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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29221/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24972-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 168/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 06/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],.

Ric. 2020 n. 24972 sez.

MT - ud. 15-09-2022 -2- Rg 24972/2020 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Toscana, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento per rendita catastale anno 2016, emesso a seguito di dichiarazione di variazione DOCFA, relativamente a immobile del quale era stato richiesto il cambio di destinazione d'uso (da negozio a garage) al fine di adibirlo a pertinenza della prima casa, ha respinto l'appello dell'Ufficio, valorizzando le operazioni poste in essere dalla contribuente, quali: la presentazione della pratica urbanistica SCIA; il pagamento di oneri per passo carrabile e il rilascio dell'autorizzazione con smussatura del marciapiede pubblico; la richiesta di variazione catastale DOCFA per il cambio di destinazione da C/1 a C/6, ritenuto pienamente giustificato dalle suddette operazioni.

La CTR ha confermato la decisione di primo grado, accertata la destinazione dell'immobile con riferimento alle consuetudini locali e le caratteristiche costruttive, ritenendo che la destinazione dell'immobile a negozio non era compatibile col degrado ambientale e il cambiamento delle abitudini dei consumatori, "come è avvenuto nel caso di specie sulla base delle circostanze evidenziale dall'appellata".

La contribuente si costituisce con controricorso eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e deposita successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA], che ha piena potestas iudicandi, non condivide la proposta formulata dal relatore e delibera diversamente dalla proposta (cfr. Sez.

Un. n. 8999 del 16/04/2009).

Considerato che:

1. Col primo motivo si deduce nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e all'art. 36 comma 2 d.igs. 546/92 per motivazione apparente, non potendosi cogliere le ragioni giuridiche poste alla base del ragionamento del l giudice che ne consentano un controllo in sede di legittimità e non contenendo alcun "riferimento alla fattispecie concreta e agli elementi che hanno assunto rilievo preponderante nella decisione per cui l'iter logico giuridico seguito dal giudice appare, quindi, del tutto oscuro, tale da non fare emergere le ragioni del convincimento".

2. Il motivo è infondato. 2.1.Va premesso che, in tema di provvedimenti giudiziali, la motivazione "per relationem" ad un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, purchè il percorso argomentativo consenta di comprendere la fattispecie concreta, l'autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento (Cass.n. 17403 del 03/07/2018).

Nella fattispecie non ricorrono tali condizioni, contenendo la sentenza impugnata una concisa esposizione dei fatti di causa e una sintetica ma congrua motivazione, idonea a far comprendere le ragioni della decisione (v. anche Cass. n. 29721 del 15/11/2019). 2.2.è stato altresì statuito che in tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall'esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione. la sentenza, pur nella sua stringatezza, rende intellegibile la ratio decidendi.

Nella fattispecie, dunque, si tratta di una motivazione concisa ma sufficiente in quanto contiene sia l'esposizione degli elementi in base ai quali la CTR ha ritenuto di respingere l'appello dell'Ufficio (cfr. Cass. n. 29721 de/ 15/11/2019).

Inoltre, l'adesione alla sentenza di primo grado, della quale è stato riportato il contenuto motivazionale, ha assolto l'onere di motivazione, in quanto da tale adesione, sia pur sinteticamente, è possibile ricavare l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento della decisione (v.

Cass. n. 24452 del 05/10/2018 ), nonché l'indicazione dell'effettiva disamina dei mezzi di gravame (Cass. n. 28113 del 16/12/2013).

3. Col secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, 61 e 62 dpr 1142/1949 nonché dell'art. 8 dpr n. 138/1998 ex art. 360 n. 3 c.p.c. avendo la CTR ritenuto rilevanti elementi non previsti dalla indicata normativa, non considerando invece l'assenza di modifiche sostanziali, come comprovate dal confronto tra la planimetria agli atti e quella presentata con la denuncia di variazione, tenuto conto che nella zona sono ubicate ben 266 attività commerciali dichiarate come negozio in cat. c/1, "così come gli altri due fondi presenti nello stesso fabbricato". 3.1.11 motivo, contrariamente a quanto eccepito dalla controricorrente, non è inammissibile, chiedendo la ricorrente alla Corte di verificare la rispondenza della decisione alle norme indicate, ed è fondato. 3.2.Va sul punto ribadito quanto già statuito da questa Corte (Cass. sez. 5, ord. 10 giugno 2015, n. 12025), in fattispecie in cui il giudice di merito aveva riconosciuto ad un immobile, attualmente in uso per attività di estetista, la categoria C3 in luogo di quella Cl, assegnata dall'ufficio, nonostante che struttura e caratteristiche dell'immobile fossero rimaste invariate, secondo cui «Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd.

"destinazione ordinaria", sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica.» (cfr. anche Cass. sez. 6-5, ord. 11.9.2018, n. 22103; Cass. n. 3894 del 2019, relativa ad analoga ipotesi di immobile accatastato in C/1 (negozio) con successiva diversa destinazione di fatto ad autorimessa, non rilevante ai fini catastali).

La sentenza impugnata, peraltro, non accerta se la richiesta di variazione della destinazione d'uso effettuata dalla contribuente sia stata approvata dalle autorità competenti.

