Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 2023

Cassazione n. 45368/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice dell'udienza preliminare di Enna ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di cui agli artt. 61, comma primo, n. 1), 582 e 583, comma primo, n. 1), cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione in ragione della quale si è affermata la penale responsabilità dell'imputata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto generico e volto a ottenere una non precisata ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, invece, attraverso unragionamento articolato della vicenda, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, facendo riferimento alle risultanze istruttorie in termini sia di sussistenza del reato, sia di responsabilità dell'imputata.

Rilevato che il secondo motivo, che investe la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull' id quod plerumque accidit e, pertanto, insuscettibili di verifica empirica, o anche a una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01), là dove, nel caso di specie, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, dando riscontro della convergenza tra le risultanze istruttorie e le dichiarazioni rese dalla vittima.

Rilevato che è inammissibile, in quanto generico e aspecifico, il terzo motivo di ricorso, che censura la mancata assoluzione dell'imputata ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., atteso che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, la corte territoriale ha dato contezza delle ragioni della decisione assunta.

Considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui la ricorrente si duole della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in ragione non solo di una motivazione esente da evidenti illogicità, ma anche della corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, nel disattendere la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento soltanto a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

Tanto non senza considerare che la formulazione del motivo è tale da renderlo inedito, in quanto nell'atto di appello si lamentava l'omessa considerazione del contesto familiare nel quale la vicenda si era sviluppata, là dove, in questa sede si lamenta la mancata valutazione del risarcimento del danno riconosciuto dalla compagnia assicuratrice alla parte offesa .

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 luglio 2023 Il consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice dell'udienza preliminare di Enna ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di cui agli artt. 61, comma primo, n. 1), 582 e 583, comma primo, n. 1), cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione in ragione della quale si è affermata la penale responsabilità dell'imputata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto generico e volto a ottenere una non precisata ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, invece, attraverso unragionamento articolato della vicenda, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, facendo riferimento alle risultanze istruttorie in termini sia di sussistenza del reato, sia di responsabilità dell'imputata. Rilevato che il secondo motivo, che investe la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull' id quod plerumque accidit e, pertanto, insuscettibili di verifica empirica, o anche a una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01), là dove, nel caso di specie, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, dando riscontro della convergenza tra le risultanze istruttorie e le dichiarazioni rese dalla vittima. Rilevato che è inammissibile, in quanto generico e aspecifico, il terzo motivo di ricorso, che censura la mancata assoluzione dell'imputata ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., atteso che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, la corte territoriale ha dato contezza delle ragioni della decisione assunta. Considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui la ricorrente si duole della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in ragione non solo di una motivazione esente da evidenti illogicità, ma anche della corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, nel disattendere la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento soltanto a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Tanto non senza considerare che la formulazione del motivo è tale da renderlo inedito, in quanto nell'atto di appello si lamentava l'omessa considerazione del contesto familiare nel quale la vicenda si era sviluppata, là dove, in questa sede si lamenta la mancata valutazione del risarcimento del danno riconosciuto dalla compagnia assicuratrice alla parte offesa . Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 luglio 2023 Il consigliere e
Sentenza Cassazione n. 45368/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris