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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 1989

Cassazione n. 40524/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/02/1989 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 23 giugno 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., fatto commesso in Cerignola il 12 marzo 2015; - che il proposto motivo, che eccepisce il vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato, è generico, perché costituito da doglianze pedissequamente reiterative di quelle dedotte con il gravame siccome congruamente disattese, avendo la Corte territoriale evidenziato come, al di là della paternità dell'allaccio abusivo alla rete elettrica, il ricorrente avesse pacificamente fruito dell'energia necessaria ad alimentare gli impianti in funzione nell'appartamento da lui stesso abitato (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata), e, comunque, non consentito in questa sede, essendo affidato a censure interamente versate in fatto - senza allegazione di alcuno specifico travisamento di prove decisive -, protese ad offrirne una lettura alternativa; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 settembre 2023 Il consigl estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/02/1989 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 23 giugno 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., fatto commesso in Cerignola il 12 marzo 2015; - che il proposto motivo, che eccepisce il vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato, è generico, perché costituito da doglianze pedissequamente reiterative di quelle dedotte con il gravame siccome congruamente disattese, avendo la Corte territoriale evidenziato come, al di là della paternità dell'allaccio abusivo alla rete elettrica, il ricorrente avesse pacificamente fruito dell'energia necessaria ad alimentare gli impianti in funzione nell'appartamento da lui stesso abitato (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata), e, comunque, non consentito in questa sede, essendo affidato a censure interamente versate in fatto - senza allegazione di alcuno specifico travisamento di prove decisive -, protese ad offrirne una lettura alternativa; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2023 Il consigl estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 40524/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris