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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 giugno 2021

Cassazione n. 44094/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; trattato il procedimento con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Brescia, in riforma parziale della sentenza di primo grado, ha assolto l'imputata [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto ed ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione, confermand. 1: la condanna alla pena sospesa di anni 1 e mesi 3 di reclusione per il reato di cui agli artt. 113 e 449 cod.pen., in relazione all'art. 434 cod.pen., per avere cagionato, in data 8 novembre 2011, il crollo del proprio immobile, sito in Castrezzato, [OSCURATO:PERSONA] 11, omettendo di provvedere alla messa in sicurezza, nonostante le prescrizioni della pubblica amministrazione.

2. Avverso la sentenza hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione gli imputati, che hanno dedotto: • 1) l'erronea applicazione dell'art. 449 cod.pen., in relazione all'art. 434 cod.pen., non essendo la strada,t, interessata dal crollo, oggetto di transito pedonale, ma solo di parcheggio ed avendo colpito i detriti prevalentemente il cortile interno dell'immobile, sicché non vi era in astratto né vi è stata in concreto la capacità diffusiva richiesta dall'art. 434 cod.pen., che esige l'esposizione al pericolo di un numero indeterminato di persone; 2) il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi del reato, alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena, risultando contraddittorio il riconoscimento della idoneità dei pregressi interventi alla messa in sicurezza dell'immobile, ai fini dell'assoluzione del sindaco, oltre che, più in generale, della difficoltà degli interventi, con la condanna o, comunque, con il trattamento sanzionatorio; 3) il difetto di motivazione in ordine alla prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 6, cod.pen., con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede il raddoppio del termine di prescrizione per la fattispecie in esame.

3. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sononnfondali A /z/14 I ei t n (1_

2. Il primo motivo, avente à oggetto la violazione degli artt. 449 e 434 cod.pen., è inammissibile, in quanto si limita a riproporre la tesi difensiva già adeguatamente respinta, con argomentazioni esaustive e logiche, dal giudice dell'impugnazione, con cui non si confronta.

In particolare, la sentenza impugnata ha sottolineato che via Battistini è una strada molto frequentata, in quanto collocata al centro del paese e antistante diverse attività commerciali, e che sull'area investita dal crollo dei detriti era collocato un cassonetto dei rifiuti, che presuppone l'avvicinamento degli abitanti del quartiere al fine del deposito della spazzatura e ' V\."3-1, che comporta, dunque, il possibile A.coinvolgimento di numero indeterminato di persone.

Al contrario, il ricorso, senza soffermarsi su tali argomentazioni, ha continuato ad insistere sull'assenza di marciapiedi e di transito pedonale sul lato della strada colpito dai detriti.

Va, pertanto, ribadito che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione).

A ciò si aggiunga che la decisione è pienamente conforme rispetto all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto di crollo colposo di costruzione, totale o parziale, non qualsiasi distacco con caduta al suolo di singoli elementi costruttivi di un edificio, bensì il crollo che assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento che, valutato "ex ante", assume tale gravità da porre in concreto pericolo la vita delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante, mentre non è necessaria una tale capacità diffusiva nè si richiede che dal crollo derivi un pericolo per un numero indeterminato di persone ai fini della configurabilità della contravvenzione di rovina di edifici (Sez. 4, n. 9749 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Lingria, Rv. 280697).

Più precisamente, l'avvenimento deve essere, sotto il profilo naturalistico, grave e complesso, ma non necessariamente eclatante, immane ed eccezionale per dimensioni, e, sotto il profilo dell'offensività, idoneo a mettere in concreto pericolo, secondo una valutazione "ex ante", la vita o l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone (cfr. Sez. 4, n. .35840 del 15/06/2021, Canella, Rv. 281884, che ha ritenuto irrilevanti gli interventi di urgenza effettuati successivamente al crollo ai fini della valutazione ex anta).

La Corte d appello ha, difatti, precisato che "a parte la circostanza che qualcuno avrebbe pur dovuto parcheggiare i veicoli....dove sono caduti i detriti (costituiti anche da mattoni di una certa dimensione) era collocato un cassonetto per i rifiuti e che proprio davanti a questo ed all'interno di questo è caduto il maggior numero dei detriti", i quali, pertanto, "ben avrebbero potuto attingere persone che si recavano a buttare i rifiuti, oltre che coloro che parcheggiavano i veicolo", sicché "è solo per mero accidente che nessuno è stato attinto dai detriti".

3. La seconda censura, con cui si denuncia la contraddittorietà della motivazione, è manifestamente infondata, atteso che la posizione del sindaco [OSCURATO:PERSONA], la quale, in considerazione del suo ruolo e delle sue competenze, ha una conoscenza indiretta della vicenda, tramite i tecnici (dipendenti del Comune o consulenti esterni nominati), oltre che temporalmente limitata, è ben diversa da quella della proprietà, che ha poteri di controllo diretti e che è stata destinataria dal 2002 al 2011 di una pluralità di ordinanze contingibili ed urgenti, in considerazione dello stato fatiscente dell'immobile, già oggetto di altri crolli.

4. In ordine alla prospettata questione di legittimità costituzionale, è sufficiente richiamare la recente ordinanza della Consulta n. 110 del 2019, con cui è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 6, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, sollevata dal Tribunale di Torino - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di crollo colposo di cui all'art. 449 cod. pen., in relazione all'art. 434 dello stesso codice, è raddoppiato.

La Corte costituzionale ha osservato che la sopravvenuta sentenza n. 265 del 2017 ha dichiarato non fondata identica questione, sottolineando che al legislatore non è precluso ritenere, nell'ambito della sua discrezionalità, che in rapporto a determinati delitti colposi la "resistenza all'oblio" nella coscienza sociale - su cui si radica la durata della prescrizione - e la complessità dell'accertamento dei fatti siano omologabili a quelle della corrispondente ipotesi dolosa, giustificando, con ciò, la sottoposizione di entrambi ad un identico termine prescrizionale.

L'odierno ricorso non aggiunge argomenti nuovi o diversi rispetti a quelli già esaminati dalla Consulta nel 2019.

3. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro 3000, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, 4 novembre 2021.

Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; trattato il procedimento con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia, in riforma parziale della sentenza di primo grado, ha assolto l'imputata [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto ed ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione, confermand. 1: la condanna alla pena sospesa di anni 1 e mesi 3 di reclusione per il reato di cui agli artt. 113 e 449 cod.pen., in relazione all'art. 434 cod.pen., per avere cagionato, in data 8 novembre 2011, il crollo del proprio immobile, sito in Castrezzato, [OSCURATO:PERSONA] 11, omettendo di provvedere alla messa in sicurezza, nonostante le prescrizioni della pubblica amministrazione. 2. Avverso la sentenza hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione gli imputati, che hanno dedotto: • 1) l'erronea applicazione dell'art. 449 cod.pen., in relazione all'art. 434 cod.pen., non essendo la strada,t, interessata dal crollo, oggetto di transito pedonale, ma solo di parcheggio ed avendo colpito i detriti prevalentemente il cortile interno dell'immobile, sicché non vi era in astratto né vi è stata in concreto la capacità diffusiva richiesta dall'art. 434 cod.pen., che esige l'esposizione al pericolo di un numero indeterminato di persone; 2) il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi del reato, alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena, risultando contraddittorio il riconoscimento della idoneità dei pregressi interventi alla messa in sicurezza dell'immobile, ai fini dell'assoluzione del sindaco, oltre che, più in generale, della difficoltà degli interventi, con la condanna o, comunque, con il trattamento sanzionatorio; 3) il difetto di motivazione in ordine alla prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 6, cod.pen., con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede il raddoppio del termine di prescrizione per la fattispecie in esame. 3. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sononnfondali A /z/14 I ei t n (1_ 2. Il primo motivo, avente à oggetto la violazione degli artt. 449 e 434 cod.pen., è inammissibile, in quanto si limita a riproporre la tesi difensiva già adeguatamente respinta, con argomentazioni esaustive e logiche, dal giudice dell'impugnazione, con cui non si confronta. In particolare, la sentenza impugnata ha sottolineato che via Battistini è una strada molto frequentata, in quanto collocata al centro del paese e antistante diverse attività commerciali, e che sull'area investita dal crollo dei detriti era collocato un cassonetto dei rifiuti, che presuppone l'avvicinamento degli abitanti del quartiere al fine del deposito della spazzatura e ' V\."3-1, che comporta, dunque, il possibile A.coinvolgimento di numero indeterminato di persone. Al contrario, il ricorso, senza soffermarsi su tali argomentazioni, ha continuato ad insistere sull'assenza di marciapiedi e di transito pedonale sul lato della strada colpito dai detriti. Va, pertanto, ribadito che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione). A ciò si aggiunga che la decisione è pienamente conforme rispetto all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto di crollo colposo di costruzione, totale o parziale, non qualsiasi distacco con caduta al suolo di singoli elementi costruttivi di un edificio, bensì il crollo che assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento che, valutato "ex ante", assume tale gravità da porre in concreto pericolo la vita delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante, mentre non è necessaria una tale capacità diffusiva nè si richiede che dal crollo derivi un pericolo per un numero indeterminato di persone ai fini della configurabilità della contravvenzione di rovina di edifici (Sez. 4, n. 9749 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Lingria, Rv. 280697). Più precisamente, l'avvenimento deve essere, sotto il profilo naturalistico, grave e complesso, ma non necessariamente eclatante, immane ed eccezionale per dimensioni, e, sotto il profilo dell'offensività, idoneo a mettere in concreto pericolo, secondo una valutazione "ex ante", la vita o l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone (cfr. Sez. 4, n. .35840 del 15/06/2021, Canella, Rv. 281884, che ha ritenuto irrilevanti gli interventi di urgenza effettuati successivamente al crollo ai fini della valutazione ex anta). La Corte d appello ha, difatti, precisato che "a parte la circostanza che qualcuno avrebbe pur dovuto parcheggiare i veicoli....dove sono caduti i detriti (costituiti anche da mattoni di una certa dimensione) era collocato un cassonetto per i rifiuti e che proprio davanti a questo ed all'interno di questo è caduto il maggior numero dei detriti", i quali, pertanto, "ben avrebbero potuto attingere persone che si recavano a buttare i rifiuti, oltre che coloro che parcheggiavano i veicolo", sicché "è solo per mero accidente che nessuno è stato attinto dai detriti". 3. La seconda censura, con cui si denuncia la contraddittorietà della motivazione, è manifestamente infondata, atteso che la posizione del sindaco [OSCURATO:PERSONA], la quale, in considerazione del suo ruolo e delle sue competenze, ha una conoscenza indiretta della vicenda, tramite i tecnici (dipendenti del Comune o consulenti esterni nominati), oltre che temporalmente limitata, è ben diversa da quella della proprietà, che ha poteri di controllo diretti e che è stata destinataria dal 2002 al 2011 di una pluralità di ordinanze contingibili ed urgenti, in considerazione dello stato fatiscente dell'immobile, già oggetto di altri crolli. 4. In ordine alla prospettata questione di legittimità costituzionale, è sufficiente richiamare la recente ordinanza della Consulta n. 110 del 2019, con cui è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 6, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, sollevata dal Tribunale di Torino - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di crollo colposo di cui all'art. 449 cod. pen., in relazione all'art. 434 dello stesso codice, è raddoppiato. La Corte costituzionale ha osservato che la sopravvenuta sentenza n. 265 del 2017 ha dichiarato non fondata identica questione, sottolineando che al legislatore non è precluso ritenere, nell'ambito della sua discrezionalità, che in rapporto a determinati delitti colposi la "resistenza all'oblio" nella coscienza sociale - su cui si radica la durata della prescrizione - e la complessità dell'accertamento dei fatti siano omologabili a quelle della corrispondente ipotesi dolosa, giustificando, con ciò, la sottoposizione di entrambi ad un identico termine prescrizionale. L'odierno ricorso non aggiunge argomenti nuovi o diversi rispetti a quelli già esaminati dalla Consulta nel 2019. 3. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro 3000, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 4 novembre 2021. Il Consigliere est