CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 30707/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro ilprovvedimento indicato in intestazione.[OSCURATO:PERSONA] che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamenteinfondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte dilegittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumerel'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).Osservato che l’ordinanza impugnata, con argomentazioni puntuali echiaramente espresse, ha correttamente rilevato e giustificato, con compiutezzae logicità argomentativa, la ritenuta insussistenza del medesimo disegnocriminoso tra i reati giudicati con le quattro sentenze oggetto dell’istanza dellaricorrente. In particolare, il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che tali reati,pur essendo tutti contro il patrimonio, risultavano temporalmente distanziati traloro e che non emergevano indici esteriori dai quali desumere che, al momentodella commissione del primo reato, risalente al 16/11/2013, la [OSCURATO:PERSONA] avessegià programmato quelli successivi, commessi a distanza di tempo l’unodall’altro e, in alcuni casi, anche in concorso con soggetti non identificati; sicchéla comune natura patrimoniale degli illeciti e la reiterazione delle condotte nonerano, di per sé, idonee a dimostrare l’esistenza di una preventiva e unitariaideazione criminosa, apparendo piuttosto le condotte il frutto di determinazioniestemporanee, legate a situazioni contingenti, quali la casuale conoscenza dellevittime.[OSCURATO:PERSONA] che consolidata è l'affermazione della radicale diversitàdell'identità della spinta criminosa o del movente pratico (es. fine di lucro o diprofitto) alla base di plurime violazioni della legge penale rispetto alla unicitàdel disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato.Ricordato che il programma criminoso non deve essere confuso con lasussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e che dal crimineintende trarre sostentamento (venendo la stessa sanzionata da istituti quali larecidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere,secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istitutodella continuazione, preordinato al favor rei: cfr. Sez. 5, n. 10917 del12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950); che la ricostruzione del processo ideativo diuna serie di episodi è per natura indiziaria, atteso che trattandosi diaccertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsiesclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori tra le diverse condotteposte in essere, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad unsistema di vita; che l’accertamento degli indici sintomatici dell’unitarietà deldisegno criminoso «è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed èinsindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice siasorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici etravisamento dei fatti» (Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022, non massimata);Rilevato che la ricorrente, nel censurare la motivazione dell'ordinanzaimpugnata, elude il nucleo centrale dei principi fin qui enunciati: la necessità diuna preventiva programmazione unitaria dei reati - quindi precedente al primodei reati per i quali si chiede il riconoscimento del vincolo - almeno nella lorolinea essenziale.Preso atto che le censure, oltre a denunciare asserito difetto di motivazionenon emergente dalla lettura del provvedimento impugnato, attengono tutte almerito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, nonconsentita in sede di legittimità.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchéal versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata,in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]