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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 51518/2023

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 12-22393/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati di ricettazione di buoni pasto oggetto di furto e porto ingiustificato di coltello ed altro oggetto suscettibile di esser utilizzato per l'offesa alla persona, sono manifestamenti infondati in tema di concetto di profitto, cui è finalisticannente orientata la condotta di ricettazione (si tratta di cosa mobile suscettibile di valutazione patrimoniale), oltre che generici e meramente reiterativi in fatto rispetto a quanto correttamente argomentato dalla Corte; né viene esplicitato l'interesse alla impugnazione in riferimento al motivo con il quale si deduce erronea qualificazione (pur sempre contravvenzionale) del fatto di porto ingiustificato fuori dell'abitazione di oggetto atto ad offendere; ritenuto altresì che la Corte di merito ha argomentato efficacemente in ordine alla mancata dimostrazione delle ragioni giustificative del porto contestato; ritenuto altresì che i motivi spesi in tema di trattamento sanzionatorio (peraltro quanto mai contenuto) si scontrano con l'esercizio discrezionale del giudice di merito nella materia e che tale discrezionalità appare nella specie sostenuta da adeguata e logica argomentazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il onsigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 12-22393/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati di ricettazione di buoni pasto oggetto di furto e porto ingiustificato di coltello ed altro oggetto suscettibile di esser utilizzato per l'offesa alla persona, sono manifestamenti infondati in tema di concetto di profitto, cui è finalisticannente orientata la condotta di ricettazione (si tratta di cosa mobile suscettibile di valutazione patrimoniale), oltre che generici e meramente reiterativi in fatto rispetto a quanto correttamente argomentato dalla Corte; né viene esplicitato l'interesse alla impugnazione in riferimento al motivo con il quale si deduce erronea qualificazione (pur sempre contravvenzionale) del fatto di porto ingiustificato fuori dell'abitazione di oggetto atto ad offendere; ritenuto altresì che la Corte di merito ha argomentato efficacemente in ordine alla mancata dimostrazione delle ragioni giustificative del porto contestato; ritenuto altresì che i motivi spesi in tema di trattamento sanzionatorio (peraltro quanto mai contenuto) si scontrano con l'esercizio discrezionale del giudice di merito nella materia e che tale discrezionalità appare nella specie sostenuta da adeguata e logica argomentazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il onsigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 51518/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris