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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2004

Cassazione n. 06584/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 068K2FY) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il 24/10/2004 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Pescara, ha assolto l'imputato dall'imputazione di lesioni personali aggravate (capo a. della rubrica, come riqualificato dal primo Giudice), perché il fatto non sussiste, e ne ha confermato al condanna per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie (capi b., c. e d.), rideterminando la pena; osservato che, quantunque in atti la data di nascita dell'imputato (che risulta avere diversi alias) sia indicata nel 24 ottobre 2024 o nel 20 ottobre 2024, non vi è dubbio sulla sua identificazione con certezza (cfr. i rilievi dattiloscopici e le fotografia compiute dalla polizia giudiziaria); considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, si affida ad asserti del tutto generici non compiutamente riferibile al caso di specie (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al g..mento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a ende Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 068K2FY) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il 24/10/2004 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Pescara, ha assolto l'imputato dall'imputazione di lesioni personali aggravate (capo a. della rubrica, come riqualificato dal primo Giudice), perché il fatto non sussiste, e ne ha confermato al condanna per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie (capi b., c. e d.), rideterminando la pena; osservato che, quantunque in atti la data di nascita dell'imputato (che risulta avere diversi alias) sia indicata nel 24 ottobre 2024 o nel 20 ottobre 2024, non vi è dubbio sulla sua identificazione con certezza (cfr. i rilievi dattiloscopici e le fotografia compiute dalla polizia giudiziaria); considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, si affida ad asserti del tutto generici non compiutamente riferibile al caso di specie (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al g..mento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a ende Così deciso i