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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24742/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo di ricorso, deduce congiuntamente l'inosservanza dell'art. 385 cod. pen., con riferimento all'elemento soggettivo e oggettivo del reato accertato, la mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. e la mancata esclusione della recidiva reiterata e infraquinquennale; Considerato che tali motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riprodurre apoditticamente le censure già svolte nell'atto di appello e disattese con motivazione completa, congrua e giuridicamente ineccepibile dalla Corte di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 marzo 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo di ricorso, deduce congiuntamente l'inosservanza dell'art. 385 cod. pen., con riferimento all'elemento soggettivo e oggettivo del reato accertato, la mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. e la mancata esclusione della recidiva reiterata e infraquinquennale; Considerato che tali motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riprodurre apoditticamente le censure già svolte nell'atto di appello e disattese con motivazione completa, congrua e giuridicamente ineccepibile dalla Corte di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo 2
Sentenza Cassazione n. 24742/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris