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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05593/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21489-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA V.G.

GALATI 100/C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALISE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 21489 sez.

ML -ud. 20-12-2022 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 881/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato non dovuti i contributi richiesti dall’INPS all'avv. [OSCURATO:PERSONA] a titolo di Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta nell’anno 2010, quale avvocato iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] ma non anche alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente); in particolare, la Corte d'appello ha affermato la insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS (e di quello contributivo conseguenziale, senza fasce di esenzione) del lavoratore autonomo che ha versato, in relazione all’anno 2010 alla [OSCURATO:PERSONA] solo il contributo integrativo, in ragione di un reddito inferiore al limite stabilito dalla Cassa per la relativa iscrizione (pari a euro 5.000,00), rilevando che l’art. 44, comma 2, del d.l. n. 369 del 2003 (convertito con l. n. 326 del 2003) ha introdotto un criterio meramente quantitativo ai fini dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata del lavoratore autonomo nel senso che ogni accertamento circa il carattere abituale o occasionale dell’attività di lavoro autonomo è di fatto superato Ric. 2021 n. 21489 sez.

ML -ud. 20-12-2022 -3- dovendosi unicamente accertare se il reddito annuo supera o no il limite dei 5.000,00, euro. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, cui ha opposto difese, con controricorso il professionista; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art.380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]

1. con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 è dedotta la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2, commi 25 e 26, della l. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26, dell’art. 18 della l. n. 111 del 2011, dell’art. 21 della l.n. 247 del 2010, dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003 (conv.

Con l. n. 326 del 2003) per avere la Corte di appello ritenuto insussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS del professionista avvocato che, iscritto all'Albo forense, non versa i contributi alla Cassa corrispondente per difetto dei relativi presupposti sulla base dell’unico accertamento relativo al mancato superamento della soglia reddituale di euro 5.000,00, senza effettuare, altresì, in base ad indici presuntivi, l’accertamento circa l’abitualità dell’attività;

2. il ricorso è fondato nei termini che seguono, per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. nn. 4419 e 11006 del 2021 (e ribadite in numerose successive pronunce, da ultimo Cass. n. 23306 del 2022), pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. c.p.c.;

3. in particolare, come già osservato da Cass. n. 4419 del 2021, cit., nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettura del Ric. 2021 n. 21489 sez.

ML -ud. 20-12-2022 -4- combinato disposto della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per come autenticamente interpretato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, conv. con modif. in L. 15 luglio 2011, n. 111, e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, conv. con modif. in L. n. 326 del 2003, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento.

La produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità.

Ne consegue che è dirimente il modo in cui è svolta l'attività libero- professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento in punto di fatto, all'uopo avvalendosi delle presunzioni semplici ricavabili, ad 8ggiipico; dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio -da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità; fermo restando, come espressamente affermato nei precedenti cui qui si intende dare continuità, che il requisito dell'abitualità dev'essere apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina che è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post Ric. 2021 n. 21489 sez.

ML -ud. 20-12-2022 -5- desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, cit., art. 44 presupposto che invece, come detto, rileva ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di attività libero- professionali svolte in forma occasionale;

4. in quest'ottica, come pure già ritenuto nei precedenti citati di questa Corte, l'affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019, secondo cui la produzione di un reddito superiore a Euro 5.000,00 darebbe luogo ex se all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata (cfr. paragrafo 34 della parte motiva), debba essere intesa (coerentemente con quanto sostenuto al precedente paragrafo 16) come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla predetta soglia valeva a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand'anche se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, cit., art. 44 ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata;

5. il consolidato orientamento dianzi richiamato ha resistito anche al vaglio di costituzionalità, secondo la valutazione resa dal giudice di legittimità delle leggi con la recente sentenza n. 104 depositata il 22 aprile 2022;

6. nella specie, la Corte territoriale ha desunto l'assenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata solo in relazione all'ammontare del reddito prodotto, inferiore alla soglia, senza accertare, in via fattuale e a monte, anche ricorrendo ad Ric. 2021 n. 21489 sez.

ML -ud. 20-12-2022 -6- elementi di valenza presuntiva semplice, se l'attività professionale fosse abituale o occasionale;

7. pertanto, non essendosi la Corte di merito uniformata all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P.Q.M. accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in div

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21489-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA V.G. GALATI 100/C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALISE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 21489 sez. ML -ud. 20-12-2022 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 881/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato non dovuti i contributi richiesti dall’INPS all'avv. [OSCURATO:PERSONA] a titolo di Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta nell’anno 2010, quale avvocato iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] ma non anche alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente); in particolare, la Corte d'appello ha affermato la insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS (e di quello contributivo conseguenziale, senza fasce di esenzione) del lavoratore autonomo che ha versato, in relazione all’anno 2010 alla [OSCURATO:PERSONA] solo il contributo integrativo, in ragione di un reddito inferiore al limite stabilito dalla Cassa per la relativa iscrizione (pari a euro 5.000,00), rilevando che l’art. 44, comma 2, del d.l. n. 369 del 2003 (convertito con l. n. 326 del 2003) ha introdotto un criterio meramente quantitativo ai fini dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata del lavoratore autonomo nel senso che ogni accertamento circa il carattere abituale o occasionale dell’attività di lavoro autonomo è di fatto superato Ric. 2021 n. 21489 sez. ML -ud. 20-12-2022 -3- dovendosi unicamente accertare se il reddito annuo supera o no il limite dei 5.000,00, euro. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, cui ha opposto difese, con controricorso il professionista; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art.380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 è dedotta la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2, commi 25 e 26, della l. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26, dell’art. 18 della l. n. 111 del 2011, dell’art. 21 della l.n. 247 del 2010, dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003 (conv. Con l. n. 326 del 2003) per avere la Corte di appello ritenuto insussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS del professionista avvocato che, iscritto all'Albo forense, non versa i contributi alla Cassa corrispondente per difetto dei relativi presupposti sulla base dell’unico accertamento relativo al mancato superamento della soglia reddituale di euro 5.000,00, senza effettuare, altresì, in base ad indici presuntivi, l’accertamento circa l’abitualità dell’attività; 2. il ricorso è fondato nei termini che seguono, per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. nn. 4419 e 11006 del 2021 (e ribadite in numerose successive pronunce, da ultimo Cass. n. 23306 del 2022), pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. c.p.c.; 3. in particolare, come già osservato da Cass. n. 4419 del 2021, cit., nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettura del Ric. 2021 n. 21489 sez. ML -ud. 20-12-2022 -4- combinato disposto della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per come autenticamente interpretato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, conv. con modif. in L. 15 luglio 2011, n. 111, e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, conv. con modif. in L. n. 326 del 2003, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento. La produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità. Ne consegue che è dirimente il modo in cui è svolta l'attività libero- professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento in punto di fatto, all'uopo avvalendosi delle presunzioni semplici ricavabili, ad 8ggiipico; dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio -da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità; fermo restando, come espressamente affermato nei precedenti cui qui si intende dare continuità, che il requisito dell'abitualità dev'essere apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina che è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post Ric. 2021 n. 21489 sez. ML -ud. 20-12-2022 -5- desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, cit., art. 44 presupposto che invece, come detto, rileva ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di attività libero- professionali svolte in forma occasionale; 4. in quest'ottica, come pure già ritenuto nei precedenti citati di questa Corte, l'affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019, secondo cui la produzione di un reddito superiore a Euro 5.000,00 darebbe luogo ex se all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata (cfr. paragrafo 34 della parte motiva), debba essere intesa (coerentemente con quanto sostenuto al precedente paragrafo 16) come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla predetta soglia valeva a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand'anche se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, cit., art. 44 ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata; 5. il consolidato orientamento dianzi richiamato ha resistito anche al vaglio di costituzionalità, secondo la valutazione resa dal giudice di legittimità delle leggi con la recente sentenza n. 104 depositata il 22 aprile 2022; 6. nella specie, la Corte territoriale ha desunto l'assenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata solo in relazione all'ammontare del reddito prodotto, inferiore alla soglia, senza accertare, in via fattuale e a monte, anche ricorrendo ad Ric. 2021 n. 21489 sez. ML -ud. 20-12-2022 -6- elementi di valenza presuntiva semplice, se l'attività professionale fosse abituale o occasionale; 7. pertanto, non essendosi la Corte di merito uniformata all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P.Q.M. accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in div
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