CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2023
Cassazione n. 22856/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 20 settembre 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pavia, in data 17 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità è del tutto aspecifico ed evocativo di non consentite censure in fatto; Considerato che la seconda doglianza, che lamenta violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 712 cod. pen. è anch'esso aspecifico avendo i giudici di secondo grado (al pari del Tribunale) escluso la sussistenza del reato contravvenzionale per l'accertata sussistenza dell'elemento intenzionale del reato contestato, non avendo l'imputato reso dichiarazioni attendibili circa la provenienza del motociclo; Considerato che la terza doglianza, che lamenta vizio di motivazione in merito al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato il proprio decisum sulla base della verificata personalità negativa dell'imputato, compromesso da numerosi precedenti penali; Considerato che la quarta doglianza, che lamenta vizio di motivazione in ordine all'operato trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale verificato la congruità della pena sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]