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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30864/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che l'unico motivo articolato da [OSCURATO:PERSONA], vertente sulla congruità della motivazione sottesa alla commisurazione delle pene stabilite, per i reati satellite, a titolo di aumento per la continuazione, è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha compiuto tale operazione in perfetto ossequio alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01), spiegando, in particolare — in termini logicamente ineccepibili e con l'espresso riferimento alla necessità di mitigare, rispetto alla decisione di primo grado, il trattamento sanzionatorio in considerazione del buon comportamento processuale dell'imputato ed in ossequio ai criteri direttivi sanciti dall'art. 133 cod. pen., oltre che ai principi di equità, congruità e proporzionalità — per quali ragioni l'incremento per il delitto di cui al capo 2) sia stato fissato in quattro mesi e venti giorni di reclusione e quelli per le meno gravi contravvenzioni di cui ai capi 3) e 4) siano stati, invece, quantificati un mese di reclusione ciascuno; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che l'unico motivo articolato da [OSCURATO:PERSONA], vertente sulla congruità della motivazione sottesa alla commisurazione delle pene stabilite, per i reati satellite, a titolo di aumento per la continuazione, è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha compiuto tale operazione in perfetto ossequio alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01), spiegando, in particolare — in termini logicamente ineccepibili e con l'espresso riferimento alla necessità di mitigare, rispetto alla decisione di primo grado, il trattamento sanzionatorio in considerazione del buon comportamento processuale dell'imputato ed in ossequio ai criteri direttivi sanciti dall'art. 133 cod. pen., oltre che ai principi di equità, congruità e proporzionalità — per quali ragioni l'incremento per il delitto di cui al capo 2) sia stato fissato in quattro mesi e venti giorni di reclusione e quelli per le meno gravi contravvenzioni di cui ai capi 3) e 4) siano stati, invece, quantificati un mese di reclusione ciascuno; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 30864/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris