Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 agosto 1986

Cassazione n. 29404/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/08/1986 avverso la sentenza del 30/10/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAdato avyfso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deduce la violazione degli art.129 e 444 cod. proc. pen. rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 30 ottobre 2023 dal G.U.P. del Tribunale di Catania, con cui gli è stata applicata la pena di mesi 3, giorni 15 di reclusione ed euro 4.000 di multa, quale aumento in continuazione alla pena inflittagli dal G.U.P. del Tribunale di Catanzaro con sentenza divenuta irrevocabile 1'8 luglio 2022.

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiarnento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, essendo stato censurato il mancato proscioglimento dell'imputato con affermazioni del tutto generiche e assertive.

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 maggio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/08/1986 avverso la sentenza del 30/10/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAdato avyfso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deduce la violazione degli art.129 e 444 cod. proc. pen. rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 30 ottobre 2023 dal G.U.P. del Tribunale di Catania, con cui gli è stata applicata la pena di mesi 3, giorni 15 di reclusione ed euro 4.000 di multa, quale aumento in continuazione alla pena inflittagli dal G.U.P. del Tribunale di Catanzaro con sentenza divenuta irrevocabile 1'8 luglio 2022. Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiarnento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, essendo stato censurato il mancato proscioglimento dell'imputato con affermazioni del tutto generiche e assertive. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 maggio 2024.
Sentenza Cassazione n. 29404/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris