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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 ottobre 2025

Cassazione n. 37627/2025

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nte SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 22/05/2024 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e con la quale il suddetto imputato era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed € 400,00 di multa, in quanto giudicato responsabile del reato previsto dall'art.95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.

La Corte territoriale ha osservato che la motivazione della sentenza appellata era stata pronunciata il 22/05/2024, con contestuale deposito della motivazione e con la conseguenza che il termine per la proposizione dell'appello, ai sensi dell'art.585, comma 1, lett.a), cod.proc.pen., era pari a giorni quindici; risultandone la tardività dell'impugnazione, in quanto proposto alla sola data del 04/07/2024.

2. Avverso la predetta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - la violazione degli artt. 544 e 585 cod.proc.pen..

Ha argomentato che la motivazione della sentenza, deliberata il 22/05/2024, era stata depositata il 23/05/2024 e, quindi, non contestualmente; derivandone che, in riferimento all'art.585, comma 2, cod.proc.pen., il termine per la proposizione dell'appello era di trenta giorni successivi alla scadenza di quello per VA il depositodeposito della sentenza, quindi,/ a scadere il 06/07/2024; conseguendone la tempestività dell'impugnazione, depositata il 04/07/2024.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA].

4. Il ricorso è fondato'

5. Dall'esame del fascicolo processuale emerge che la sentenza di primo grado è stata emessa il 22/05/2024 e che la motivazione è stata depositata - non contestualmente, come assunto dalla Corte territoriale - il successivo 23/05/2024.

Ne consegue che, in riferimento al combinato degli artt. 544, comma 2 e 585, comma 1, lett.a) e comma 2, lett.c), cod.proc.pen., il termine per la proposizione dell'appello era pari a trenta giorni, a propria volta decorrenti dalla scadenza del termine di quindici giorni, fissati per il deposito della motivazione.

Pertanto, il relativo termine decorreva dal 07/06/2024, derivandone che l'appello - proposto con atto del 04/07/2024 - è stato tempestivamente depositato.

6. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] di Roma affinché proceda al giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], per l'ulteriore corso.

Così deciso il 23 ottobre 2025 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 22/05/2024 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e con la quale il suddetto imputato era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed € 400,00 di multa, in quanto giudicato responsabile del reato previsto dall'art.95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. La Corte territoriale ha osservato che la motivazione della sentenza appellata era stata pronunciata il 22/05/2024, con contestuale deposito della motivazione e con la conseguenza che il termine per la proposizione dell'appello, ai sensi dell'art.585, comma 1, lett.a), cod.proc.pen., era pari a giorni quindici; risultandone la tardività dell'impugnazione, in quanto proposto alla sola data del 04/07/2024. 2. Avverso la predetta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - la violazione degli artt. 544 e 585 cod.proc.pen.. Ha argomentato che la motivazione della sentenza, deliberata il 22/05/2024, era stata depositata il 23/05/2024 e, quindi, non contestualmente; derivandone che, in riferimento all'art.585, comma 2, cod.proc.pen., il termine per la proposizione dell'appello era di trenta giorni successivi alla scadenza di quello per VA il depositodeposito della sentenza, quindi,/ a scadere il 06/07/2024; conseguendone la tempestività dell'impugnazione, depositata il 04/07/2024. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il ricorso è fondato' 5. Dall'esame del fascicolo processuale emerge che la sentenza di primo grado è stata emessa il 22/05/2024 e che la motivazione è stata depositata - non contestualmente, come assunto dalla Corte territoriale - il successivo 23/05/2024. Ne consegue che, in riferimento al combinato degli artt. 544, comma 2 e 585, comma 1, lett.a) e comma 2, lett.c), cod.proc.pen., il termine per la proposizione dell'appello era pari a trenta giorni, a propria volta decorrenti dalla scadenza del termine di quindici giorni, fissati per il deposito della motivazione. Pertanto, il relativo termine decorreva dal 07/06/2024, derivandone che l'appello - proposto con atto del 04/07/2024 - è stato tempestivamente depositato. 6. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] di Roma affinché proceda al giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], per l'ulteriore corso. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il Consigliere estensor
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