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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 12227/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 29 gennaio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, su istanza dell'interessato, riconosceva la continuazione fra i reati per i quali [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato con le sentenze di applicazione di pena divenute irrevocabili emesse su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Tribunale di Roma, Sezione distaccata di Ostia, il 14 aprile 2011, e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma il 19 giugno 2012.

La pena complessiva veniva rideterminata in un anno e tre mesi di reclusione ed euro 3.500,00 di multa.

2. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza suddetta.

Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione, che ha ritenuto più grave il reato giudicato con la citata sentenza del 19 giugno 2012, nel determinare l'aumento di pena relativo al reato giudicato con l'altra sentenza, emessa il 14 aprile 2011, avrebbe dovuto computare la diminuzione prevista dall'art. 444 cod. proc. pen., posto che in fase di cognizione la pena per detto reato era stata applicata su accordo delle parti ai sensi di tale norma. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, tra un reato giudicato con rito ordinario e un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare la riduzione concessa ex art. 444 cod. proc. pen., cosicché, ove valuti come reato più grave quello giudicato con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la relativa pena ridotta; ove, invece, ritenga tale reato come satellite, dovrà commisurare l'aumento alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva della riduzione per il rito (Sez. 1, n. 30119 del 07/04/2021, Rv. 2816799).

1.2. Nel caso ora in esame, l'ordinanza impugnata non consente di stabilire se il principio di diritto qui richiamato, pienamente condivisibile, sia stato rispettato.

L'ordinanza, infatti, non spiega se l'aumento di pena per il reato satellite - che era stato giudicato in fase di cognizione con la sentenza di applicazione di pena emessa il 14 aprile 2011 - sia stato determinato computando la diminuente per la scelta del rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen. 2.

Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice dell'esecuzione, che provvederà a nuovo esame senza incorrere nel vizio riscontrato.

Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. 3.

Per completezza di trattazione, è opportuno precisare che non è stata devoluta, e quindi non può essere qui esaminata, la questione sollevata dal Pubblico Ministero, relativa al mancato esperimento della procedura prevista dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. per l'ipotesi in cui sia richiesta l'applicazione della disciplina della continuazione, in sede esecutiva, fra reati giudicati in fase di cognizione con il rito speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, 21 settembre 2021.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 gennaio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, su istanza dell'interessato, riconosceva la continuazione fra i reati per i quali [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato con le sentenze di applicazione di pena divenute irrevocabili emesse su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Tribunale di Roma, Sezione distaccata di Ostia, il 14 aprile 2011, e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma il 19 giugno 2012. La pena complessiva veniva rideterminata in un anno e tre mesi di reclusione ed euro 3.500,00 di multa. 2. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza suddetta. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione, che ha ritenuto più grave il reato giudicato con la citata sentenza del 19 giugno 2012, nel determinare l'aumento di pena relativo al reato giudicato con l'altra sentenza, emessa il 14 aprile 2011, avrebbe dovuto computare la diminuzione prevista dall'art. 444 cod. proc. pen., posto che in fase di cognizione la pena per detto reato era stata applicata su accordo delle parti ai sensi di tale norma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, tra un reato giudicato con rito ordinario e un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare la riduzione concessa ex art. 444 cod. proc. pen., cosicché, ove valuti come reato più grave quello giudicato con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la relativa pena ridotta; ove, invece, ritenga tale reato come satellite, dovrà commisurare l'aumento alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva della riduzione per il rito (Sez. 1, n. 30119 del 07/04/2021, Rv. 2816799). 1.2. Nel caso ora in esame, l'ordinanza impugnata non consente di stabilire se il principio di diritto qui richiamato, pienamente condivisibile, sia stato rispettato. L'ordinanza, infatti, non spiega se l'aumento di pena per il reato satellite - che era stato giudicato in fase di cognizione con la sentenza di applicazione di pena emessa il 14 aprile 2011 - sia stato determinato computando la diminuente per la scelta del rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen. 2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice dell'esecuzione, che provvederà a nuovo esame senza incorrere nel vizio riscontrato. Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. 3. Per completezza di trattazione, è opportuno precisare che non è stata devoluta, e quindi non può essere qui esaminata, la questione sollevata dal Pubblico Ministero, relativa al mancato esperimento della procedura prevista dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. per l'ipotesi in cui sia richiesta l'applicazione della disciplina della continuazione, in sede esecutiva, fra reati giudicati in fase di cognizione con il rito speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, 21 settembre 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE I
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