CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 aprile 2026
Cassazione n. 09290/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1347/2023depositata il 19/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.Numero registro generale 7641/2024Numero sezionale 91/2026Numero di raccolta generale 9290/2026Data pubblicazione 13/04/2026RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cinque mezzi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] nonché di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e, per essa, la mandatariaKruk Italia [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza del 19 settembre 2023, con cui laCorte d’appello di Ancona ha respinto la domanda, già dichiaratainammissibile dal tribunale, diretta ad «accertare e dichiarare la nullitàovvero annullare della / la fideiussione rilasciata dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in relazione alleobbligazioni assunte della Sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e, per l’effetto, liberare il Sig. [OSCURATO:PERSONA] da ogni equalsivoglia obbligo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.».2. Riguardo al proposto ricorso è stata formulata la seguenteproposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell'articolo 380-biscod. proc. civ.:3. ― Il ricorso contiene i seguenti motivi.1)-Violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360 comma 1 n. 3c.p.c., degli artt. 111, 113 e 115 c.p.c. Difetto di titolarità del credito edella legittimazione della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] S.r.l, in personadel suo legale rappresentante p.t., e per essa, quale mandataria, la [OSCURATO:SOCIETA]., all'intervento in giudizio. -Nullità della sentenza per omessamotivazione in quanto apparente ed apodittica ex art. 360 comma 1 n. 4in violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost.2)-Violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360 comma 1 n. 3C.P.C., degli artt. 356, 346, 183 c.p.c. Riproposizione istanze istruttorie diprimo grado. Ammissibilità.3)-Violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360 comma 1 n. 3c.p.c., dell'art. 2 della L. n. 287/1990. Nullità/invalidità/inefficacia dellafideiussione prestata dal Sig. [OSCURATO:PERSONA].4)-Violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360 comma 1 n. 3c.p.c., dell'art. 2969 c.c. e artt. 33co. 2, lett. t) e 36 del Codice delNumero registro generale 7641/2024Numero sezionale 91/2026Numero di raccolta generale 9290/2026Data pubblicazione 13/04/2026Consumo. Deroga del termine di cui all’art. 1957 c.c. - vessatorietà.Nullità/invalidità/inefficacia della fideiussione prestata dal Sig. IvanTravaglini.5)-Violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360 comma 1 n. 3C.P.C., dell'art. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 13 comma 1 quater del testounico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.RITENUTO CHE4. ― Il ricorso è inammissibile.Stabilisce l’articolo 366, numero 3, c.p.c., che il ricorso per cassazionedeve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara esposizione dei fattidella causa essenziali alla illustrazione dei motivi.Si tratta, secondo la giurisprudenza della S.C. dei fatti della controversia,sia sostanziali sia processuali, i quali vanno esposti in quanto rilevanti perla decisione di legittimità e, in ogni caso, in modo sommario, ossiariassuntivo.La nuova formulazione introdotta con la riforma Cartabia recepisce leindicazioni della giurisprudenza. Vanno narrate dunque, sia pur conadeguata sintesi, le domande introduttive, le vicende del primo grado edel grado d’appello della decisione d’appello: il tutto, quale premessa perl’esposizione dei motivi del ricorso.Se manca l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto delprovvedimento impugnato il ricorso è inammissibile (Cass., Sez. Un., 22maggio 2014, n. 11308): tale mancanza – chiariscono le S.U. – «non puòessere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola ilricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza diriferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraversol'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia delricorso per cassazione». Ed in effetti questo è un caso emblematico dicome una esposizione malfatta non abbia chances di essere sanata in sededi formulazione dei motivi.Numero registro generale 7641/2024Numero sezionale 91/2026Numero di raccolta generale 9290/2026Data pubblicazione 13/04/2026Il noto protocollo intercorso tra la Corte di cassazione ed il CNF avallaquesta soluzione, poiché richiede una parte destinata allo svolgimento delprocesso. Il requisito di chiarezza previsto dalla riforma del 2022ulteriormente esclude che il ricorso possa essere redatto senza una partedestinata allo svolgimento del processo: naturalmente ad uncomprensibile svolgimento del processo.Nel caso in esame l’esposizione del ricorso per cassazione è totalmentecarente sol che si consideri che attraverso la sua lettura non riesce adintendersi:-) che cosa l’originario attore abbia garantito, e, cioè, quale fosse ilrapporto intercorrente tra la non meglio identificata [OSCURATO:PERSONA] e labanca;-) quale