CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 giugno 1958
Cassazione n. 07400/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/06/1958 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 03/02/2021, la Corte di appello di Palermo dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 11/04/2018 con la quale il Tribunale di Marsala lo aveva dichiarato responsabile del reato di furto di energia elettrica aggravato dall'uso di un mezzo fraudolento e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. L'atto di appello aveva dedotto che non era stato appurato dai verificatori che l'effettivo utilizzatore del contatore fosse Seguenti, pur proprietario dell'immobile, tanto più che la fornitura risultava volontariamente cessata nel 2014 e il contatore era allocato in un muro di cinta, mentre non è stato contestato quale fosse il punto di ingresso dell'abitazione o se i cavi abusivamente allacciati potessero alimentare l'immobile del ricorrente, laddove punto nevralgico della vicenda è che l'abitazione non era abitata, sicché non si vede quale utilità avrebbe potuto ricavare l'imputato dal manomettere un contatore a servizio di un immobile in disuso. Quanto all'aggravante del mezzo fraudolento, essa è configurabile quando l'allacciamento abusivo alla rete esterna dell'Enel avviene mediante due cavi. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In limine, mette conto ribadire che, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Alla luce del principio di diritto richiamato, le doglianze proposte con il gravame erano del tutto carenti di specificità. 3. Sulla base dei plurimi elementi probatori raccolti (e, in particolare, delle testimonianze dei due addetti dell'Enel), la sentenza di primo grado aveva fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato su plurimi dati probatori: attraverso l'allaccio diretto" alla rete Enel, veniva erogata energia elettrica all'abitazione dell'imputato, come risultante dal verbale di accertamento e dalle rilevazione fotografiche dei luoghi. L'appello non si confrontava con i dati documentali indicati, limitandosi ad asserire che non era stata accertata la "destinazione" dell'energia sottratta e che il contatore era allocato in un muro di cinta. Inoltre, l'appello insisteva sulla cessazione volontaria della fornitura nel 2014 e sul fatto che l'immobile non era abitato, senza tuttavia confrontarsi, ancora una volta, con i dati riportati nella sentenza gravata, ossia con l'accertamento da parte dei verificatori Enel che Seguenti abitava l'unità immobiliare fornita dall'energia elettrica abusivamente prelevata: al riguardo, l'appello non denunciava travisamenti probatori, ma si limitava a contestare assertivamente il dato valorizzato dalla sentenza di primo grado. Anche con riferimento alla circostanza aggravante ritenuta l'appello si sottraeva alla disamina critica della sentenza di primo grado, che aveva chiarito che il furto era stato realizzato con l'allaccio diretto alla rete Enel attraverso due cavi bipolari, grazie ai quali veniva erogata energia all'abitazione di Seguenti, bypassando il misuratore dei consumi. L'appello, pertanto, era inammissibile e il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso - che esclude la necessità di approfondimenti in ordine al regime di procedibilità dei reati contestati (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551) - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem