CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 38338/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza emessa il 1 luglio 2021, riformava solo quanto alla durata delle pene accessorie fallimentari quella del Tribunale di Lucca, confermandola quanto all'accertamento della responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta impropria documentale per sottrazione e patrimoniale per distrazione. \) 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di sei motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla bancarotta fraudolenta documentale. Manifestamente illogica risulterebbe la sentenza impugnata in quanto non tiene in conto come fosse comprovato che [OSCURATO:PERSONA] avesse consegnato tutte le scritture contabili a Corigliano, che gli succedeva quale liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dal 4 febbraio 2013 e fino al 24 giugno 2013, cosicché non poteva essere imputato a [OSCURATO:PERSONA] né il furto della documentazione contabile né, ritenendo non attendibile lo stesso, la sottrazione dei libri e delle scritture. La Corte di appello non avrebbe valutato le censure rivolte al giudizio di ritenuta inattendibilità del furto delle scritture contabili, né può essere addebitata al ricorrente l'omesso deposito di scritture, come il libro giornale, per gli anni successivi al 2008 (o al 2012 secondo una più plausibile ricostruzione) che non furono indicati quali oggetto di furto, perché ben potevano essere state disperse nel periodo di amministrazione del Corigliano. Era da ritenersi logicamente sostenibile che [OSCURATO:PERSONA] avesse consegnato tutte le scritture contabili a Corigliano. Come anche che [OSCURATO:PERSONA] avesse ricostruito successivamente parte della documentazione sottratta rivolgendosi ai fornitori e recuperando la fattura relativa alla cessione del carrello elevatore, risalente a molti anni prima senza che dal deposito tardivo si potesse indurre, come avevano fatto i Giudici di merito, la disponibilità delle scritture ulteriori da parte dell'imputato. Anche illogico risultava l'argomento che [OSCURATO:PERSONA], divenuto liquidatore dopo la parentesi gestoria di Corigliano, non abbia ricostituito le scritture contabili, in quanto la società non era più operativa, tanto che le ultime operazioni riguardavano la fase liquidatoria del Corigliano. 4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine all'omessa rinnovazione istruttoria, non solo riguardo al furto nell'autovettura contenente i libri contabili, ma anche in ordine alla consegna dei libri medesimi dallo studio tenutario degli stessi a [OSCURATO:PERSONA], da quest'ultimo a Corigliano, nonché sulle modalità di acquisizione da parte di quest'ultimo delle fatture prodotte dopo il fallimento, in ordine alla cessione di un carrello elevatore. 5. Il terzo motivo e il quarto motivo lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla bancarotta fraudolenta per distrazione, ravvisando N 2 un'inversione dell'onere della prova non consentito dalla giurisprudenza di legittimità, dovendo il fallito solo affermare la destinazione del bene e non anche offrirne la prova; e così nel caso dell'incendio intervenuto del capannone della società del fallito, risulterebbe un onere probatorio non richiesto quello di dimostrare documentalmente quali abiti — la merce trattata dalla società — fossero stati bruciati, con l'allegazione delle fatture ulteriori comprovanti la merce venduta e non bruciata, oltre quella risultata venduta ad una acquirente spagnolo, grazie alla quale sarebbero stati soddisfatti anche alcuni creditori, il che non è smentito dalla circostanza che altri si siano insinuati al passivo. Inoltre, la Corte di appello non si confronterebbe con la censura che lamenta che le distrazioni potessero avvenire anche nel periodo di ben quattro mesi in cui non [OSCURATO:PERSONA], bensì Corigliano, era liquidatore, allorché oltre al furto delle scritture contabili veniva anche venduta la merce alla [OSCURATO:SOCIETA]. 6. Il quinto motivo lamenta vizio di motivazione in ordine all'omessa riqualificazione della condotta di bancarotta fraudolenta in quella semplice, quanto ai libri e alle scritture contabili, risultando non adeguata l'argomentazione sulla sussistenza del dolo. 7. Il sesto motivo lamenta vizio di motivazione quanto alla omessa riduzione della pena e all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, a fronte delle ragioni positive addotte dalla difesa, quali il valore dirimente dell'incendio e dell'insolvenza di alcuni debitori come causa del fallimento, l'incensuratezza e lo stato di prostrazione psicologica comprovato dell'imputato, che avrebbero dovuto condurre alla riduzione di pena, non potendo trarsi come elemento ostativo l'intensità del dolo coincidente, nella prospettiva della Corte territoriale, con il minimo essenziale previsto dalle norme incriminatrici. 8. Il ricorso è stato trattato con intervento delle parti, a seguito di tempestiva richiesta del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5 -duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. 9. Le parti in sede di discussione hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Il primo, il secondo e il quinto motivo, strettamente connessi in quanto relativi al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, vanno trattati unitariamente. Preliminare a ogni altra questione è la fondatezza del motivo di ricorso che lamenta l'omessa motivazione della sentenza impugnata in merito alla ritenuta responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], quanto alla sottrazione delle scritture contabili, anche a mezzo dell'artificio della denuncia di furto. A ben vedere il furto, con la relativa denuncia che viene ritenuta dalla Corte di appello inattendibile, interviene in un arco temporale nel quale [OSCURATO:PERSONA] non riveste più alcuna carica nella società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., essendogli subentrato quale liquidatore Corigliano dal 4 febbraio 2013 al 24 giugno 2013. La Corte di appello non ha chiarito, nonostante censure specifiche sul punto, quale sia il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], dopo il subingresso di Corigliano quale liquidatore, quale il ruolo, formale o sostanziale, di quest'ultimo, che per altro non risulta imputato né singolarmente né quale concorrente con l'amministratore di fatto, pur rivestendo una carica sociale. Difetta del tutto una motivazione in ordine ai ruoli di [OSCURATO:PERSONA] e di Corigliano, quindi, in relazione al momento in cui le scritture contabili vengono sottratte, anche se con il ritenuto escamotage di un furto simulato. Tale omessa motivazione rende fondato il motivo di ricorso: i ruoli dell'imputato e del liquidatore vanno precisati, risultando allo stato manifestamente illogico ritenere, come opina la Corte territoriale, che Corigliano, detentore delle scritture, almeno in parte, le abbia poi consegnate a [OSCURATO:PERSONA], il quale non ebbe invece a depositarle al curatore. Una motivazione sul punto in esame risulta anche rilevante al fine di qualificare la condotta successiva dell'imputato, allorché lo stesso diviene liquidatore, in ordine alla condotta di omessa tenuta delle scritture per l'anno 2013 ritenuta in sentenza (fol. 4), che dovrà comunque confrontarsi con l'imputazione riferita esclusivamente alla sottrazione delle scritture contabili. Le ulteriori questioni poste con i motivi di ricorso vanno ritenute assorbite, in quanto logicamente conseguenti alla soluzione della prima questione posta dall'appellante, qui ritenuta fondata. In ordine alla bancarotta documentale va pertanto annullata la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.3. Quanto al terzo e quarto motivo, inerenti alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, rileva questa Corte come la sentenza impugnata faccia invece buon governo dei principi in materia, quanto al riparto dell'onere della prova. A fronte della preesistenza di abiti fra il 2012 e il 2013 acquistati per circa 3 milioni di euro, la Corte di appello chiede che sia comprovata la destinazione di tali beni, essendosi l'imputato limitato a chiarire che una parte, pari alla metà della merce, fu bruciata nell'incendio del capannone, mentre altra parte degli abiti furono venduti alla ditta [OSCURATO:SOCIETA], da parte di Corigliano, ma non furono pagati. Al netto delle non manifestamente illogiche valutazioni della Corte di merito, in ordine alla circostanza che gli abiti per la stagione 2012 furono quasi del tutto venduti prima dell'incendio del 27 novembre 2012, fondate su una regola di esperienza non priva di plausibilità e ragionevolezza (cfr. sul sindacato di legittimità in merito Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385 - 01), a buona ragione la Corte di appello rileva l'assenza della dimostrazione, o almeno dell'indicazione specifica, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di quali e quanti beni furono destinati alla vendita o bruciati. La genericità delle indicazioni di [OSCURATO:PERSONA] a buona ragione ha fatto escludere alla Corte di appello che sia stata offerta la prova della destinazione dei beni oggetto di distrazione. Assolutamente consolidato è l'orientamento che trae la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411). In sostanza solo nel caso in cui vi sia una indicazione specifica della destinazione aziendale dei beni da parte del fallito, il giudice non può ignorarne l'affermazione, a patto, appunto, che le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 - 01; mass. conf. n. 19896 del 2014 Rv. 259848 - 01). Ma nel caso in esame non risulta alcuna specifica informazione fornita alla curatela, cosicché corretta è la motivazione della Corte territoriale, che individua comunque fatti distrattivi prima dell'avvento di Corigliano, cosicché non disarticolante è la censura in ordine alle distrazioni realizzate da quest'ultimo, per altro ipotizzate in modo non specifico, anche in questo caso. Le censure sono quindi infondate e sul punto il ricorso va rigettato. 4. Anche il sesto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è da ritenersi assorbito, in quanto logicamente collegato e conseguente alla soluzione della questione oggetto di annullamento con rinvio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale con rinvio per nuovo giudizio ad alt