CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 23908/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso13435 - 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., GARDONI s . r . l . , SETECO s . a . s . di PISTOLETTI ing. PIETRANGELO, [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] quale titolare di EDILGRAFFIGNA, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] titolare di CISA e di [OSCURATO:PERSONA], VILLAGROSSI s . p . a ., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat i in Roma, Lungotevere dei Mellini 24, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende con l'avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n.13435sez. S2 - ud. 8 - 2 - 20 2 2 - 2 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis; -controricorrente - avverso il decreto n. cron. 95/2022 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, pubblicato il 13/1/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle partiricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. di Pistoletti ing. Pietrangelo, [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] quale titolare di EDILGRAFFIGNA, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] titolare di CISA e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro temporeproposero domanda ex art. 3 l. 89/2001 per ottenere la liquidazione dell’indennizzo per l’irragionevole durata della procedura fallimentare di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, iniziata il 12/09/1995 e conclusasi il 4/07/2019,al cui passivo era no stat i ammess i in data 29 aprile 2006 , senza ricevere soddisfazione del loro credito. Con decreto del 4 gennaio 2021, il Consigliere delegato dal Presidente della Corte d’appello di Brescia, pur riconoscendo una durata irragionevole della procedura fallimentare di 17 anni e 3 mesi circa (già dedotti i sei anni di durata ragionevole), respinse la domanda di equa riparazione,ritenendo che la durata della procedura fosse giustificata dalla sua particolare complessità. 2. Con decreto n.95/2022 la Corte d’appello di Brescia, in composizione collegiale, respinse l’opposizione, confermando che l’eccezionale e Ric. 2022 n.13435sez. S2 - ud. 8 - 2 - 20 2 2 - 3 - straordinaria complessità della procedura ne giustificasse la durata oltre il termine di sei anni di cui all’art. 2 comma 2 - bis l. 89/2001 , perché il fallimento è un «contenitore di processi», non assimilabile né ad un processo di cognizione né ad un processo esecutivo individuale e che per tale motivo la sua durata ragionevole era da considerarsi come «strettamente correlata a variabili incidenti sulla complessità, estranee al processo ordinario». 3. Avverso questo decreto [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. di Pistoletti ing. Pietrangelo, [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] quale titolare di EDILGRAFFIGNA, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] titolare di CISA e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore hanno proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, illustrati da memoria; il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, articolato in riferimento al n.3 dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 2 bis l.n.89/2001, secondo cui «si considera rispettato il termine ragionevole […] se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni», letto in riferimento all’art. 6, par. 1 della CEDU, dell’art. 1del primo protocollo addizionale della CEDU e degli artt. 111 e 117 della Costituzione: la Corte d’appello avrebbe erroneamente sostenuto che sia possibile ritenere ragionevoli durate superiori al limite di sei anni sancito dalla l.n.89/2001, «anche in misura rilevante,qualora ciò sia giustificato dalla estrema complessità della procedura». 1.1. Il motivo è fondato. Ric. 2022 n.13435sez. S2 - ud. 8 - 2 - 20 2 2 - 4 - Ai sensi dell'art.2, comma 2-bis della citata legge, si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni; questa è, pertanto, la soglia che deve essere ordinariamente rispettata. Questa Corte ha più volte ribadito, tuttavia, che secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte EDU si può tenere conto della particolare complessità della procedura concorsuale ai fini di un temperamento di un anno di detta soglia (fino a sette anni), ma è necessario valutare specificamente la sussistenza di particolari circostanze che rendano eccezionalmente complessa la procedura fallimentare presupposta, quali il notevole numero dei creditori, la natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, etc.), la proliferazione di giudizi connessi o la pluralità di procedure concorsuali interdipendenti (cfr. Cass. 26289/2023, 28498/2020, 20508/2020, 4017/2020, 976/2020, Cass. 13275/2022, ove indicazione di altri precedenti conformi). Ciò precisato, la presunzione di danno opera in favore del ricorrente, tant’è che il legislatore si è preoccupato di disciplinare le presunzioni di insussistenza che, tuttavia, in quanto previste iuris tantum devono comunque essere oggetto di un accertamento specifico, da eseguire in concreto, in relazione allo sviluppo del procedimento. La Corte d’appello, dilatando oltre il termine ritenuto ragionevole, anche nella giurisprudenza della Corte EDU, la durata del giudizio non indennizzabile e invertendo l’onere probatorio sulla sussistenza del danno non ha correttamente applicato i principi consolidati suesposti. 3. Dall’accoglimento del primo motivo deriva, in logica conseguenza, l’assorbimento dell’esame del secondomotivo, articolato in riferimento al n. 5del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui iricorrenti hanno prospettato l’omesso esame delle prove documentali Ric. 2022 n.13435sez. S2 - ud. 8 - 2 - 20 2 2 - 5 - da cui risultava che, in precedenti decreti, la durata del processo presupposto per cu è giudizio è stata già ritenuta irragionevole. Assorbito è pure, in conseguenza logica, l’esame del terzo motivo, con cui i ricorrenti hanno lamentato la violazione o falsa applicazione degli artt.91 e 92 cod. proc. civ. e dell’art.2, comma 2, d.m. n. 55/2014, per avere la Corte d’appello riconosciuto, in favore del Ministero, le spese generali che, al contrario, non potrebbero essere attribuite agli avvocati dipendenti – come lo sono gli avvocati dello Stato -in quanto finalizzate a rifondere in maniera forfettaria gli oneri relativi al mantenimento di una struttura professionale a supporto dell’attività forense. 3. Il ricorso è perciò accolto e il decreto impugnato è cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, perché esamini la domanda attenendosi a quanto qui statuito e, decidendo in rinvio, regoli anche le spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimi