CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 24398/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso R.G. n. 09875/2021 promosso da THIOUB Bara, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata in atti; ricorrente principale contro [OSCURATO:PERSONA] di Verona, in persona del Prefetto pro tempore , e Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore; intimati proposto avverso l’ordinanza n. 108/2021 del Giudice di pace di Verona, pubblicata il 26/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2021 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; PREMESSO Con ricorso ex art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto di espulsione, emesso il 14/09/2019, che tuttavia veniva respinta con ordinanza n. 108/2021 del Giudice di pace di Verona, pubblicata il 26/02/2021. Avverso tale decisione il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di impugnazione. Il ricorso è stato notificato al Ministero dell’interno e alla [OSCURATO:PERSONA] di Verona presso l’Avvocatura dello Stato, che non si sono difesi con controricorso. CONSIDERATO 1. Nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio anche in fase di legittimità spetta al Prefetto, ai sensi dell'art. 13 bis, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22694 del 11/08/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 12665 del 13/05/2019; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 16178 del 30/07/2015; per la disciplina previgente all’art. 18 d.lgs. n. 150 del 2011, v. già Cass., Sez. U, Sentenza n. 15141 del 28/11/2001 e Cass., Sez. U, Ordinanza n. 118 del 07/11/2000; contra Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 24582 del 04/11/2020). 2. Nel caso in esame non risulta provata la regolare notificazione del ricorso, atteso che, dalla documentazione allegata in atti, il ricorso risulta notificato al Ministero dell'Interno ed al Prefetto di Verona via PEC presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, in data 29/03/2021, mentre tale adempimento andava eseguito esclusivamente nei confronti del Prefetto di Verona presso la sua sede, non risultando essersi costituita nel giudizio di merito (per un precedente specifico, v. Cass., Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 12665 del 13/05/2019). 3. Va, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, con assegnazione al ricorrente del termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il rinnovo della notificazione del ricorso al Prefetto di Frosinone nel suo Ufficio. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo per il rinnovo, a cura del ricorrente, della notificazione del ricorso al Prefetto di Verona nel suo Ufficio entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della Cancelleria. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni. Così deciso in Roma, nella camera di co