Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03649/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma confermava la condanna della ricorrente per una truffa consumate ori//ne offrendo in vendita fraudolentemente una play station sulla piattaforma e bay al prezzo di euro 260, che venivano incassati senza consegnare il bene compravenduto.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità della Gloria, che non sarebbe compatibile con la sentenza di assoluzione del coniuge [OSCURATO:PERSONA].

2.1.1. La doglianza si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale.

Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello rilevava che non vi era alcuna relazione tra la assoluzione del Fanelli e l'accertamento di responsabilità della ricorrente, tenuto conto della gravità e concordanza degli elementi a carico (annuncio apparso sulla piattaforma ebay a lei riferibile, pagamento su carta a lei intestata, mancata consegna del bene ed assenza di giustificazioni alternative: pag. 2 della sentenza impugnata).

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. 2.2.2.

Si tratta di un motivo reiterativo rispetto alle richieste avanzate con l'appello che non si confronta con la trama motivazionaie della sentenza impugnata, che esclude la concedibilità della causa di non punibilità sulla base della biografia criminale della ricorrente e della insidiosità della condotta contestate.

Valutazioni ineccepibili che si sottraggono ad ogni censura in questa sede.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai mancata riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2.3.1. Il motivo è manifestamente infondato in quanto il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986).

Nel caso in esame le attenuanti atipiche non venivano riconosciute in quanto la pregnanza degli elementi negativi (insidiosità della condotta e precedente vantato), non venivano bilanciati da alcun elemento positivo.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. 2.4.1.

Il motivo è inammissibile: lo stesso si presenta reiterativo rispetto all'appello e non tiene conto dei fatto che il danno cagionato è stato, con valutazione di merito non manifestamente illogica, ritenuto "non trascurabile" dalla Corte territoriale.

2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

2.5.1. Il motivo è inammissibile: il beneficio veniva denegato sulla base di tutte le valutazioni effettuate sia in ordine alla gravità della condotta, che alla personalità della ricorrente, ritenuti univocamente indicativi di un pericolo di reiterazione ostativo alla concessione della sospensione.

Anche in questo caso la motivazione si sottrae ad ogni censura. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma confermava la condanna della ricorrente per una truffa consumate ori//ne offrendo in vendita fraudolentemente una play station sulla piattaforma e bay al prezzo di euro 260, che venivano incassati senza consegnare il bene compravenduto. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità della Gloria, che non sarebbe compatibile con la sentenza di assoluzione del coniuge [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. La doglianza si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello rilevava che non vi era alcuna relazione tra la assoluzione del Fanelli e l'accertamento di responsabilità della ricorrente, tenuto conto della gravità e concordanza degli elementi a carico (annuncio apparso sulla piattaforma ebay a lei riferibile, pagamento su carta a lei intestata, mancata consegna del bene ed assenza di giustificazioni alternative: pag. 2 della sentenza impugnata). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. 2.2.2. Si tratta di un motivo reiterativo rispetto alle richieste avanzate con l'appello che non si confronta con la trama motivazionaie della sentenza impugnata, che esclude la concedibilità della causa di non punibilità sulla base della biografia criminale della ricorrente e della insidiosità della condotta contestate. Valutazioni ineccepibili che si sottraggono ad ogni censura in questa sede. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai mancata riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.3.1. Il motivo è manifestamente infondato in quanto il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame le attenuanti atipiche non venivano riconosciute in quanto la pregnanza degli elementi negativi (insidiosità della condotta e precedente vantato), non venivano bilanciati da alcun elemento positivo. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. 2.4.1. Il motivo è inammissibile: lo stesso si presenta reiterativo rispetto all'appello e non tiene conto dei fatto che il danno cagionato è stato, con valutazione di merito non manifestamente illogica, ritenuto "non trascurabile" dalla Corte territoriale. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. 2.5.1. Il motivo è inammissibile: il beneficio veniva denegato sulla base di tutte le valutazioni effettuate sia in ordine alla gravità della condotta, che alla personalità della ricorrente, ritenuti univocamente indicativi di un pericolo di reiterazione ostativo alla concessione della sospensione. Anche in questo caso la motivazione si sottrae ad ogni censura. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata C
Sentenza Cassazione n. 03649/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris