CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 settembre 2026
Cassazione n. 34979/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelarireali, con ordinanza in data 25 giugno 2026 respingeva l’istanza di riesameavverso il provvedimento del G.I.P. dello stesso tribunale del 28-5-2026 cheaveva disposto il sequestro preventivo della somma di € 229.940 nei confronti diElefante Arturo, imputato del delitto di riciclaggio. Segnalava il tribunale delriesame reale che, nella stessa data del 28 maggio 2026, l’Elefante era statocondannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione in ordine al contestatodelitto di cui all’art. 648-bis cod. pen..2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensoredell’imputato, avv.to Coppola, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.:- violazione di legge per mancanza di motivazione sul motivo di riesamerelativo alla carenza assoluta di motivazione del decreto di sequestro quanto alconfronto con la sentenza di annullamento della Corte di Cassazione del 18Marzo 2026 che sulle medesime banconote aveva disposto l'annullamento senzarinvio e la loro restituzione;- violazione di legge ed erronea applicazione al sequestro reale del principiodi assorbimento del fumus dettato per le misure cautelari personali conconseguente elusione del vaglio sul nesso di pertinenzialità tra la cosasequestrata ed il reato per cui si procede; si precisava che nel sequestrofinalizzato alla confisca il tema non è la responsabilità penale dell'imputato bensìla confiscabilità del bene e cioè il nesso di pertinenzialità tra la cosa e il reato,questione riproposta con il riesame ed avente ad oggetto la valutazione che ildenaro contante costituisca profitto confiscabile del delitto per cui si procede;- violazione di legge e motivazione apparente sul reato presupposto peravere l'ordinanza risposto a una questione diversa rispetto a quello devoluta nonessendo stato compiuto alcun accertamento neppure incidentale in ordine allapreesistenza di un fatto delittuoso produttivo delle somme di denarosequestrate;- violazione di legge per motivazione apparente quanto al pericolo didispersione ancorato alla mera fungibilità del denaro in contrasto con principiostabilito dalle Sezioni Unite con la pronuncia 36.959 del 2021.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso appare inammissibile poiché avanza questioni in puntosussistenza del fumus commissi delicti e periculum in mora in relazione ad unaingente somma di denaro contante per il possesso della quale il ricorrente risultaessere già stato condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione per ildelitto di riciclaggio; inoltre dalla lettura del provvedimento impugnato, che sulpunto il ricorso non contesta, risulta che detta somma di denaro veniva ancheconfiscata dal giudice del merito che affermava la responsabilità del ricorrenteper il delitto di riciclaggio.Al proposito deve essere escluso che il precedente provvedimento diannullamento disposto da questa stessa Sezione potesse precludere l’adozione diun nuovo sequestro ed una successiva confisca; al proposito, infatti, va ricordatoil principio secondo cui in tema di sequestro preventivo, costituisce fatto nuovo,idoneo a superare la preclusione endoprocessuale del giudicato cautelareformatosi sulla insussistenza del "fumus commissi delicti", la condanna in primogrado dell'imputato, con la quale venga disposta la confisca del bene (Sez. 2, n.5381 del 13/01/2015, Rv. 262284 - 01); ed è stato anche precisato come intema di misure cautelari reali, una volta intervenuta, nel corso del procedimentoprincipale, la sentenza non definitiva di merito, il giudice della cautela non puòdiscostarsi, nella valutazione del "fumus delicti" e del "periculum in mora", daifatti (anche incidentali), così come accertati in sede di cognizione (Sez. 4, n.8016 del 17/01/2014, Rv. 259322 - 01).Correttamente, pertanto, il giudice del riesame di Napoli richiamata lasentenza di condanna del ricorrente riteneva assorbita la questione del fumus delcontestato delitto, essendo intervenuta la pronuncia di condanna in primo gradoche accertava la responsabilità dell’imputato per il fatto di riciclaggio allo stessocontestato, proprio in relazione al possesso dell’ingente somma di denarocontante oggetto di sequestro.Inoltre, quanto al periculum, oltre a doversi sottolineare il già adottatoprovvedimento di confisca, il tribunale del riesame motivava anchespecificamente in relazione a precise emergenze sulla base delle quali ritenereche la somma fosse soggetta al pericolo di sottrazione e dispersione; e taleprecisa argomentazione esclude la sussistenza del denunciato vizio di carenzaassoluta di motivazione.2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che,ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinaequitativamente in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 16/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]