CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2021
Cassazione n. 43890/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 5528/2017 del 20/12/2019 della Corte di appello di Milano, quarta sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale Della Cardia ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; preso atto che la difesa non ha chiesto la discussione orale né ha presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Milano in data 27/03/2017, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 700 di multa ciascuno per i reati di cui agli artt. 110, 648 cod. pen. (capo A), 110, 81 cpv. cod. pen., 55, comma 9, d.lgs. 231/2007 (capo B). 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione. 3. Lamentano i ricorrenti. -Primo motivo: violazione ed erronea applicazione degli artt. 125, 192 e 526 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. -Secondo motivo: violazione ed erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. nonché vizio di motivazione. 3.1. In relazione al primo motivo, si censura la sentenza impugnata che ha utilizzato ai fini della decisione un atto (comunicazione di notizia di reato n. 19/15 di prot. dei Carabinieri di Trezzo sull'Adda) per il quale non era stato espresso il consenso da parte della difesa all'acquisizione al fascicolo del dibattimento; inoltre, errato si rivelava il dato dell'avvenuto pagamento presso la stazione di servizio carburanti da parte dell'imputata insieme ad altra giovane non identificata, in quanto il prelievo risultava dai fotogrammi essere stato effettuato solo da quest'ultima; infine, la spiegazione che il secondo giudice aveva dato con riferimento all'incompatibilità degli orari dei prelievi effettuati da chi aveva indebitamente utilizzato la carta di credito della persona offesa e di quelli effettuati dalla giovane donna in compagnia degli imputati, appariva del tutto illogica e meritevole di censura. 3.2. In relazione al secondo motivo, si censura il ruolo di concorrenti nel reato da parte degli odierni imputati atteso che sia il prelievo allo sportello bancomat che il pagamento presso la stazione di servizio è stato effettuato dalla giovane donna non identificata, senza alcun contributo da parte degli imputati nei cui confronti non vi è nemmeno prova che fossero a conoscenza della provenienza della carta di credito dalla medesima utilizzata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. 2. Va evidenziata in premessa la ricorrenza di un'ipotesi di c.d. "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i t 2 parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 3. Infondato è il primo motivo. 3.1. Con riferimento al primo profilo di doglianza dedotto, risulta dagli atti, consultabili a ragione della dedotta violazione di legge, come all'udienza dibattimentale del 30/01/2017, terminato l'esame del teste [OSCURATO:PERSONA], il pubblico ministero chiedeva di produrre la comunicazione di notizia di reato n. 19/15 di prot. dei Carabinieri di Trezzo sull'Adda con allegato CD, documenti contenuti nel proprio fascicolo processuale; nel silenzio della difesa e sul presupposto della rilevanza del documento, il giudice acquisiva il documento ed invitava le parti alla discussione. Si deve ritenere che, a tutti gli effetti, il documento de quo sia stato acquisito sull'accordo delle parti. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza a cui si intende dar seguito, il consenso delle parti all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti in quello del pubblico ministero (ovvero in quello delle indagini difensive) può essere prestato anche tacitamente, qualora il comportamento processuale delle stesse sia incompatibile con la volontà contraria all'acquisizione (cfr., Sez. 6, n. 13752 del 25/02/2021, Tagliente, Rv. 281088; Sez. 4, n. 4635 del 15/01/2020, Guarnieri, Rv. 278292; Sez. 5, n. 15624 del 15/12/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263260; Sez. 3, n. 1727 del 11/11/2014, dep. 2015, Pistis, Rv. 261927; Sez. 2, n 19679 del 06/05/2010, Palamara, Rv. 247120). 3.2. Con riferimento al secondo profilo dedotto, va evidenziato come i giudici di merito abbiano conformemente tratto elementi di conforto sull'apporto concorsuale dei due imputati alla ricettazione e all'uso indebito della carta di credito sottratta a [OSCURATO:PERSONA] dalle immagini dei vari sistemi di videosorveglianza che avevano ripreso una ragazza nell'atto di operare i due prelievi presso lo stesso sportello bancario a distanza di pochi minuti e, poco dopo, la stessa ragazza che scendeva da una vettura, ben identificata, unitamente al conducente, l'imputato [OSCURATO:PERSONA], e alla passeggera, l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ed effettuava il pagamento del carburante, evidentemente immesso nella vettura. Il riconosciuto concorso era, secondo i giudici, suffragato dal medesimo contesto temporale in cui i fatti illeciti si sono verificati, peraltro, a poca distanza di tempo dal furto. 4. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo. i 3 Non rientra nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argonnentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame. In questa prospettiva, le sopra esposte doglianze difensive non appaiono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell'ultima decisione di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità. Fermo quanto precede, nella fattispecie, appare del tutto aspecifica la doglianza sulle differenze degli orari dell'uso della carta di provenienza furtiva risultante dai sistemi di videosorveglianza e le indicazioni della persona offesa. La Corte territoriale ha offerto una ragionevole spiegazione richiamando come dato logico la mancata sincronizzazione delle varie apparecchiature ma, soprattutto, il brevissimo lasso temporale in cui si dispiega l'azione criminosa e l'assenza di altre operazioni nella medesima fascia oraria: si tratta di un iter argomentativo ampiamente ragionevole e del tutto coerente con le esposte risultanze processuali che la difesa si limita a contestare con obiezioni già adeguatamente superate nella sentenza impugnata. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 04/11/2021. Il C