CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02995/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 32023-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2961/2/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 08/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza in epigrafe la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate, Ufficio del Territorio, all'esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali, aveva notificato all'intestatario catastale la rideterminazione della classe di merito e della rendita catastale. Riteneva la CTR che la notifica dell'appello fosse inesistente, in quanto effettuata da operatore di posta privata. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Il contribuente è rimasto intimato. Con ordinanza n. 12317/2020 veniva disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio dei gradi di merito. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, lett. o), d.lgs. n. 58/2011, per avere la CTR dichiarato inammissibile l'impugnazione reputando inesistente la notifica dell'atto di appello. Il ricorso è infondato. Ric. 2018 n. 32023 sez. MT - ud. 15-12-2021 -2- Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 299 del 2020, hanno affermato i seguenti principi di diritto: - «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017». - «La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo». Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che la sanatoria determinata dal raggiungimento dello scopo della notifica nulla non può rilevare ai fini della tempestività del ricorso se l'atto di appello sia pervenuto al destinatario quando il termine di decadenza dall'impugnazione era ormai inutilmente spirato. Alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite, la notifica dell'appello eseguita da operatore di posta privata è dunque nulla e non esistente, come invece ritenuto nella sentenza impugnata. Occorre tuttavia verificare se l'atto di appello sia pervenuto al destinatario prima del decorso del termine di Ric. 2018 n. 32023 sez. MT - ud. 15-12-2021 -3- y impugnazione della sentenza di primo grado, dovendosi, in caso contrario, ritenere l'appello inammissibile in quanto tardivo. Essendo dedotto un error in procedendo questa Corte ha accesso diretto agli atti processuali (tra le tante, Cass. n. 8069 del 2016). A tal fine è stata disposta l'acquisizione del fascicolo dei gradi di merito. Dagli atti acquisiti risulta: la sentenza di primo grado depositata 1'11 luglio 2016; un elenco di raccomandate. Manca quindi una valida attestazione relativa alla data in cui l'appello è stato ricevuto dal destinatario; conseguentemente, difetta la prova dalla notifica dello stesso prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado. L'appello è dunque inammissibile per tardività. Essendo la CTR pervenuta, seppure con diverse argomentazioni, alla esatta statuizione di declaratoria di inammissibilità dell'appello, la sentenza impugnata deve essere confermata. Il ricorso va dunque rigettato. Stante l'assenza di attività difensiva dell'intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Presidente t