CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00495/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26194/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliataex lege in Roma , Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA]elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA], 91, presso lo studio degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono unitamente agli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB. [OSCURATO:PERSONA] n. 614/2016, depositata il 1 0 / 0 5/201 6; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Novara che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2007, era stato recuperato a tassazione un maggior reddito derivante dalla plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un immobile. 2. Con istanza depositata il 10ottobre 2023 la controricorrente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n. 197 avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ed avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto. Considerato che: 1. L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente h a l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al qua le pende la controversia, copiadella domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti odella prima rata». Il successivo comma 198, prevede che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processoè dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la datadella decisione». Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 2. La contribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto. 3. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, cit. 4. Inragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420). P.Q.M. Di