CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26682/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale a lui ascritto in qualità di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] dichiarata fallita il 9 dicembre 2015; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia l'inosservanza dell'art.521 cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra l'accusa di bancarotta preferenziale e la sentenza di condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è inammissibile sotto due concorrenti profili: - l'eccezione viene formulata per la prima volta in sede di legittimità ed è pertanto inammissibile perché tardiva, venendo in rilievo una nullità a regime intermedio ipoteticamente verificatasi nel primo grado di giudizio (cfr. tra le ultime Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886); - l'eccezione è manifestamente infondata, posto che all'imputato è stato contestato il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per il quale è stato condannato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il