CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2022
Cassazione n. 36996/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Brescia del 18 novembre 2020, di conferma della sentenza del Tribunale di Bergamo, che lo ha condannato alla pena di mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 494 c.p.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che censura la violazione di legge ed il vizio di motivazione, non risulta sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria, limitandosi ad una generica contestazione dell'affermazione di responsabilità del prevenuto, omettendo del tutto di confrontarsi con la motivazione fornita dal giudice del merito; che come ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, evenienze che si verificano entrambe nel caso in esame; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA]