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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04280/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/t rs.e_lat le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Messina ha disposto la sospensione del procedimento iscritto al n. 6702/16 r. g. n. r. (indicazione da correggere con apposito rito, ex art. 130 od. proc. pen. già fissato) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 2 e 5 cod. pen., per il periodo di anni uno mesi sei con messa alla prova dei medesimi, finalizzata all'esecuzione del programma da intendersi parte integrante del provvedimento adottato. 2.Avverso l'indicato provvedimento propongono distinti ricorsi gli imputati, deducendo i medesimi motivi di seguito riassunti.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen. e violazione del principio di eguaglianza.

2.1. Si richiama, quanto alla ricorribilità in cassazione avverso l'ordinanza indicata, la sentenza n. 33126/2016 delle Sezioni Unite di questa Corte, sull'impugnabilità con ricorso limitatamente al provvedimento con il quale il giudice accoglie la richiesta e dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova. 2.1.1.Si rileva, in primo luogo, che il coimputato [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione è stata definita all'esito del giudizio di merito, è stato condannato alla pena di un anno di reclusione, dunque si evidenzia un'immotivata commisurazione del periodo di messa alla prova e di svolgimento di lavori socialmente utili, con evidente disparità di trattamento rispetto a chi non ha scelto il rito speciale e la sottoposizione (quale presunto reo) al trattamento alternativo alla pena. 2.1.2.Sotto altro aspetto, si rileva, in secondo luogo, che l'imputato ha già risarcito la persona offesa e che la misura applicata è quella massima di messa alla prova nonostante appositi protocolli abbiano previsto delle fasce di durata, in relazione al tipo di reato e alla pena edittale per questo prevista (nella specie il reato per il quale si procede rientrerebbe in fascia E, perché il reato è punito con reclusione da tre a quattro anni). 3.[OSCURATO:PERSONA] propone gli stessi motivi. 4.11 Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

4.1. La difesa ha fatto pervenire memoria con la quale evidenzia, a sostegno del lamentato vizio di disparità di trattamento che, all'esito di giudizio di appello, il coimputato ha visto ridursi la pena irrogata in quella di mesi sei di reclusione.

Sicché, ulteriormente articolando i motivi dei ricorsi, ribadisce la rilevata manifesta disparità di trattamento e la spropositata commisurazione della durata del progetto applicato ai ricorrenti, correi di [OSCURATO:PERSONA], unico a non aver chiesto la messa alla prova e, perciò, ad essere stato giudicato con rito ordinario, al quale la Corte territoriale con la sentenza allegata, ha dimezzato la pena inflitta in primo grado, per gli stessi fatti per i quali i ricorrenti hanno ottenuto la messa alla prova, con durata del progetto per diciotto mesi ciascuno. 5.1 ricorsi sono manifestamente infondati.

5.1. [OSCURATO:PERSONA] condivide l'indirizzo di questa Corte di legittimità (Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015, dep. 2016, Quiroz, Rv. 266299; Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602) secondo il quale la concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-bis cod. pen, è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo.

La valutazione dei presupposti e la durata del periodo di prova sono, dunque, espressione di un potere discrezionale, rimesso al giudice di merito.

Nella specie, l'esercizio di detto potere discrezionale risulta adeguatamente motivato, con ragionamento non manifestamente illogico ed immune da censure di ogni tipo.

Inoltre, in riferimento all'intervenuto risarcimento del danno a favore della persona offesa, si rileva che si tratta di presupposto per accedere alla sospensione del procedimento con messa alla prova, rispetto alla quale, poi, viene valutata la prognosi futura di astensione dalla commissione di altri reati. 5.2.Da ultimo, si osserva che la lamentata disparità di trattamento è senz'altro insussistente in quanto attiene a istituti diversi, quello della pena irrogata al coimputato, all'esito del giudizio di merito, anche condizionalmente sospesa e quello della messa alla prova, nella specie ottenuta con una durata del progetto pari a diciotto mesi, considerati i presupposti dell'istituto di cui all'art. 168-bis cod. pen. sopra descritti nonché la prospettiva (quella dell'estinzione del reato dichiarata con sentenza) in caso di esito positivo del programma medesimo, ove risultino conseguiti i risultati prefissati.

6. All'inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/t rs.e_lat le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Messina ha disposto la sospensione del procedimento iscritto al n. 6702/16 r. g. n. r. (indicazione da correggere con apposito rito, ex art. 130 od. proc. pen. già fissato) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 2 e 5 cod. pen., per il periodo di anni uno mesi sei con messa alla prova dei medesimi, finalizzata all'esecuzione del programma da intendersi parte integrante del provvedimento adottato. 2.Avverso l'indicato provvedimento propongono distinti ricorsi gli imputati, deducendo i medesimi motivi di seguito riassunti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen. e violazione del principio di eguaglianza. 2.1. Si richiama, quanto alla ricorribilità in cassazione avverso l'ordinanza indicata, la sentenza n. 33126/2016 delle Sezioni Unite di questa Corte, sull'impugnabilità con ricorso limitatamente al provvedimento con il quale il giudice accoglie la richiesta e dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova. 2.1.1.Si rileva, in primo luogo, che il coimputato [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione è stata definita all'esito del giudizio di merito, è stato condannato alla pena di un anno di reclusione, dunque si evidenzia un'immotivata commisurazione del periodo di messa alla prova e di svolgimento di lavori socialmente utili, con evidente disparità di trattamento rispetto a chi non ha scelto il rito speciale e la sottoposizione (quale presunto reo) al trattamento alternativo alla pena. 2.1.2.Sotto altro aspetto, si rileva, in secondo luogo, che l'imputato ha già risarcito la persona offesa e che la misura applicata è quella massima di messa alla prova nonostante appositi protocolli abbiano previsto delle fasce di durata, in relazione al tipo di reato e alla pena edittale per questo prevista (nella specie il reato per il quale si procede rientrerebbe in fascia E, perché il reato è punito con reclusione da tre a quattro anni). 3.[OSCURATO:PERSONA] propone gli stessi motivi. 4.11 Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 4.1. La difesa ha fatto pervenire memoria con la quale evidenzia, a sostegno del lamentato vizio di disparità di trattamento che, all'esito di giudizio di appello, il coimputato ha visto ridursi la pena irrogata in quella di mesi sei di reclusione. Sicché, ulteriormente articolando i motivi dei ricorsi, ribadisce la rilevata manifesta disparità di trattamento e la spropositata commisurazione della durata del progetto applicato ai ricorrenti, correi di [OSCURATO:PERSONA], unico a non aver chiesto la messa alla prova e, perciò, ad essere stato giudicato con rito ordinario, al quale la Corte territoriale con la sentenza allegata, ha dimezzato la pena inflitta in primo grado, per gli stessi fatti per i quali i ricorrenti hanno ottenuto la messa alla prova, con durata del progetto per diciotto mesi ciascuno. 5.1 ricorsi sono manifestamente infondati. 5.1. [OSCURATO:PERSONA] condivide l'indirizzo di questa Corte di legittimità (Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015, dep. 2016, Quiroz, Rv. 266299; Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602) secondo il quale la concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-bis cod. pen, è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo. La valutazione dei presupposti e la durata del periodo di prova sono, dunque, espressione di un potere discrezionale, rimesso al giudice di merito. Nella specie, l'esercizio di detto potere discrezionale risulta adeguatamente motivato, con ragionamento non manifestamente illogico ed immune da censure di ogni tipo. Inoltre, in riferimento all'intervenuto risarcimento del danno a favore della persona offesa, si rileva che si tratta di presupposto per accedere alla sospensione del procedimento con messa alla prova, rispetto alla quale, poi, viene valutata la prognosi futura di astensione dalla commissione di altri reati. 5.2.Da ultimo, si osserva che la lamentata disparità di trattamento è senz'altro insussistente in quanto attiene a istituti diversi, quello della pena irrogata al coimputato, all'esito del giudizio di merito, anche condizionalmente sospesa e quello della messa alla prova, nella specie ottenuta con una durata del progetto pari a diciotto mesi, considerati i presupposti dell'istituto di cui all'art. 168-bis cod. pen. sopra descritti nonché la prospettiva (quella dell'estinzione del reato dichiarata con sentenza) in caso di esito positivo del programma medesimo, ove risultino conseguiti i risultati prefissati. 6. All'inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere
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