4. Conclusivamente va accolto il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo rt J;• irév accolto, con rinvio alla CT dfl loscana anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla CTR ,- , • ef9 v,11727,,. della Tostana anche

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24972-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 168/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 06/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],. Ric. 2020 n. 24972 sez. MT - ud. 15-09-2022 -2- Rg 24972/2020 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Toscana, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento per rendita catastale anno 2016, emesso a seguito di dichiarazione di variazione DOCFA, relativamente a immobile del quale era stato richiesto il cambio di destinazione d'uso (da negozio a garage) al fine di adibirlo a pertinenza della prima casa, ha respinto l'appello dell'Ufficio, valorizzando le operazioni poste in essere dalla contribuente, quali: la presentazione della pratica urbanistica SCIA; il pagamento di oneri per passo carrabile e il rilascio dell'autorizzazione con smussatura del marciapiede pubblico; la richiesta di variazione catastale DOCFA per il cambio di destinazione da C/1 a C/6, ritenuto pienamente giustificato dalle suddette operazioni. La CTR ha confermato la decisione di primo grado, accertata la destinazione dell'immobile con riferimento alle consuetudini locali e le caratteristiche costruttive, ritenendo che la destinazione dell'immobile a negozio non era compatibile col degrado ambientale e il cambiamento delle abitudini dei consumatori, "come è avvenuto nel caso di specie sulla base delle circostanze evidenziale dall'appellata". La contribuente si costituisce con controricorso eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e deposita successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA], che ha piena potestas iudicandi, non condivide la proposta formulata dal relatore e delibera diversamente dalla proposta (cfr. Sez. Un. n. 8999 del 16/04/2009). Considerato che: 1. Col primo motivo si deduce nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e all'art. 36 comma 2 d.igs. 546/92 per motivazione apparente, non potendosi cogliere le ragioni giuridiche poste alla base del ragionamento del l giudice che ne consentano un controllo in sede di legittimità e non contenendo alcun "riferimento alla fattispecie concreta e agli elementi che hanno assunto rilievo preponderante nella decisione per cui l'iter logico giuridico seguito dal giudice appare, quindi, del tutto oscuro, tale da non fare emergere le ragioni del convincimento". 2. Il motivo è infondato. 2.1.Va premesso che, in tema di provvedimenti giudiziali, la motivazione "per relationem" ad un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, purchè il percorso argomentativo consenta di comprendere la fattispecie concreta, l'autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento (Cass.n. 17403 del 03/07/2018). Nella fattispecie non ricorrono tali condizioni, contenendo la sentenza impugnata una concisa esposizione dei fatti di causa e una sintetica ma congrua motivazione, idonea a far comprendere le ragioni della decisione (v. anche Cass. n. 29721 del 15/11/2019). 2.2.è stato altresì statuito che in tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall'esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione. la sentenza, pur nella sua stringatezza, rende intellegibile la ratio decidendi. Nella fattispecie, dunque, si tratta di una motivazione concisa ma sufficiente in quanto contiene sia l'esposizione degli elementi in base ai quali la CTR ha ritenuto di respingere l'appello dell'Ufficio (cfr. Cass. n. 29721 de/ 15/11/2019). Inoltre, l'adesione alla sentenza di primo grado, della quale è stato riportato il contenuto motivazionale, ha assolto l'onere di motivazione, in quanto da tale adesione, sia pur sinteticamente, è possibile ricavare l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento della decisione (v. Cass. n. 24452 del 05/10/2018 ), nonché l'indicazione dell'effettiva disamina dei mezzi di gravame (Cass. n. 28113 del 16/12/2013). 3. Col secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, 61 e 62 dpr 1142/1949 nonché dell'art. 8 dpr n. 138/1998 ex art. 360 n. 3 c.p.c. avendo la CTR ritenuto rilevanti elementi non previsti dalla indicata normativa, non considerando invece l'assenza di modifiche sostanziali, come comprovate dal confronto tra la planimetria agli atti e quella presentata con la denuncia di variazione, tenuto conto che nella zona sono ubicate ben 266 attività commerciali dichiarate come negozio in cat. c/1, "così come gli altri due fondi presenti nello stesso fabbricato". 3.1.11 motivo, contrariamente a quanto eccepito dalla controricorrente, non è inammissibile, chiedendo la ricorrente alla Corte di verificare la rispondenza della decisione alle norme indicate, ed è fondato. 3.2.Va sul punto ribadito quanto già statuito da questa Corte (Cass. sez. 5, ord. 10 giugno 2015, n. 12025), in fattispecie in cui il giudice di merito aveva riconosciuto ad un immobile, attualmente in uso per attività di estetista, la categoria C3 in luogo di quella Cl, assegnata dall'ufficio, nonostante che struttura e caratteristiche dell'immobile fossero rimaste invariate, secondo cui «Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. "destinazione ordinaria", sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica.» (cfr. anche Cass. sez. 6-5, ord. 11.9.2018, n. 22103; Cass. n. 3894 del 2019, relativa ad analoga ipotesi di immobile accatastato in C/1 (negozio) con successiva diversa destinazione di fatto ad autorimessa, non rilevante ai fini catastali). La sentenza impugnata, peraltro, non accerta se la richiesta di variazione della destinazione d'uso effettuata dalla contribuente sia stata approvata dalle autorità competenti. 4. Conclusivamente va accolto il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo rt J;• irév accolto, con rinvio alla CT dfl loscana anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla CTR ,- , • ef9 v,11727,,. della Tostana anche
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