sarebbe la causa di nullità o annullamento della fideiussione;-) quali difese abbia spiegato in proposito la banca;-) quali istanze istruttorie fossero state avanzate in detta sede e se essesiano state ammesse ovvero perché non siano state ammesse;-) perché mai il giudice di primo grado abbia concluso il giudizio con unastatuizione di inammissibilità;-) quali motivi abbia proposto in appello il [OSCURATO:PERSONA], il quale ci informache essi erano in numero di due, ma non ne accenna il contenuto;-) che posizione abbia assunto la controparte;-) come si sia svolto il giudizio di appello e, in particolare che posizioneabbia preso la Corte territoriale sulle istanze istruttorie.Insomma, quale sia stata la vicenda sostanziale e processuale sulla qualesi è pronunciato il giudice di appello nella sentenza qui impugnata, rimane,alla lettura dello svolgimento del processo, del tutto oscuro.5. ― Per quel poco che riesce ad intendersi, in ogni caso, i motivisono tutti inammissibili.5.1. ― Quanto alla titolarità del rapporto in capo alla societàintervenuta in appello e controricorrente in questa sede, la Corte d’appelloNumero registro generale 7641/2024Numero sezionale 91/2026Numero di raccolta generale 9290/2026Data pubblicazione 13/04/2026ha osservato che «la società intervenuta ha depositato la cessione inblocco dei crediti pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] (doc. 04 pag. 2), dallaquale è agevole ricavare l’inclusione del credito azionato da [OSCURATO:PERSONA] inquanto la pubblicazione reca l’indirizzo internet ove è possibile consultarel’elenco dei crediti ceduti sicché il documento prodotto dalla cessionariacostituisce prova sufficiente ai fini della titolarità del credito».Orbene, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca laproduzione dell'avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] che rechianche soltanto l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco èsufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario,senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapportioggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singolecategorie consentano di individuarli senza incertezze; resta comunquedevoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, neitermini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di unaccertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanzadei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n.4277/2023).Nel caso in esame, la Corte territoriale non ha ragionato per categorie, maha accertato che lo specifico credito in discorso era incluso nell’ambitodella cessione.A tanto replica il ricorrente osservando che: «Da una lettura anche la piùsuperficiale, appare all'evidenza come il Collegio aquilano abbiaerroneamente rigettato l'eccezione sollevata, attraverso un processoargomentativo privo di ogni consistenza ed inidoneo a far conoscere l'iterlogico che avrebbe dovuto demolire le eccezioni sollevate al riguardodall'appellante, di fatto non consentendo alcun effettivo controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento seguito, e comunque lapronuncia è violativa della normativa sopra richiamata». Ora, a partel’anomalia di discorrere di una decisione del “Collegio aquilano” a fronte diNumero registro generale 7641/2024Numero sezionale 91/2026Numero di raccolta generale 9290/2026Data pubblicazione 13/04/2026una sentenza della Corte di appello di Ancona, la censura non ha nulla ache vedere con la ratio decidendi che sostiene la decisione impugnata: el’affermazione del ricorrente secondo cui non sarebbe comprensibile l’iterlogico della pronuncia, laddove essa dice con tutta chiarezza che lapubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] rimanda ad un sito Internet, e che dalsito Internet «è agevole ricavare l’inclusione del credito azionato», sta atestimoniare che la censura è spiegata contro l’evidenza.In ogni caso trattasi di accertamento di merito insindacabile in sede dilegittimità.5.2. ― Il secondo mezzo è anch’esso palesemente fuori bersaglio.In breve, il ricorrente chiede alla Corte di cassazione di giudicare nongenerica l’istanza di ammissione di prove costituende non ammesse dallaCorte d’appello e la cui ammissione era già stata denegata ― questoparrebbe di comprendere da una narrazione gravemente approssimativa emonca non solo nell’esposizione, ma anche nello svolgimento dei motivi ―dal primo giudice.Sicché occorre fare un po’ d’ordine.[OSCURATO:PERSONA] ha trascritto nel ricorso per cassazione parte del contenutodel proprio atto d’appello, pagina 27, del seguente tenore: «In particolare,si torna a chiedere di revocare integralmente le ordinanze del Tribunale diAscoli Piceno del 24.03.2021 e del 03.11.2021 e, per l’effetto, si chiede dirimettere la causa in istruttoria ed ammettere i mezzi istruttori richiestidall’allora attore nella II° memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. e nonancora ammessi e, quindi, previa rimessione in istruttoria della causa, siinsiste perché il Collegio adito disponga l’ammissione di tutte le richiesteistruttorie articolate dall’odierno appellante nella II° memoria ex art. 183VI comma c.p.c., ivi compresa le richieste di CTU pure espressamenteproposte». Dopo di che lo stesso ricorrente ha altresì richiamato «l'atto aciò deputato (2a memoria 183 co. VI c.p.c.) riportando integralmenteanche le istanze stesse, e richiamando addirittura le ordinanze delNumero registro generale 7641/2024Numero sezionale 91/2026Numero di raccolta generale 9290/2026Data pubblicazione 13/04/2026Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 03.11.2021 che avevanorigettato l'istanza».Dunque, se la comprensione del reale svolgimento della vicendaprocessuale non è tradita dalla, come si è detto, incommendevole fatturadel ricorso sembrerebbe essersi al cospetto di istanze istruttorie sulle qualiil giudice di primo grado si è espressamente pronunciato, disattendendole,sebbene il ricorrente non abbia ritenuto di spiegare il perché. Poiché,peraltro egli discorre di ordinanze del tribunale che «avevano rigettatol’istanza», ne viene che siamo dinanzi non già ad una omissione dipronuncia sulle istanze istruttorie ma, appunto, ad un rigetto delle stesse.Ora, dinanzi a questa pronuncia, il riferimento fatto nel ricorso percassazione alla riproposizione delle istanze istruttorie, nell’otticadell’articolo 346 c.p.c., non è corretto. Difatti, a fronte del rigetto diun’istanza istruttoria, occorre un apposito motivo di impugnazione ai finidella riproposizione in appello, da parte del soccombente, delle provetempestivamente dedotte e non ammesse dal primo giudice. E cioè laparte, in appello, può chiedere l'ammissione di prove nuove — ovviamenteladdove ne ricorrano i presupposti, e cioè, in sostanza, quanto si tratti diprove non potute dedurre precedentemente — ma non anche riproporreistanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice diprimo grado, senza espressamente censurare, con specifico motivo diimpugnazione, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta,ovvero dolersi della omessa pronuncia al riguardo (Cass. 23 dicembre2003, n. 19727; Cass. 22 luglio 2005, n. 15393; Cass. 26 gennaio 2006,n. 1691).Nel caso di specie, a fronte di un provvedimento di espresso diniego diammissione delle prove richieste occorreva dunque uno specifico motivo diappello. Nel ricorso per cassazione non ve n’è alcuna traccia.Ovvia dunque l’inammissibilità del mezzo.5.3. ― Il terzo mezzo è inammissibile.Numero registro generale 7641/2024Numero sezionale 91/2026Numero di raccolta generale 9290/2026Data pubblicazione 13/04/2026Il ricorrente non ha colto la ratio decidendi, al riguardo pur chiara, chesostiene la decisione impugnata, limitandosi ad invocare la nullità di unafideiussione del 2011 sulla base del noto provvedimento numero 55 del2005 della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, quantunque la Corte anconetana avessespiegato che «per le fideiussioni stipulate in epoca successiva – come nelcaso di specie, in cui la fideiussione è stata sottoscritta nel 2011 – chieccepisce la nullità deve allegare e fornire la prova, nel rispetto dellepreclusioni processuali - della permanenza della intesa anticoncorrenzialeal momento della concessione della garanzia».Insomma, il motivo di ricorso per cassazione si disinteressa del contenutodella sentenza impugnata e non lo contrasta, quantunque esso si uniformiall’insegnamento della Corte di cassazione, secondo la qualel’affermazione della nullità «richiede che risultino dagli atti tutte lecircostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l’esistenzadel provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia; ii) …; iii) l’epoca di stipulazionedella fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l’ambitotemporale al quale può essere riferito l’accertamento della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia,evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non puòaffatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epocasuccessiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso dicompresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l’interessato benpuò dedurre e comprovare che l’intesa anticoncorrenziale c’è, ma noncerto in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra especifica prova; iv) …; v) la concreta ricaduta della nullità delle clausolecontrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sulfideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il cheimpone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all’articolo1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte,l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezionepropria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n.Numero registro generale 7641/2024Numero sezionale 91/2026Numero di raccolta generale 9290/2026Data pubblicazione 13/04/20268023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola noninterferisce con la eventualmente ormai consumata preclusionedell’eccezione fondata sulla stessa» (Cass. n. 30383/2024 tra le tante).5.4. ― Il quarto mezzo è inammissibile.Anche in questo caso il ricorrente non ha colto il ragionamento della Corted’appello.In generale, un conto è che un’eccezione sia rilevabile d’ufficio anche inappello, tutt’altro conto è che i fatti in cui si sostanzia la nullità debbanoessere introdotti in giudizio nel rispetto delle scansioni processuali. A ciò ilTravaglini replica che «l'odierno ricorrente aveva eccepito sindall'originario atto introduttivo la nullità della clausola di dispensa delfideiussore, di talché non è incorso nella decadenza invero erroneamenteacclarata nella sentenza oggi ricorsa».Ma la Corte d’appello non gli ha addebitato di aver formulato tardivamentel’eccezione di nullità, gli ha addebitato di non avere effettuatotempestivamente l’eccezione di decadenza dalla garanzia di cui all’articolo1957 c.c.: «la rilevabilità d’ufficio della nullità non esonera il garante daltempestivo rilievo della eccezione di estinzione per il decorso il termine disei mesi di cui all'art. 1957 cod. civ. dalla chiusura dei rapporti in assenzadi iniziative della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del debitore principale».In effetti nel ricorso non v’è nulla che abbia a che vedere con latempestiva formulazione dell’eccezione di decadenza di cui all’articolo1957 c.c.5.5. ― Il quinto mezzo è infine inammissibile.La pronuncia di condanna alle spese di lite è del tutto conforme alprincipio della soccombenza, nulla rilevando che il giudice d’appello abbiarigettato la domanda del [OSCURATO:PERSONA] anziché dichiararla inammissibile.3. la proposta è stata ritualmente comunicata alle parti e la partericorrente ha chiesto la decisione.E’ stata quindi fissata l'odierna udienza in camera di consiglio.Numero registro generale 7641/2024Numero sezionale 91/2026Numero di raccolta generale 9290/2026Data pubblicazione 13/04/2026Hanno depositato memorie entrambe le parti.4. All'esito dell'odierna trattazione in camera di consiglio il collegioreputa di dover definire il giudizio in conformità alla riportata proposta.Né in questo vi è ragione di ripensamento alla luce delleconsiderazioni esternate nella memoria della parte ricorrente.In particolare, il ricorrente continua a censurare la decisioneimpugnata riguardo alla prova della cessione del credito, sostenendo che“la pubblicazione sulla G.U. non assolve l’onere probatorio in capo alcessionario, il quale deve fornire la prova documentale dell’inclusionedello specifico credito nell’operazione”, così disattendendo lagiurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la dimostrazionedell'inclusione del credito nell’operazione di cessione non devenecessariamente essere fornita attraverso la produzione del contratto dicessione, ma anche, per esempio, attraverso la pubblicazione sullaGazzetta Ufficiale che identifichi le caratteristiche della categoria cuiappartiene quel credito o attraverso altri elementi indiziari (Cass. civ.,sez. III, 2/12/2025 n. 31457).Riguardo alla contestazione sulla mancata ammissione delle provededotte in rimo grado, il ricorrente sostiene, nella memoria, di averformulato uno specifico motivo di appello sul punto, ma tale asserzione ègenerica, non avendo il ricorrente indicato dove abbia dedotto in modospecifico un tale motivo (non essendo sufficiente la richiesta di revocadell’ordinanza del primo giudice, ma essendo necessaria una specificacritica delle ragioni della reiezione delle istanze istruttorie).Riguardo al terzo motivo, il ricorrente cerca di superare l’obiezionecirca la mancata dimostrazione della persistenza dell’intesaanticoncorrenziale dopo il 2005, lamentando la mancata ammissione dellesue istanze istruttorie (ma questa doglianza, come visto sopra, èinammissibile).Numero registro generale 7641/2024Numero sezionale 91/2026Numero di raccolta generale 9290/2026Data pubblicazione 13/04/2026Riguardo al quarto motivo, il ricorrente continua a confonderel’eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. (eccezione insenso stretto, soggetta a preclusioni) con l’eccezione di nullità dellaclausola che a tale articolo deroga.5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla propostaformulata si applica a mente dell'articolo 380-bis, comma 3, cod. proc.civ. l'art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. con conseguente condannadella parte soccombente al pagamento: a) di una somma equitativamentedeterminata in favore della controparte; b) di un'ulteriore somma didenaro stabilita nel rispetto dei limiti di legge in favore della cassa delleammende, somme che si liquidano come da dispositivo.Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico delricorrente del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamentoin favore di parte controricorrente delle spese del presente giudizio cheliquida in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% perspese generali ed accessori di legge, nonché dell'ulteriore somma di euro3000,00, a norma dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; condanna,inoltre, parte ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delleAmmende, della somma di euro 2.500,00, a norma dell'art. 96, comma4, cod. proc. civ.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso.Numero registro generale 7641/2024Numero sezionale 91/2026Numero di raccolta generale 9290/2026Data pubblicazione 13/04/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile ilgiorno 12.1.2026Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]