CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 settembre 2025
Cassazione n. 30070/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2222/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 14729/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE di APPELLO di CATANIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del 16/05/2019 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale della medesima città, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 75 comma 2 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 – perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni due e mesi sei, violava le prescrizioni di non rincasare oltre le ore 21.00 e di non uscire di casa oltre le ore 06.00, venendo trovato fuori dal proprio domicilio alle ore 21.15, senza comprovate necessità e in assenza di preventiva comunicazione – e, per l’effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione, previa riduzione per il rito abbreviato prescelto. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 14, comma 2-ter e 75 d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui non si è tenuto conto della necessità di una nuova valutazione in ordine alla pericolosità sociale del soggetto, all’indomani del periodo detentivo dallo stesso patito, così venendo a mancare una condizione di efficacia della misura di prevenzione. 2.2. Con il secondo motivo, vengono denunciate violazioni ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 545-bis e 598-bis cod. proc. pen., per inosservanza di legge e mancanza di motivazione, nella parte in cui - a fronte della richiesta formulata dalla difesa, quanto alla applicabilità di una sanzione sostitutiva ricompresa tra quelle previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – la Corte non ha attivato il relativo subprocedimento, né ha motivato in ordine alle CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30070/2025 Roma, lì, 01/09/2025 ragioni poste a fondamento della mancata concessione di una sanzione sostitutiva. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio in accoglimento del primo motivo, avente carattere assorbente rispetto al secondo.E infatti, non è stata effettuata la necessaria verifica, in punto di perdurante pericolosità sociale dell’imputato, all’indomani della cessazione del periodo detentivo da quest’ultimo sofferto; tale verifica sarebbe stata doverosa, anche a fronte di una detenzione di durata inferiore al biennio. 4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte e memoria di replica, mediante le quali ha, in particolare, richiamato la sentenza della Corte costituzionale n.162 del 2024, laddove è stabilita la necessità di procedere ad una rivalutazione in punto di pericolosità sociale dell’interessato, pur se all’esito di un periodo detentivo inferiore ai due anni. La difesa, pertanto, ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Integrando brevemente la sintesi già contenuta in parte narrativa, si può precisare come venga in rilievo una misura di prevenzione della sorveglianza speciale, imposta – relativamente a fatti risalenti all’anno 2013 – il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e posto in esecuzione, previa notifica all’interessato, il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto in stato di detenzione, inoltre, dal 2012 al 2017. La deduzione difensiva sussunta nel primo motivo, quindi, è incentrata sulla omessa rivalutazione, in punto di persistenza del profilo di pericolosità dell’attuale ricorrente. 2.1. In linea generale, il principio di diritto al quale attenersi all’indomani della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024 – quanto al tema della sussistenza dei requisiti atti a fondare il ripristino di una misura di prevenzione che sia restata sospesa, in ragione della sopravvenuta restrizione patita dal sorvegliato – è nel senso che i due profili della attualità e della persistenza della pericolosità sociale vadano nuovamente valutati, anche laddove la detenzione stessa si sia protratta per un lasso di tempo inferiore ai due anni (in questo senso, da ultimo, si è espressa Sez. 1, n. 14346 del 08/01/2025, Pizzimenti, Rv. 287880 – 01, la quale ha avuto cura di precisare come la omessa rivalutazione dei profili della attualità e della persistenza della pericolosità sociale - anche nel caso in cui la detenzione si sia protratta per meno di due anni – determini il venir meno di una delle condizioni di efficacia della misura di prevenzione, consequenzialmente precludendo la possibilità di ritenere integrato, a carico di colui che abbia trasgredito alle prescrizioni, il paradigma normativo ex art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159). Noto è, infatti, come il suddetto limite dei due anni sia ormai venuto meno per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, primo comma, 13, primo comma e 27, terzo comma, Cost. - l’art. 14, comma 2-ter, del d.lgs. n. 159 del 2011, limitatamente alle parole «se esso si è protratto per almeno due anni››. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di tale pronuncia, ha chiarito come la disposizione censurata avesse impropriamente reintrodotto – in via di fatto - una presunzione di persistente pericolosità, al ricorrere di una sospensione avente durata non eccedente i due anni. Tanto in relazione alle misure di sicurezza, quanto con riferimento a quelle di prevenzione (misure accomunate sia dalla finalità di prevenire la commissione di reati, ad opera di soggetti socialmente pericolosi, sia dall’esigenza di favorire il recupero di questi ultimi all’ordinato vivere civile, così da costituire due specie di un unico genere) occorre invece procedere all’accertamento in concreto, circa il profilo della pericolosità sociale; accertamento da compiersi non solo al momento dell’adozione della misura stessa, bensì anche nell’ipotesi in cui l’esecuzione della misura sia restata sospesa, in conseguenza dello stato di detenzione dell’interessato. Secondo il Giudice delle leggi, il decorso di un considerevole lasso di tempo aumenta la possibilità che sopravvengano mutamenti anche radicali, nell’atteggiamento del soggetto rispetto ai valori della convivenza civile; ciò è a dirsi soprattutto allorquando l’interessato – nel corso di tale lasso di tempo - venga sottoposto ad un trattamento specificamente finalizzato alla sua rieducazione. La presunzione stabilita dalla norma scrutinata è stata quindi giudicata contrastante, in primo luogo, con l’art. 3 Cost., a causa di una connotazione di intrinseca irragionevolezza e, inoltre, è stata considerata foriera di una illogica forma di disparità di trattamento, se parametrata alla parallela disciplina oggi applicabile alle misure di sicurezza (art. 679, comma 1, cod. proc. pen.). Ininfluente è stato considerato, poi, il fatto che la presunzione relativa possa essere vinta, allorché l’interessato solleciti la revoca della misura (art. 11, comma 2 d.lgs. n. 159 del 2011); ciò in quanto, in un ordinamento in cui il godimento del diritto fondamentale alla libertà personale rappresenta la “regola”, non può che gravare sull’autorità pubblica l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti individuati dalla legge, in vista della sua limitazione. Ulteriore vulnus di conformità al dettato costituzionale concerne l’art. 13 Cost., atteso che l’esecuzione della sorveglianza speciale, che comporta una restrizione della libertà personale, prevede un meccanismo di tutela giurisdizionale successivo e soltanto eventuale su un requisito che è invece centrale, ossia quello della pericolosità dell’interessato. È stato ritenuto violato, infine, anche il principio della necessaria finalità rieducativa della pena. 2.2. Così inquadrata la problematica sotto l’aspetto dogmatico, la peculiarità della concreta fattispecie è data dal fatto che i suddetti cinque anni di detenzione espiati da [OSCURATO:PERSONA] (dal 2012 al 2017) siano decorsi non a partire dall’emissione del decreto di sorveglianza speciale, bensì da ben prima dell’emissione dello stesso. Secondo la non condivisibile impostazione sposata dalla Corte territoriale, allora, tale sviluppo non sarebbe quello da essa stessa reputato “ordinario” (ossia quello che origina dall’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e si dipana, in seguito, attraverso la sopravvenuta carcerazione per altro titolo e la consequenziale sospensione dell’efficacia del provvedimento di sorveglianza già in corso di esecuzione, per poi culminare in una nuova applicazione della misura, previa rivalutazione della pericolosità). La Corte di appello, in sostanza, ha considerato come il ricorrente abbia dapprima scontato il sopra detto periodo di detenzione e, solo successivamente, sia stato sottoposto alla sorveglianza speciale, in forza di un decreto emesso in costanza di carcerazione. 2.3. Il profilo davvero determinante del thema decidendum condotto all’attenzione di questo Collegio, in realtà, è quello relativo al tipo di carcerazione patita da [OSCURATO:PERSONA], fra l’emissione del decreto, al principio dell’anno 2016 e la notificazione dello stesso per la relativa esecuzione, nel novembre 2017. Sul punto specifico, è necessario richiamarsi: a) al preciso ancoraggio normativo rappresentato dall’art. 14 d.lgs. n. 159 del 2011, quanto alla decorrenza e alla cessazione della sorveglianza speciale (‹‹1. La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato. 2. Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il tribunale verifica d'ufficio se la commissione di tale reato possa costituire indice della persistente pericolosità dell'agente; in tale caso il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena. 2-bis. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi. 2-ter. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione››); b) alla illuminante motivazione del massimo consesso di questa Corte, a mente del quale: ‹‹Non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura›› (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952 – 01; in tale pronuncia, in effetti, la Corte aveva già rilevato come l'art. 14, comma 2-ter del d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al Codice antimafia, avesse stabilito che la verifica della pericolosità sociale dovesse avvenire, anche d'ufficio, all’indomani della cessazione della detenzione per espiazione di pena, protrattasi per almeno due anni). 2.3.1. Non vi è chi non rilevi come la tipologia di detenzione (cautelare o espiativa) subita dal soggetto, esplichi un effetto profondamente dirimente sulla dedotta questione; ciò in considerazione del fatto che un trattamento penitenziario comporta, inevitabilmente, un effetto rieducativo sul condannato, così svolgendo la funzione di modificare l’attitudine antisociale di chi vi sia sottoposto e la sua pregressa proclività verso la delinquenza. Lo stato di detenzione espiativa, quindi, è intrinsecamente risocializzante, laddove la restrizione di natura cautelare rappresenta, al contrario, un sicuro indice sintomatico della pericolosità sociale del soggetto. Venuto meno lo stato di detenzione espiativa, allora, occorre necessariamente procedere a una rivalutazione, anche d’ufficio, circa la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato, in vista della applicazione della misura di prevenzione in precedenza sospesa. La nuova considerazione della pericolosità sociale, infatti, è legata ad ogni fattore che sia comunque di tenore rieducativo e che sia tale – almeno astrattamente – da elidere i profili di pericolosità dell’interessato; tale è la sola detenzione in espiazione della pena, mentre la custodia cautelare postula l’esistenza di un dato evocativo di segno diametralmente opposto, costituito dalla ritenuta pericolosità dell’interessato. 2.3.2. Tanto chiarito in punto di inquadramento esegetico, non è affatto escluso che - nella concreta fattispecie - [OSCURATO:PERSONA] sia stato assoggettato ad un periodo di detenzione espiativa. Nell’atto di appello, infatti, l’imputato aveva dedotto di esser stato detenuto – nel periodo di sospensione della misura della sorveglianza speciale, in tempo comunque successivo alla sua adozione – in espiazione di una lunga pena detentiva; la Corte di appello, ciononostante, non ha trattato in modo preciso e informato l’argomento, così mancando di confrontarsi con la specifica deduzione e rendendo, alfine, una motivazione carente su un punto decisivo, ossia non dialogando con il tema della eventuale rieducazione ottenuta nel tempo detentivo successivo all'emissione della misura di prevenzione e soffermandosi invece, in maniera incongrua, sulla sola considerazione dei quattro anni precedenti. 2.4. La fondatezza del primo motivo assorbe la questione dedotta a mezzo della seconda doglianza. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato viene annullato e gli atti rimessi, per nuovo giudizio, a diversa Sezione della Corte di appello di Catania. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Così è deciso, 26/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]