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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37702/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 dicembre 1995, avverso l'ordinanza emessa il 18 aprile 2023 dal Tribunale di Potenza; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita nell'udienza camerale del 12 luglio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 18 aprile 2023 il Tribunale di Potenza - Sezione per il riesame delle misure cautelari ha confermato il provvedimento emesso il 3 aprile 2023 dal Giudice per le indagini preliminari di Matera, con cui a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di detenzione illegale di circa Kg 15,31 di eroina e kg 5 di marijuana (capo B) nonché di resistenza a Pubblico ufficiale (capo A).

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 violazione dell'art. 274, comma 1, cod. proc. pen. nonché motivazione illogica e apparente con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto il pericolo di fuga, lungi dall'essere stato ancorato a elementi di concretezza e attualità, avrebbe matrice astratta e fantasiosa, contraddetta dal reperimento dello stesso ricorrente presso la propria abitazione, dopo essere sfuggito al controllo della • Polizia giudiziaria, dal radicamento sul territorio nazionale, con moglie e due figli, e dall'assenza di precedenti specifici in materia di stupefacenti.

Del pari, quanto al pericolo di recidiva, il Tribunale avrebbe fatto riferimento alla gravità del titolo dei reati e all'inserimento, non dimostrato, nei circuiti delinquenziali internazionali, oltre che alla scaltrezza adoperata per sfuggire ai controlli di polizia, così formulando ipotesi probabilistiche, a dispetto dei criteri ermeneutici indicati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il pericolo deve essere attuale e concreto; 2.2 violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. nonché motivazione illogica e apparente in relazione all'adeguatezza e alla proporzionalità della misura applicata, ritenute sussistenti sulla base di ipotesi congetturali.

3. E' pervenuta memoria depositata nell'interesse del ricorrente, con cui sono state reiterate sostanzialmente le deduzioni difensive formulate nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le doglianze, formulate in entrambi i motivi del ricorso e nella memoria depositata, non sono consentite.

3. Si premette che, secondo un indirizzo ormai costante, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede non la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto dell'effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi, che la misura cautelare é chiamata a scongiurare (cfr. fra le tante: Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01; Sez. 5, n. 33004 del 3/05/2017, Cimieri, Rv. 271216 - 01; Sez. 2, n. 47891 del 7/09/2016, Vicini e altri, Rv. 268366 - 01).

4. Ciò posto, in punto di esigenze cautelari e di scelta della misura, l'ordinanza impugnata fa buon governo dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.Difatti, sotto il profilo dell'attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, il Tribunale di Potenza, dopo avere evidenziato che la misura custodiale era stata applicata per il reato di detenzione illegale di circa Kg 15,31 di eroina e Kg 5 di marijuana, ha affermato che la detenzione di una cospicua quantità di sostanza stupefacente, per la gran parte composta da eroina, era elemento ex se idoneo ad attestare l'inserimento non occasionale dell'indagato in un preoccupante contesto di crimine organizzato, grazie al quale egli aveva potuto approvvigionarsi di un simile quantitativo di res illecita.

Inoltre, il rinvenimento - tanto nella vettura, adoperata dal ricorrente, quanto nella motocicletta, parcheggiata nella medesima rimessa e, pertanto, allo stesso riconducibile - di vani, deputati all'occultamento dello stupefacente in caso di trasporto, deponeva per la professionalità della condotta e faceva ulteriormente ritenere esistente il pericolo di reiterazione del medesimo reato per cui si procede.

Il menzionato Tribunale ha altresì aggiunto che alla stessa conclusione conducevano anche la prontezza e la destrezza con cui l'indagato si era sottratto con successo al controllo di Polizia giudiziaria nonché l'analisi dei procedimenti pendenti a suo carico, relativi a lesioni aggravate, porto di armi: elementi che denotavano una personalità trasgressiva e violenta. [OSCURATO:PERSONA] del riesame ha evidenziato che i fatti erano avvenuti solo pochi giorni prima dell'adozione della misura e ogni altra misura, ivi compresi gli arresti domiciliari, non poteva arginare condotte di mera detenzione né interrompere del tutto i contatti tra il ricorrente e gli ambienti, ai quali era collegato e non aveva mostrato alcuna volontà di distaccarsi.

5. Siffatte argomentazioni sfuggono ad ogni rilievo censorio.

Dall'esame del provvedimento impugnato emerge, infatti, che il Tribunale ha effettuato un'analisi accurata della fattispecie concreta e, valutati le modalità della condotta, la personalità del soggetto e il contesto di criminalità organizzata, in cui si inserivano i fatti, è pervenuto a ritenere sussistente il pericolo di reiterazione del reato, non altrimenti fronteggiabile se non con la misura della custodia cautelare in carcere.

Al cospetto della motivazione dell'ordinanza in scrutinio le doglianze, messe a fuoco dal ricorrente, finiscono per refluire nell'alveo di un non consentito riesame del merito.

Al riguardo deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr.: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178 -01).

6. Deve precisarsi che le argomentazioni, esenti da vizi, con cui il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato rendono superfluo esaminare il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ravvisato anche il pericolo di fuga.

Ciò in quanto il pericolo di reiterazione del reato può da solo giustificare l'applicazione della misura cautelare, disposta nei confronti del ricorrente.

7. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

8. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 dicembre 1995, avverso l'ordinanza emessa il 18 aprile 2023 dal Tribunale di Potenza; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita nell'udienza camerale del 12 luglio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 aprile 2023 il Tribunale di Potenza - Sezione per il riesame delle misure cautelari ha confermato il provvedimento emesso il 3 aprile 2023 dal Giudice per le indagini preliminari di Matera, con cui a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di detenzione illegale di circa Kg 15,31 di eroina e kg 5 di marijuana (capo B) nonché di resistenza a Pubblico ufficiale (capo A). 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 violazione dell'art. 274, comma 1, cod. proc. pen. nonché motivazione illogica e apparente con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto il pericolo di fuga, lungi dall'essere stato ancorato a elementi di concretezza e attualità, avrebbe matrice astratta e fantasiosa, contraddetta dal reperimento dello stesso ricorrente presso la propria abitazione, dopo essere sfuggito al controllo della • Polizia giudiziaria, dal radicamento sul territorio nazionale, con moglie e due figli, e dall'assenza di precedenti specifici in materia di stupefacenti. Del pari, quanto al pericolo di recidiva, il Tribunale avrebbe fatto riferimento alla gravità del titolo dei reati e all'inserimento, non dimostrato, nei circuiti delinquenziali internazionali, oltre che alla scaltrezza adoperata per sfuggire ai controlli di polizia, così formulando ipotesi probabilistiche, a dispetto dei criteri ermeneutici indicati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il pericolo deve essere attuale e concreto; 2.2 violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. nonché motivazione illogica e apparente in relazione all'adeguatezza e alla proporzionalità della misura applicata, ritenute sussistenti sulla base di ipotesi congetturali. 3. E' pervenuta memoria depositata nell'interesse del ricorrente, con cui sono state reiterate sostanzialmente le deduzioni difensive formulate nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le doglianze, formulate in entrambi i motivi del ricorso e nella memoria depositata, non sono consentite. 3. Si premette che, secondo un indirizzo ormai costante, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede non la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto dell'effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi, che la misura cautelare é chiamata a scongiurare (cfr. fra le tante: Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01; Sez. 5, n. 33004 del 3/05/2017, Cimieri, Rv. 271216 - 01; Sez. 2, n. 47891 del 7/09/2016, Vicini e altri, Rv. 268366 - 01). 4. Ciò posto, in punto di esigenze cautelari e di scelta della misura, l'ordinanza impugnata fa buon governo dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.Difatti, sotto il profilo dell'attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, il Tribunale di Potenza, dopo avere evidenziato che la misura custodiale era stata applicata per il reato di detenzione illegale di circa Kg 15,31 di eroina e Kg 5 di marijuana, ha affermato che la detenzione di una cospicua quantità di sostanza stupefacente, per la gran parte composta da eroina, era elemento ex se idoneo ad attestare l'inserimento non occasionale dell'indagato in un preoccupante contesto di crimine organizzato, grazie al quale egli aveva potuto approvvigionarsi di un simile quantitativo di res illecita. Inoltre, il rinvenimento - tanto nella vettura, adoperata dal ricorrente, quanto nella motocicletta, parcheggiata nella medesima rimessa e, pertanto, allo stesso riconducibile - di vani, deputati all'occultamento dello stupefacente in caso di trasporto, deponeva per la professionalità della condotta e faceva ulteriormente ritenere esistente il pericolo di reiterazione del medesimo reato per cui si procede. Il menzionato Tribunale ha altresì aggiunto che alla stessa conclusione conducevano anche la prontezza e la destrezza con cui l'indagato si era sottratto con successo al controllo di Polizia giudiziaria nonché l'analisi dei procedimenti pendenti a suo carico, relativi a lesioni aggravate, porto di armi: elementi che denotavano una personalità trasgressiva e violenta. [OSCURATO:PERSONA] del riesame ha evidenziato che i fatti erano avvenuti solo pochi giorni prima dell'adozione della misura e ogni altra misura, ivi compresi gli arresti domiciliari, non poteva arginare condotte di mera detenzione né interrompere del tutto i contatti tra il ricorrente e gli ambienti, ai quali era collegato e non aveva mostrato alcuna volontà di distaccarsi. 5. Siffatte argomentazioni sfuggono ad ogni rilievo censorio. Dall'esame del provvedimento impugnato emerge, infatti, che il Tribunale ha effettuato un'analisi accurata della fattispecie concreta e, valutati le modalità della condotta, la personalità del soggetto e il contesto di criminalità organizzata, in cui si inserivano i fatti, è pervenuto a ritenere sussistente il pericolo di reiterazione del reato, non altrimenti fronteggiabile se non con la misura della custodia cautelare in carcere. Al cospetto della motivazione dell'ordinanza in scrutinio le doglianze, messe a fuoco dal ricorrente, finiscono per refluire nell'alveo di un non consentito riesame del merito. Al riguardo deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr.: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178 -01). 6. Deve precisarsi che le argomentazioni, esenti da vizi, con cui il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato rendono superfluo esaminare il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ravvisato anche il pericolo di fuga. Ciò in quanto il pericolo di reiterazione del reato può da solo giustificare l'applicazione della misura cautelare, disposta nei confronti del ricorrente. 7. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 8. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. attuaz. cod. proc. pen. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in R
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