CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 15306/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22315/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatiin Gallarate (VA) via A. da Brescia n. 1, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lirappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende ; -controricorrente - avverso la sentenza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 1210/2017 depositata il 27/07/2017. Ric. 2018n. 22315sez. S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] spa, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], al fine di vederla condannarealla restituzione del la somma di € 47.179,30 previa declaratoria di nullità delle clausole contenute nelcontratto di mutuostipulato inter partes ex artt. 1815 c . c . e 644 c . p . e l . n. 108del 1996. 2. Gli attori esponevano, a sostegno della domanda, che in data 13 novembre 2002 avevano stipulato con la banca un contratto di mutuo ipotecario per la somma di € 200.000,00 della durata di anni 10 e che il contratto citato prevedeva il tasso variabile nominale annuo iniziale nella misura del 4%, il tasso di mora nella misura del 8,40% e che il contratto citato prevedeva altresì i seguenti ulteriori oneri: € 51,64 per la ripartizione del mutuo in quote;€ 51,64 per ogni svincolo di ipoteca ; € 77,46 per l'assenso allacancellazione di ipoteca; € 161,92 per l'assicurazione sugli immobili. Gli attori esponevano, inoltre , che avevano pagato quanto dovuto alla banca e che nel dicembre 2012 avevano estinto i l mutuo.A seguito di accertamento stragiudiziale era risultato che le competenze bancarie pattuite al momento della stipulazione del contratto erano risultate superiori a quelle indicate dal c.d. tasso soglia individuato dalla B anca d'Italia e avevano diffidato la banca a restituire tutte le somme versate e non dovute e avevano , pertanto,presentato ricorso ex art. 696 bis c.p.c. Ric. 2018n. 22315sez. S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 3. Si costitutiva in giudizio la banca convenuta contestando la fondatezza della domanda 4. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava integralmente la domanda attorea. In materia di interessi e usura doveva escludersi che la valutazione del superamento del tasso usurario potesse a vv enire sommando il tasso pattuito per gli interessi corrispettivi e quello per gli interessimoratori, considerando la diversa natura funzionale ed ontologica dell'interesse corrispettivo, che si applica sul capitale a scaderee che costituisce la remunerazione per il mutuante per il capitale erogato ed il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale, rispetto all'interesse moratorio, la cui applicazione èeventuale, si applica sul debito scaduto e costituisce una penale per l'inadempimento del mutuatario. Il superamento dei tassi soglia doveva, invece, essere compiuto considerando distintamente il tasso corrispettivo ed il tasso moratorio, così aderendo all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione. Quanto al metodo di calcolo, dovevaprecisarsi che le Istruzioni della Banca d'Italia non avevano valenza di norma primaria, ma, tuttavia erala stessa norma primaria, di cui all'art. 2 L. n. 108 del 1996, ad attribuireal Ministero del Tesoro, la determinazione del tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni aqualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari", ed è tale rilevazione del tasso effettivo globale medio (TEGM) ad essere pubblicato in [OSCURATO:PERSONA]. 2018n. 22315sez. S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 Ufficiale, divenendo parametro di riferimento per gli intermediari perla verifica di rispetto del tasso soglia. Non si ravvisavano ragioni per disattendere o disapplicare le istruzioni della Banca d’Italia , nella versione agosto 2009, affermandone l’operatività a decorrere dal primo gennaio 2010 e, conseguentemente, non poteva tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formuledifferenti. Nella specie, l’ usurariet à del tasso di interesse corrispettivo dove va esclu dersi considerando le indicazioni riportate dalla stessa parte attrice nonché dal CTU che indicavano il tasso contrattuale del 4%annuale nominale ed il tasso soglia del 5,61%. Quanto all'usurarietà del tasso di interesse di mora pattuito, il CTU aveva confermato che il tasso ammonta v a a euro 5,76%; quanto alle spese da ricomprendere nel calcolo, letta la relazione del CTU, ilTribunale escludeva l'applicazione, tra i costi relativi alla polizza fabbricati.In mancanza di prova gravante sugli attori, non erastato possibile valutare se la stipulazione della suddetta polizza fosse stata contestuale rispetto al momento di conclusione del contratto di mutuo; non erastato, parimenti, possibile verificare se tale costo fossestato effettivamente sostenuto dagli attori e fosse correlatoall'erogazione del credito. Anche a voler includere nel calcolo le spese di polizza, doveva specificarsi che, in data 3 luglio 2013, la Banca d'Italia a veva diffuso un comunicato, secondo il quale gli interessi di mora, pur essendo soggetti alla normativa anti - usura, era no esclusi dal calcolo del TEG, in ragione del fatto che trattasi di oneri eventuali la cui debenza ed applicazione cadono solo a seguito di un Ric. 2018n. 22315sez. S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 eventuale inadempimento da partedel cliente e aveva chiarito che dovesse considerarsi il TEGM dei corrispettivi elevato del 2.1 %. Pertanto, aumentando del 2,1% punti percentuali la rilevazione del 5,61% si otteneva, come peraltro confermato dal CTU, un tasso soglia dell'11.565%, e pertanto, non vi era alcun superamento del tasso sogli a, nel caso di specie, atteso che l'interesse moratorio era pari al 10,51%. Doveva altresì aggiungersi, sempre ai fini del rigetto dell'eccezione attorea, che l'art. 5 del contratto dimutuo prevedeva la c.d. "cimazione automatica", ossia che il tasso di mora originariamente previsto nella misura de ll’ 8,40% sarebbe stato stabilito trimestralmente aumentando del 50% e arrotando il risultato allo0,05% inferiore. Da ultimo, l'attore avevaagito anche in ripetizione ed avrebbe dovuto provare tanto l'inesistenza di una causa debendi quanto l'avvenuto pagamento in relazione al contratto di mutuo dedotto nell'atto dicitazione. L'onere probatorio non era stato assolto posto che non solo non erastata provata una causa debendi ma neppure gli avvenuti pagamenti indebiti, atteso che la sola produzione del testo contrattuale e del piano di ammortamento risulta va no del tutto insufficienti, tanto ai fini della ricostruzione dell'andamento de l rapporto contrattuale,quanto ai fini dell'esperimento dell'azione di ripetizione. 5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello avverso la citata sentenza. Ric. 2018n. 22315sez. S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 6. Con ordinanza ex art. 348 bis e ter C.P.C. del 14.05.18 comunicata in pari data e notificata in data 21.05.18 la Corte d'Appello di Milanoha dichiarato inammissibile l'appello. 7. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 348 ter c.p.c. 8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione di legge ex art. 360 c.p.c. n. 3 in relazione agliartt. 167, 115 c . p . c . e 2697 c.c. IlTribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha escluso l'applicazione, tra i costi relativi all'erogazione del credito, dei costi della polizza fabbricati ritenendo che in mancanzadi prova gravante sugli attori non era stato possibile valutare se la stipulazione della po lizza era stata contestuale rispetto al momento di conclusione del contratto di mutuoné verificare se tale costo era stato effettivamente sostenuto dagli attori né se eracorrelato all'erogazione del credito. La violazione degli articoli citati deriverebbe dal fatto che la banca convenuta,a fronte delle allegazioni degli attori e delle prove offerte sul punto,non ha mai contestato alcunchè, di conseguenza il T ribunale avrebbe dovuto applicare il principio di non contestazione. 2. Il secondo motivo d i ricorso è così rubricato: violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 5 - in relazione all'art. 644 c . p . come modificato dalla legge n 108 del 1996. Il T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] , come già precisato con il primo motivo,ha escluso tra i costi relativi all'erogazione del credito i costi Ric. 2018n. 22315sez. S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 di assicurazione. La violazione dell'art. 644 c . p . deriv erebbe dal fatto che,nel calcolo del complessivo costo economico rilevante ai fini della valutazione dell'usurarietà del prestito i nter partes , andrebbero conteggiate anchele spese di assicurazione sopportate dal debitore in connessionecon l'ottenimento del credito. 3.Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 – errata applicazione delle istruzioni della Banca d'Italia del 2013 [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato al caso in esame le Istruzioni della Banca d'Italia del 03.07.13 che prevedevano al fine di determinare il tasso sogliausura di prendere il tasso applicabile per il mutuo, aggiungere 2,1punti percentuali e su tale sommatoria calcolare la maggiorazione del 50%. L'errore del Giudice di prime Cure sarebbequello di aver fatto applicazione delle Istruzioni della Banca d'Italia del 2013 allorquando il contratto di mutuo inter partes è stato stipulato in data 13 novembre 2002 quando né la B anca d'Italia né il Legislatoreavevano mai rilevato un tasso aggiuntivo da applicare al tasso di mora.In altri termini ai fini del calcolo del tasso soglia per gli interessi moratori non dovrebbero aggiungersi 2,1 punti percentuali ma dovrebbe farsi riferimento alla stessa soglia prevista per gli interessi corrispettivi. Gli i nteressi di mora andrebbero computati ai fini della verifica della soglia di usura con riferimento al momento di stipula del contratto e senza applica zione del la maggiorazione del 2,1%. Pertanto, nel caso di specie il tasso di mora convenuto ai sensi dell'articolo 5 del contratto nella misura del 10,10% sarebbe superiore al tasso di soglia vigente al momento Ric. 2018n. 22315sez. S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 della stipula pari al 9,45%. L a clausola citata , dunque , dovrebbe essere dichiarata nulla. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 - in relazione agli artt. 1344 e 1815 c.c. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha statuito che,sempre ai fini del rigetto dell'eccezioneattorea, l'art 5 del contratto di mutuo prevede la cd “cimazione automatica”. L'errore del Giudice di prime Cure sarebbe quello di non aver dichiarato nullala suddetta clausola ex art. 1344 C.C., perché tesa ad eludere il divieto di pattuireinteressi usurari, pr evisto dall'art. 1815, comma 2, c.c.per il mutuo. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 -in relazione all'art. 2697 c . c . La sentenza di primo grado ha statuito che l'onere probatorio non è stato assolto posto che non solo non è s tata provata l'inesistenza di una causa debendi ma neppure gli avvenuti pagamenti indebiti atteso che la sola produzione del testo contrattuale e del piano di ammortamento risultano del tutto insufficienti tanto ai fini della ricostruzione dell'andamento del rapporto contrattuale quanto ai fini dell'esperimento dell'azione di ripetizione. L'errore del Giudice di prime Cure sarebbe quello di non aver consideratoche gli attori non si sono limitati a produrre in giudizio il contratto di mutuo e il piano di ammortamento, ma hanno prodotto in giudizio anche tutti gli estratti conto attestanti l'andamento del rapporto, tutte le certificazioni della banca attestanti gli importi per quota capitale e interessi pagati dagli Ric. 2018n. 22315sez. S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 attori e la lettera della banca attestantel'estinzione del mutuo nel dicembre 2012 e la CTU disposta ed espletata in giudizio. 5.1 I cinque motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione,sono in parte infondati in parte inammissibili. Le prime due censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il Tribunale, infatti, ha evidenziato che, ai fini del calcolo del tasso soglia oltre il quale gli interessi si presumono usurari,gli interessi corrispettivi non devono cumularsi con quelli moratori e che non risulta provata la stipula della polizza fabbricati contestualmente al mutuo e, soprattutto , che anche conteggiando i relativi costi non p uò ritenersi superato i l tasso soglia di usura. Peraltro, quanto agli interessi corrispettivi nella specie il tasso di interesse convenzionalmente pattuito ammontava al 4 % annuo mentre quella “soglia”corrispondeva al 5,61 %. Dunque, risulta evidente che il costo della polizza fabbricati, quanto agli interessi corrispettivi non aveva alcuna influenza concreta essendo pari a 156 euro. Quanto agli interessi moratori deve farsi applicazione del recente principio affermato da questa Corte secondo cui: «In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei Ric. 2018n. 22315sez. S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento. (Sez. 6- 1, Ordinanza n. 31615 del 04/11/2021, Rv. 662738 -01)». Inoltre, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato anche che dall'accertamento dell'usurarietà degli interessi moratori discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c. (Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020, Rv. 658833 - 01). In tale pronuncia si è anche precisato che l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati. Ne l primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento. N elle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Sez. U, Sent.n. 19597 del 2020) . Ric. 2018n. 22315sez. S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 Nel caso di specie, al momento in cui i ricorrenti hanno agito in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità delle clausole contenute nel contratto e la restituzione degli interessi pagati, il contratto di mutuo era già estinto. I ricorrenti non hanno dedotto di aver pagato interessi moratori e, tantomeno, se via stato ritardo nel pagamento di rate e quale tasso sia stato in concreto applicato dalla banca. Dunque, non assume alcuna rilevanza la censura di applicazione delle i struzioni della Banca d'Italia del 2013 nella determinazione del tasso soglia di usura per gli interessi moratori. Nel contratto, p eraltro, era inserita anche una clausola di adeguamento automatico in riduzione in caso di superamento del c.d. tasso soglia usurario. I ricorrenti , con il quarto motivo , ne denunciano la nullità e censurano la violazione degli artt. 1344 e 1815 c.c. da parte della Corte d'Appello. La censura è infondata. Come si è detto, non risulta che in concreto vi sia stata alcuna applicazione della suddetta clausola, in proposito deve darsi continuità al seguente principio di diritto: «In tema di rapporti bancari, l'inserimento di una clausola "di salvaguardia", in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. "tasso soglia antiusura previsto dall'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, graverà sulla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu , l'onere della prova di aver Ric. 2018n. 22315sez. S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 regolarmente adempiuto all'impegno assunto » (Sez. 3, Sent. n.26286 del 2019) . 6. In applicazione dei principi sopra indicati il ricorso deve essere rigettato. 7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 4100,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti pro