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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 aprile 2025

Cassazione n. 24197/2025

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la sentenza di primo grado; IL difensore ha depositato memoria conclusionale in data 30/04/2025; Il primo motivo - con cui i ricorrenti si dolgono della violazione di legge per avere la Corte di appello omesso di rilevare l'improcedibilità del reato per difetto di querela, a seguito delle modifiche introdotte con la cd. riforma Cartabia, con cui il reato di furto aggravato è divenuto procedibile a querela, salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 625, n. 7, a meno che non si tratti di cosa esposta alla pubblica fede, e n. 7-bis cod. pen. - è fondato; Trattandosi di furto aggravato ex artt. 625 n. 2 e 5 e 61 n. 5 e 7 cod. pen., il reato è procedibile a querela, la quale tuttavia non risulta essere stata presentata.

Ne consegue che il reato ascritto agli imputati è improcedibile ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.

Così deciso il 7 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la sentenza di primo grado; IL difensore ha depositato memoria conclusionale in data 30/04/2025; Il primo motivo - con cui i ricorrenti si dolgono della violazione di legge per avere la Corte di appello omesso di rilevare l'improcedibilità del reato per difetto di querela, a seguito delle modifiche introdotte con la cd. riforma Cartabia, con cui il reato di furto aggravato è divenuto procedibile a querela, salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 625, n. 7, a meno che non si tratti di cosa esposta alla pubblica fede, e n. 7-bis cod. pen. - è fondato; Trattandosi di furto aggravato ex artt. 625 n. 2 e 5 e 61 n. 5 e 7 cod. pen., il reato è procedibile a querela, la quale tuttavia non risulta essere stata presentata. Ne consegue che il reato ascritto agli imputati è improcedibile ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così deciso il 7 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente