicare il minimo della pena, non ha preso in considerazione la sanzione prevista per il reato di cui all’art. 10 d. lgs. n. 74 del 2000 al 03/05/2018, data di commissione del fatto; che, invero, solo con la novella apportata dal d. l. n. 124 del 2019 il minimo edittale della pena è passato da un anno e sei mesi a tre anni di reclusione; che, dunque, in ossequio ai principi che regolano la successione delle leggi penali nel tempo, avrebbe dovuto essere irrogata la pena di un anno e sei mesi di reclusione, corrispondente al minimo edittale vigente all’epoca del reato contestato. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 163 cod. pen., nonché vizio della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,in relazione al mancato esercizio dei poteri officiosi ai sensi dell’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. Osserva che la Corte territoriale ha omesso qualsivoglia motivazione in ordine all’applicazione di ufficio del beneficio della sospensione condizionale della pena, anche in considerazione della riduzione del trattamento sanzionatorio effettuata; che il riconoscimento di tale beneficio era stato sollecitato con l’originario atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi sono fondati, per cui il ricorso va accolto. 1.1. Quanto alprimo motiv o , si osserva che, se è vero che solo l’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi di cui all’art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 – 01; Sez. 4, n. 27959 del 18/6/2013, Pasquali, Rv. 258356 – 01; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153 – 01 ) , è altrettanto vero che , nel caso di specie, la Corte territoriale era stata specificamente investita dell’onere di motivazione in relazione ai criteri adottati per individuare la pena base. Ebbene, i giudici di appello, per un verso hanno preso atto «dell’oggettivo ridimensionamento del fatto in contestazione»(pag. 3 della sentenza impugnata) e, per altro verso,senza nulla specificare hanno fissato la pena base in anni tre di reclusione, a fronte del minimo edittale, vigente ratione temporis, di anni uno e mesi sei di reclusione (il fatto è contestato come commesso in data 03/05/2018, quando la pena prevista per il reato di cui all’art.10 d.lgs. n. 74 del 2000 andava da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione),senza dar conto di tale significativo scostamento, in tal modo non ottemperando alle statui zioni contenute nella sentenza di annullamento con rinvio del 08/10/2024. Sul punto, invero, la motivazione manca anche graficamente. 1.2. Coglie nel segno anche il secondo motivo. Si osserva, invero, che l’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. attribuisce al giudice di appello, a prescindere da una specifica richiesta dell’interessato, la facoltà di applicare d’ufficio la sospensione condizionale della pena; che tale potere officioso costituisce, tuttavia, una eccezionale deroga al principio devolutivo ed è espressione della fisiologica valutazione di puro merito che compete al giudice di appello in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente il riconoscimento; che lo « stretto nesso tra ufficiosità, eccezionalità e discrezionalità del potere attribuito al giudice di appello esclude che il suo mancato esercizio possa configurare un vizio deducibile in cassazione»; che, dunque, la «non decisione»in appello su un beneficio che può essere riconosciuto anche d’ufficio – di cui la parte avrebbe comunque potuto sollecitarne l’esercizio – non è denunciabile come vizio di motivazione per mancanza e, neppure, come violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, tale non essendo l’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 – 01, in motivazione, proprio con riferimento al profilo della sospensione condizionale della pena, seguite da Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv.276596 – 02 ). In proposito è stato anche sostenuto che, in tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a riconoscere d ’ ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare sul punto, nel caso in cui, nell’atto di impugnazione e in sede di discussione, siano stati genericamente richiamati i "benefici di legge", omettendo l’indicazione di alcun elemento di fatto idoneo a giustificare l’accoglimento della richiesta (Sez. 1, n. 44188 del 20/09/2023, T., Rv.285413 – 01 ) . Orbene, risulta agli atti che il difensore con uno specifico motivo di appello aveva sollecitato la Corte territoriale a riconoscere al [OSCURATO:PERSONA] il beneficio di cui si discute e che la sentenza impugnata sul punto ha omesso qualsivoglia motivazione, anche solo grafica. Peraltro, sotto diverso profilo,si osserva che il giudice del rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice della sentenza annullata, limitatamente ai punti che furono oggetto dell’annullamento o in connessione essenziale con la parte annullata (Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193420 – 01) e che, nel caso di specie, la questione relativa al beneficio della sospensione condizionale della pena è all’evidenza strettamente connessa alla parte annullata, relativa al trattamento sanzionatorio. 1.3. Le considerazioni che precedono impongono l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, segnatamente con riferimento i) ai criteri utilizzati per fissare la pena base eii) alla sospensione condizionale della pena,in relazione alla quale il giudice di secondo grado dovrà indicare le ragioni per le quali il beneficio potrà o meno essere riconosciuto,con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamenteal trattamento sanzionatorio e al profilo della sospensione condizionale della pena,con rinvio per nuovo giudizio su questi punti ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Visto l’art. 624 cod. proc. pen., dichiara irrevocabilela declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso