CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05654/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ag) il 20 novembre 1962; avverso la sentenza n. 2798 della Corte di appello di Firenze del 5 luglio 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato contestato estinto per prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze ha solo parzialmente riformato la sentenza con la quale, in data 20 luglio 2020, il Tribunale di Firenze aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000, per avere egli, in qualità di legale rappresentante della CMG Costruzioni e montaggi generali Sri, omesso di versare VIVA risultante dalle dichiarazioni fiscali dal medesimo presentate quanto all'anno di imposta 2013; in particolare la Corte territoriale, a fronte di una sentenza con la quale il predetto era stato condannato alla pena di mesi 10 di reclusione, senza che tale pena fosse condizionalmente sospesa, ha provveduto, in accoglimento del gravame da questo presentato, a riconoscere in favore del condannato la sospensione condizionale. Nel fare questo la Corte, oltre a respingere le censure afferenti al merito della imputazione, ha anche respinto la eccezione di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio di fronte ad essa del prevenuto. Avverso la sentenza in questione ha interposto ricorso per cassazione la difesa del [OSCURATO:PERSONA], deducendo / quale unico motivo di impugnazione, l'erroneità della ordinanza resa dalla Corte di appello preliminarmente alla trattazione del procedimento e con la quale era stata, appunto, rigettata la eccezione di nullità della notificazione della citazione dell'imputato di fronte alla Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Onde meglio ricostruire il percorso logico della presente sentenza è bene ricostruire taluni passaggi ìj del procedimento che ha condotto alla adozione della sentenza impugnata. In data 23 marzo 2018 è stata notificata al [OSCURATO:PERSONA] presso la sua abitazione l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il successivo 26 luglio l'indagato ha nominato il proprio difensore fiduciario, provvedendo, altresì, ad eleggere domicilio presso la propria abitazione; tale nomina e la elezione di domicilio risultavano, però, essere viziate in quanto la sottoscrizione del [OSCURATO:PERSONA] non era stata autenticata dal difensore dello stesso.Successivamente fissata l'udienza in sede di gravame per il 3 maggio 2022, è stato notificato, tramite compiuta giacenza, all'imputato presso il suo domicilio il decreto di fissazione di fronte alla Corte di appello. Alla udienza del 3 maggio, il Presidente del Collegio, rilevato che non vi era in atti la prova dell'invio al [OSCURATO:PERSONA] della raccomandata con la quale questi era stato informato della giacenza della originaria citazione presso l'Ufficio postale, ha disposto il differimento del processo ai 5 luglio 2022, prevedendo, altresì, il rinnovo della notificazione della citazione del [OSCURATO:PERSONA] per tale udienza. Tale citazione è stata eseguita, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore fiduciario dell'imputato. Alla udienza in tal modo richiamata il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito il vizio di notificazione di tale citazione in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. proc. pen., andava eseguita presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], ove era stata fatta la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Osserva, a questo punto, il Collegio che l'eccezione relativa alla notificazione della citazione del ricorrente in grado di appello è stata correttamente disattesa dalla Corte territoriale. Va infatti, ulteriormente, premesso che la nomina, originariamente viziata, del difensore fiduciario del prevenuto risulta essere stata sanata, per come risultante dalla intestazione, non contestata nel suo contenuto, della sentenza di appello, nella quale il [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato difeso di fiducia dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Firenze, cioè lo stesso difensore che ha redatto il ricorso ora in esame. Tanto rilevato, osserva il Collegio come la questione riguardante la correttezza o meno della notificazione dell'avviso di fissazione della udienza di fronte alla Corte di merito, notificazione eseguita, dopo che un primo tentativo presso la abitazione del [OSCURATO:PERSONA] non era stato perfezionato a cagione della sua precaria assenza da quella, debba essere risolto alla stregua dei principi espressi da questa Corte di cassazione con la sentenza n. 58120 del 2017. In tale occasione, infatti, la Corte affermò, in termini che ancora adesso vedono la piena adesione di questo Collegio, che l'impossibilità della notificazione presso il domicilio dell'imputato, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod.proc. pen., si realizza anche in occasione della temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, non occorrendo alcuna successiva indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, che risulta essere doverosa qualora non sia possibile provvedere alla notificazione nei modi previsti dall'art. 157, cod. proc. pen., allorché debba procedersi alla prima notificazione di un atto a questo indirizzato (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 29 dicembre 2017, n. 58120). Pertanto, nel caso di specie, in cui non si è indubbiamente di fronte alla prima notificazione, deve ritenersi correttamente eseguita la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza di fronte alla Corte territoriale, essendo stato legittimato il ricorso alla procedura seguita nell'occasione di cui all'art. 161, n. 4, cod. proc. pen. dalla precaria assenza del [OSCURATO:PERSONA] presso la sua abitazione, ove era stata precedentemente infruttuosamente tentata la notificazione del medesimo atto. Essendo stato il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] articolato esclusivamente sotto il profilo del descritto vizio di notificazione ed essendo il relativo motivo risultato manifestamente infondato, l'impugnazione dal medesimo presentata deve essere dichiarata inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci