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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 12588/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 589 bis, co. 1, cod. pen., è inammissibile.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 589 bis, co. 7, cod. pen. e in relazione al mancato riconoscimento nella massima estensione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen.

Il primo motivo ripropone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto considerare non specifico ma soltanto apparente, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801).

Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

In particolare, la Corte territoriale evidenzia, richiamando diffusamente anche l'articolata motivazione del primo giudice, densa di argomenti tecnici non adeguatamente confutati dal perito di parte, che non emergono profili di colpa in capo alla vittima, la quale rispettava i limiti di velocità previsti per quel tratto di strada, non avendo altresì posto in essere alcuna condotta imprudente.

Il motivo inerente alla richiesta riduzione di pena applicata in considerazione della concessa attenuante di cui all'art 62 n.6 nella massima estensione è manifestamente infondato.

Oltre alla argomentazione espressa sul punto, emergono dalla complessiva struttura motivazionale delle sentenze di primo e secondo grado . (Sez. 4 -, n. 5396 del 15/11/2022.

Rv. 284096 01; Sez. 3 - n. 3239 del 04/10/2022, Rv. 284061 - 01) elementi sfavorevoli di preponderante rilevanza, ostativi al riconoscimento della attenuante nella massima estensione, quali le letali conseguenze dannose e la gravità della disattenzione alla guida ascrivibile al Bettoni (Sez. 2 - , n. 17347 del 26/01/2021, Angelini).

All'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare nella somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 589 bis, co. 1, cod. pen., è inammissibile. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 589 bis, co. 7, cod. pen. e in relazione al mancato riconoscimento nella massima estensione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. Il primo motivo ripropone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto considerare non specifico ma soltanto apparente, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. In particolare, la Corte territoriale evidenzia, richiamando diffusamente anche l'articolata motivazione del primo giudice, densa di argomenti tecnici non adeguatamente confutati dal perito di parte, che non emergono profili di colpa in capo alla vittima, la quale rispettava i limiti di velocità previsti per quel tratto di strada, non avendo altresì posto in essere alcuna condotta imprudente. Il motivo inerente alla richiesta riduzione di pena applicata in considerazione della concessa attenuante di cui all'art 62 n.6 nella massima estensione è manifestamente infondato. Oltre alla argomentazione espressa sul punto, emergono dalla complessiva struttura motivazionale delle sentenze di primo e secondo grado . (Sez. 4 -, n. 5396 del 15/11/2022. Rv. 284096 01; Sez. 3 - n. 3239 del 04/10/2022, Rv. 284061 - 01) elementi sfavorevoli di preponderante rilevanza, ostativi al riconoscimento della attenuante nella massima estensione, quali le letali conseguenze dannose e la gravità della disattenzione alla guida ascrivibile al Bettoni (Sez. 2 - , n. 17347 del 26/01/2021, Angelini). All'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare nella somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore
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