CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21039/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; à Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Genova, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 («Nuovo codice della strada»), ritenendo sussistente la causa ostativa, alla sostituzione della pena con la libertà controllata, di cui all'art. 59, comma 1, I. 24 novembre 1981, n 689. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo. Si deducono violazione di legge e vizi motivazionali nella parte in cui è stata ritenuta operante la condizione ostativa alla sostituzione della pena di cui al primo comma dell'art. 59. Per il ricorrente la causa ostativa di cui al detto comma deve essere letta in uno con la prima parte della clausola ostativa prevista dal secondo comma dello stesso articolo. Sicché, per il ricorrente, ai fini del calcolo della pena superiore a tre anni di reclusione non dovrebbero essere considerate le sentenze di condanna divenute irrevocabili oltre il decennio dal nuovo fatto (cioè quello sub iudice). 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza in ragione del chiaro tenore dell'art. 59 I. n. 689 del 1981, nella sua formulazione antecedente alla sostituzione operata dall'art. 71, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 150 del 2022 e decorrente dal 30 dicembre 2022 (ex art. 6 di. n. 162 del 2022). Trattasi peraltro di intervento riformatore che ha sì comportato anche la sostituzione dell'art. 56 I. n. 689 del 1981, disciplinante la libertà controllata, con l'attuale, disciplinante la detenzione domiciliare sostitutiva, ma che, con l'art. 95, comma 2, ha previsto, per quanto di rilievo, che la sanzione sostitutiva della libertà controllata già applicata o in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del medesimo decreto continua a essere disciplinata dalle disposizioni previgenti. Il medesimo art. 95, al comma 1, infine, dispone che le norme previste dal capo III della I. n. 689 del 1981 (ricomprendente quelle di rilievo nella fattispecie), se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado d'appello al momento dell'entrata in vigore della riforma. 4. Orbene, il previgente art. 59 I. n. 689 del 1981, applicato del giudice di merito nella specie, disponeva, al primo comma, applicato dal giudice di merito nella specie, che la pena detentiva non potesse essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, avessero commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente. Il secondo comma del citato previgente art. 59, nella specie non applicato, prevedeva invece cause soggettive di esclusione della sostituzione, specificatamente indicate nelle lettere a), b), c), operanti, cioè tali da ostare alla detta sostituzione, solo nel caso di pena detentiva (sostituenda) irrogata per un fatto commesso nell'ultimo decennio. 5. Ne consegue che, come già imposto dalla chiara formulazione letterale della norma, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, il termine decennale di cui al detto comma secondo dell'art. 59 non può che operare solo con riferimento alle condizioni ostative in esso previste, con conseguente irrilevanza in ordine alla condizione ostativa di cui al comma primo. In particolare, il termine decennale cui si riferisce il secondo comma del citato art. 59 è relativo alla commissione del reato per il quale è comminata la pena detentiva oggetto di sostituzione («fatto commesso nell'ultimo decennio»), ai fini dell'operatività della condizione ostativa prevista dal primo comma rileva invece la pena comminata per fatti diversi da quello sub iudice e già oggetto di condanna. Per il primo comma, quello applicato nella specie, il quantum non esiguo di pena detentiva già oggetto di condanna (tre anni di reclusione), in ipotesi anche inferta con più sentenze, in uno con la commissione del reato sub iudice nel quinquennio dalla condanna precedente, costituisce difatti, per il legislatore, circostanza ostativa alla sostituzione della pena detentiva in ragione della connessa gravità e, quindi, a prescindere dalla risalenza temporale ultradecennale delle precedenti sentenze di condanna. 6. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor