Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04124/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso siano meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, in quanto: - il primo motivo deduce la mancanza di sottoposizione alla misura di prevenzione alla data del fatto, ma la sentenza impugnata spiega a pag. 3 che il 23 febbraio 2016 l'imputato venne risottoposto alla misura di prevenzione, talchè in mancanza della documentazione di un fatto interruttivo di tale misura, essa al 12 aprile 2016 doveva ritenersi ancora efficace, motivazione che il ricorso non contrasta adeguatamente, non allegando la documentazione di alcuno specifico fatto interruttivo; - il secondo motivo deduce la omessa motivazione del rigetto delle attenuanti generiche, omissione che non emerge, però, dal testo del provvedimento impugnato, atteso che nella sentenza impugnata il diniego delle attenuanti è stato motivato con il riferimento ai numerosi precedenti penali dell'imputato, anche specifici, ed alla mancanza di elementi di valutazione in senso positivo, motivazione che è conforme alla giurisprudenza di legittimità che ritiene che il giudice del merito esprima un giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, nel momento in cui indica gli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso siano meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, in quanto: - il primo motivo deduce la mancanza di sottoposizione alla misura di prevenzione alla data del fatto, ma la sentenza impugnata spiega a pag. 3 che il 23 febbraio 2016 l'imputato venne risottoposto alla misura di prevenzione, talchè in mancanza della documentazione di un fatto interruttivo di tale misura, essa al 12 aprile 2016 doveva ritenersi ancora efficace, motivazione che il ricorso non contrasta adeguatamente, non allegando la documentazione di alcuno specifico fatto interruttivo; - il secondo motivo deduce la omessa motivazione del rigetto delle attenuanti generiche, omissione che non emerge, però, dal testo del provvedimento impugnato, atteso che nella sentenza impugnata il diniego delle attenuanti è stato motivato con il riferimento ai numerosi precedenti penali dell'imputato, anche specifici, ed alla mancanza di elementi di valutazione in senso positivo, motivazione che è conforme alla giurisprudenza di legittimità che ritiene che il giudice del merito esprima un giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, nel momento in cui indica gli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 04124/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris