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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07818/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 16644/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro- intimato –avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania n. 6389/2024 depositata il27/6/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. nonammetteva al passivo della procedura il credito di € 198.687,09 vantato daVincenzo Paglia, titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]; giudicava, infatti, che la domanda fosse inammissibile perché erastata presentata ben oltre il termine di un anno dalla dichiarazione diesecutività dello stato passivo, avvenuta in data 2 febbraio 2021, e il ritardoera imputabile allo stesso creditore, risultato irreperibile presso la propriasede.Numero registro generale 16644/2024Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 7818/2026Data pubblicazione 31/03/20262.

Il Tribunale di Catania rigettava l’opposizione presentata daVincenzo Paglia.Riteneva, in particolare, che il curatore avesse svolto diligentemente l’oneredi comunicazione previsto dall’art. 92 l. fall., inviando una raccomandatapresso la sede dell’impresa risultante dalla visura camerale, dove il Pagliaera risultato irreperibile.Aggiungeva che anche laddove si fosse voluto reputare, benché il creditorenon ne avesse offerto prova, che la sede dell’impresa fosse stata reperibilepresso l’indirizzo indicato in visura (e dunque che fosse scusabile il ritardodel ricorrente), la domanda sarebbe risultata comunque del tutto sfornita diprova nel merito, dato che il Paglia aveva richiesto ed ottenuto il decretomonitorio nei confronti della società in bonis successivamente alladichiarazione di fallimento.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di taledecreto, pubblicato in data 27 giugno 2024, prospettando due motivi didoglianza.L’intimato fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese.A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questaCorte ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e ritualmente comunicata, ilricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc.civ..RAGIONI DELLA DECISIONE4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 92 e101 l. fall., 91, 113, comma 1, e 115, comma 1, cod. proc. civ. e censural’ordinanza impugnata nella parte in cui la stessa ha rigettato l’opposizioneallo stato passivo ritenendo perfezionata la comunicazione al creditore circal’avvio della procedura fallimentare, ai sensi dell’art. 92 l. fall., conconseguente imputabilità del ritardo all’istante.Numero registro generale 16644/2024Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 7818/2026Data pubblicazione 31/03/2026Il tribunale – in tesi di parte ricorrente – non ha valutato, o ha valutatoimplicitamente in maniera erronea, che secondo l’art. 101, comma 4, l. fall.le domande di insinuazione al passivo fallimentare presentate oltrel’annualità dall’esecutività del decreto di stato passivo sono ammissibili seil ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore.Il giudice di merito – prosegue il ricorrente - non ha dato contezza di nullain ordine ai motivi della pretesa imputabilità del ritardo ed anzi ha ammessoche il Paglia non aveva avuto conoscenza della pendenza della procedurafallimentare, poiché la comunicazione inviatagli dal curatore ex art. 92 l.fall. presso la sua sede legale (dove il destinatario era risultato irreperibile)non era stata recapitata.Del resto, il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania nei confrontidella società fallita era rilevante ai fini della prova sia della sussistenza delcredito vantato, sia della mancata conoscenza del fallimento, in quanto ilPaglia, altrimenti, avrebbe proceduto a presentare domanda di insinuazioneal passivo tempestivamente.4.2 Il secondo mezzo si duole, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. civ. e in relazione agli artt. 92 e 101 l. fall., 91 e 115, comma 1, cod.proc. civ., dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discussofra le parti, giacchè il tribunale ha omesso di valutare i diversi elementi agli92 l. fall..5.

I motivi, da esaminare congiuntamente, risultano ambedueinammissibili.L’ultimo comma dell’art. 101 l. fall. stabilisce che «decorso il termine di cuial primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte leripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili sel'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile».La prova della non imputabilità del ritardo compete, perciò, all’istante.Numero registro generale 16644/2024Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 7818/2026Data pubblicazione 31/03/2026Una causa non imputabile del ritardo da parte del creditore ricorre, percostante orientamento di questa Corte, nel caso di mancato invio alcreditore, da parte del curatore del fallimento, dell’avviso previsto dall’art.92 l. fall. (si veda in questo senso, per tutte, Cass. 16103/2018).Nel caso di specie, però, il tribunale ha accertato che un simile avviso erastato inviato dal curatore all’indirizzo in cui l’impresa aveva la propria sede(il quale, perciò, aveva “svolto diligentemente il proprio onere previstodall’art. 92 l. fall.”), e non era stato recapitato perché il Paglia era risultatoirreperibile in quel luogo.Una simile constatazione da parte del giudice di merito vale ad escludere,ad un tempo, che il curatore non avesse assolto con la dovuta diligenzal’onere di comunicazione previsto dall’art. 92, comma 1, l. fall. e, più ingenerale, che il creditore istante avesse fornito la prova della nonimputabilità del ritardo nella presentazione della sua domanda.Il primo motivo risulta così inammissibile perché, in caso di domanda tardivadi ammissione al passivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 101 l. fall., lavalutazione della sussistenza di una causa non imputabile, la qualegiustifichi il ritardo del creditore, implica un accertamento di fatto, rimessoalla valutazione del giudice di merito, che, se congruamente e logicamentemotivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. 20686/2013; nello stessosenso Cass. 21661/2018, Cass. 19017/2017).Stessa sorte spetta al secondo mezzo, dato che in realtà il tribunale haapprezzato le modalità con cui la comunicazione ex art. 92 l. fall. era stataeffettuata, ritenendo che il curatore avesse “diligentemente” svolto “ilproprio onere previsto dall’art. 92 l. fall.”.Rispetto a queste circostanze la seconda doglianza, quindi, lamenta nontanto un omesso esame, ma un esame non conforme alla lettura chel’odierno ricorrente vorrebbe dare delle emergenze processuali;interpretazione, questa, che tuttavia non è coerente con la censurasollevabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., cheNumero registro generale 16644/2024Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 7818/2026Data pubblicazione 31/03/2026consente di lamentare l’omissione dell’esame di un fatto controverso edecisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un sensodifferente da quello voluto dalla parte (Cass. 14929/2012, Cass.23328/2012).6.

In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deveessere dichiarato inammissibile.La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime ilcollegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.La difformità delle ragioni poste a base della decisione qui adottata rispettoal tenore della proposta formulata ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. dispensa il collegio dall’applicazione della conseguenzasanzionatoria prevista dall’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., comerichiamata dall’ultimo comma del medesimo art. 380-bis.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma in data 24 marzo 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 16644/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro- intimato –avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania n. 6389/2024 depositata il27/6/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. nonammetteva al passivo della procedura il credito di € 198.687,09 vantato daVincenzo Paglia, titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]; giudicava, infatti, che la domanda fosse inammissibile perché erastata presentata ben oltre il termine di un anno dalla dichiarazione diesecutività dello stato passivo, avvenuta in data 2 febbraio 2021, e il ritardoera imputabile allo stesso creditore, risultato irreperibile presso la propriasede.Numero registro generale 16644/2024Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 7818/2026Data pubblicazione 31/03/20262. Il Tribunale di Catania rigettava l’opposizione presentata daVincenzo Paglia.Riteneva, in particolare, che il curatore avesse svolto diligentemente l’oneredi comunicazione previsto dall’art. 92 l. fall., inviando una raccomandatapresso la sede dell’impresa risultante dalla visura camerale, dove il Pagliaera risultato irreperibile.Aggiungeva che anche laddove si fosse voluto reputare, benché il creditorenon ne avesse offerto prova, che la sede dell’impresa fosse stata reperibilepresso l’indirizzo indicato in visura (e dunque che fosse scusabile il ritardodel ricorrente), la domanda sarebbe risultata comunque del tutto sfornita diprova nel merito, dato che il Paglia aveva richiesto ed ottenuto il decretomonitorio nei confronti della società in bonis successivamente alladichiarazione di fallimento.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di taledecreto, pubblicato in data 27 giugno 2024, prospettando due motivi didoglianza.L’intimato fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese.A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questaCorte ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e ritualmente comunicata, ilricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc.civ..RAGIONI DELLA DECISIONE4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 92 e101 l. fall., 91, 113, comma 1, e 115, comma 1, cod. proc. civ. e censural’ordinanza impugnata nella parte in cui la stessa ha rigettato l’opposizioneallo stato passivo ritenendo perfezionata la comunicazione al creditore circal’avvio della procedura fallimentare, ai sensi dell’art. 92 l. fall., conconseguente imputabilità del ritardo all’istante.Numero registro generale 16644/2024Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 7818/2026Data pubblicazione 31/03/2026Il tribunale – in tesi di parte ricorrente – non ha valutato, o ha valutatoimplicitamente in maniera erronea, che secondo l’art. 101, comma 4, l. fall.le domande di insinuazione al passivo fallimentare presentate oltrel’annualità dall’esecutività del decreto di stato passivo sono ammissibili seil ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore.Il giudice di merito – prosegue il ricorrente - non ha dato contezza di nullain ordine ai motivi della pretesa imputabilità del ritardo ed anzi ha ammessoche il Paglia non aveva avuto conoscenza della pendenza della procedurafallimentare, poiché la comunicazione inviatagli dal curatore ex art. 92 l.fall. presso la sua sede legale (dove il destinatario era risultato irreperibile)non era stata recapitata.Del resto, il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania nei confrontidella società fallita era rilevante ai fini della prova sia della sussistenza delcredito vantato, sia della mancata conoscenza del fallimento, in quanto ilPaglia, altrimenti, avrebbe proceduto a presentare domanda di insinuazioneal passivo tempestivamente.4.2 Il secondo mezzo si duole, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. civ. e in relazione agli artt. 92 e 101 l. fall., 91 e 115, comma 1, cod.proc. civ., dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discussofra le parti, giacchè il tribunale ha omesso di valutare i diversi elementi agli92 l. fall..5. I motivi, da esaminare congiuntamente, risultano ambedueinammissibili.L’ultimo comma dell’art. 101 l. fall. stabilisce che «decorso il termine di cuial primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte leripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili sel'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile».La prova della non imputabilità del ritardo compete, perciò, all’istante.Numero registro generale 16644/2024Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 7818/2026Data pubblicazione 31/03/2026Una causa non imputabile del ritardo da parte del creditore ricorre, percostante orientamento di questa Corte, nel caso di mancato invio alcreditore, da parte del curatore del fallimento, dell’avviso previsto dall’art.92 l. fall. (si veda in questo senso, per tutte, Cass. 16103/2018).Nel caso di specie, però, il tribunale ha accertato che un simile avviso erastato inviato dal curatore all’indirizzo in cui l’impresa aveva la propria sede(il quale, perciò, aveva “svolto diligentemente il proprio onere previstodall’art. 92 l. fall.”), e non era stato recapitato perché il Paglia era risultatoirreperibile in quel luogo.Una simile constatazione da parte del giudice di merito vale ad escludere,ad un tempo, che il curatore non avesse assolto con la dovuta diligenzal’onere di comunicazione previsto dall’art. 92, comma 1, l. fall. e, più ingenerale, che il creditore istante avesse fornito la prova della nonimputabilità del ritardo nella presentazione della sua domanda.Il primo motivo risulta così inammissibile perché, in caso di domanda tardivadi ammissione al passivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 101 l. fall., lavalutazione della sussistenza di una causa non imputabile, la qualegiustifichi il ritardo del creditore, implica un accertamento di fatto, rimessoalla valutazione del giudice di merito, che, se congruamente e logicamentemotivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. 20686/2013; nello stessosenso Cass. 21661/2018, Cass. 19017/2017).Stessa sorte spetta al secondo mezzo, dato che in realtà il tribunale haapprezzato le modalità con cui la comunicazione ex art. 92 l. fall. era stataeffettuata, ritenendo che il curatore avesse “diligentemente” svolto “ilproprio onere previsto dall’art. 92 l. fall.”.Rispetto a queste circostanze la seconda doglianza, quindi, lamenta nontanto un omesso esame, ma un esame non conforme alla lettura chel’odierno ricorrente vorrebbe dare delle emergenze processuali;interpretazione, questa, che tuttavia non è coerente con la censurasollevabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., cheNumero registro generale 16644/2024Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 7818/2026Data pubblicazione 31/03/2026consente di lamentare l’omissione dell’esame di un fatto controverso edecisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un sensodifferente da quello voluto dalla parte (Cass. 14929/2012, Cass.23328/2012).6. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deveessere dichiarato inammissibile.La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime ilcollegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.La difformità delle ragioni poste a base della decisione qui adottata rispettoal tenore della proposta formulata ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. dispensa il collegio dall’applicazione della conseguenzasanzionatoria prevista dall’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., comerichiamata dall’ultimo comma del medesimo art. 380-bis. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma in data 24 marzo 2026.Il Presidente
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