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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 aprile 2025

Cassazione n. 10089/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20710/2024 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in M ontecorvino Rovella (SA), alla via P iano n. 5 DOM.DIG., presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, elettivamente domiciliata in R oma, alla via Po n. 29, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende . -controricorrente- e [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di FINO 1 Securitisation s .r.l., elettivamente domiciliatain Napoli, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 33, DOM.

DIG., presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende . -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO SALERNO , n. 769/2024,depositata il giorno 03/09/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ognuna di esse, in €

1. 2 5 0,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,il 14/04/2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20710/2024 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in M ontecorvino Rovella (SA), alla via P iano n. 5 DOM.DIG., presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, elettivamente domiciliata in R oma, alla via Po n. 29, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende . -controricorrente- e [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di FINO 1 Securitisation s .r.l., elettivamente domiciliatain Napoli, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 33, DOM. DIG., presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende . -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO SALERNO , n. 769/2024,depositata il giorno 03/09/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ognuna di esse, in € 1. 2 5 0,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 14/04/2025.