CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2025
Cassazione n. 10833/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 133/ RG. 35611 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito atteso che lo spintonamento e calci e pugni ai controllori all'interno di un autobus di linea con conseguenti lesioni a questi cagionate costituisce pacificamente un atto di resistenza non contrastato dall' opposta versione del ricorrente inverosimile e sfornita di prove; ritenuto generico il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell'imputato soprattutto in assenza di elementi positivi non documentati e alla luce della sua personalità (pag. 6); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 La Consigliera Vt1sora [OSCURATO:PERSONA]§ dente