CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31585/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bunale di Bresciavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Brescia ha rigettato la richiestadi riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato l’ordinanza del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Bergamo, che in data 30 aprile 2026 hadisposto nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcerein relazione ai delitti di cessione e di detenzione di sostanza stupefacente a fine dispaccio di cui agli artt. 73, commi 1 e 1-bis, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990,n. 309, commessi a Vizardo in data 28 aprile 2026.2. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorsoavverso questa ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento, proponendo due motividi ricorso.2.1. Con il primo motivo il difensore ha dedotto la contraddittorietà e lamanifestamente illogicità della motivazione con riguardo alla sussistenza di graviindizi di colpevolezza.Il Tribunale del riesame avrebbe, infatti, fondato il giudizio di gravitàindiziaria esclusivamente sul rinvenimento della sostanza stupefacente occultatasull’autoarticolato condotto dal ricorrente, ma questo elemento non sarebbeunivocamente significativo, in quanto non può dimostrare l’effettiva disponibilitàdella sostanza da parte del ricorrente.Il Tribunale del riesame non avrebbe indicato alcun elemento che denoti laconsapevolezza del ricorrente di partecipare al trasporto della sostanzastupefacente e ha omesso di distinguere la posizione del proprietario del mezzoda quello del suo conducente e di approfondire il rapporto lavorativo diquest’ultimo.La condotta del ricorrente si sarebbe risolta in una mera condotta passiva,inidonea a recare alcun contributo causale alla realizzazione dell’illecito, e, dunque,in una mera connivenza, come tale non punibile.2.2. Il difensore, con il secondo motivo, ha eccepito il vizio di mancanza dellamotivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e al giudizio diesclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere.Il Tribunale del riesame ha ritenuto concrete e attuali le esigenze cautelariesclusivamente sulla base di un precedente specifico riportato dal ricorrente perviolazione della disciplina delle sostanze stupefacenti, che è remoto, in quantorisale all’ottobre del 1999 e, dunque, a oltre venticinque anni fa.Il Tribunale del riesame ha, dunque, omesso di motivare in ordine all’attualepericolosità del ricorrente, alla continuità criminosa, all’esistenza di ulterioriepisodi delittuosi recenti e al collegamento concreto tra il precedente remoto e lavicenda cautelare in esame.3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 1 luglio 2026,il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile ilricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi propostisono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamenteinfondati.2. Il difensore, con il primo motivo, ha dedotto la contraddittorietà e lamanifestamente illogicità della motivazione con riguardo alla sussistenza di graviindizi di colpevolezza.3. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta conla motivazione dell’ordinanza impugnata e, comunque, si risolve in unasollecitazione ad una lettura alternativa delle risultanze indiziarie, non consentitanel giudizio di legittimità.In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deducal’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia laviolazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazionedel provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano laricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementiesaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Paviglianiti, Rv. 270628).Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa letturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione èriservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio dilegittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanzeprocessuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997,Dessimone, Rv. 207944).Il Tribunale del riesame ha, peraltro, rilevato che il ricorrente è stato vistodagli operanti ricevere dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] due sacchi contenentimazzette di danaro (per la somma di euro 270.360,00 in contanti) e cedere incambio due buste voluminose contenenti sostanza stupefacente (panetti per 10kg. di cocaina e 17 kg. di eroina) in un incontro concordato in un area di parcheggioper tir.I giudici del riesame hanno, dunque, ritenuto sussistente la gravità indiziariadel delitto contestato, con motivazione congrua, non in ragione della qualità diautotrasportatore del ricorrente e della mera presenza di un doppio fondosull’autoveicolo condotto dal medesimo, ma sulla base della dinamica delloscambio illecito osservato dalla polizia giudiziaria.4. Il difensore, con il secondo motivo, ha eccepito il vizio di mancanza dellamotivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e al giudizio diesclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere.5. Il motivo è inammissibile, in quanto, pur deducendo formalmente un viziodi legittimità della motivazione, si risolve in una sollecitazione ad una letturaalternativa delle risultanze indiziarie, non consentita nel giudizio di legittimità.Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, delresto, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deducal’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione dispecifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione delprovvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano laricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementiesaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Paviglianiti, Rv. 270628 - 01).Il Tribunale del riesame, peraltro, con motivazione tutt’altro che illogica, haritenuto il pericolo di recidiva concreto e attuale, in quanto i quantitativi ingenti distupefacente rinvenuti nella disponibilità del ricorrente, la loro diversa tipologia, idoppifondi nel camion dimostrano sinergicamente lo stabile inserimento delricorrente (che, peraltro, ha riportato anche due precedenti, pur remoti, per reatispecifici) in circuiti criminali dediti al narcotraffico.6. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siastato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delleammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso in Roma, il 17 luglio 2026.Il Consigliere estensore La Presidente