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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20662/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti; Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato; Rilevato che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] (soggetto attualmente irreperibile e condannato, per il reato di atti persecutori commesso in danno della moglie, alla pena detentiva espianda pari ad anni uno e mesi sei) finalizzata a ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; Rilevato che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del condannato, impugna tale provvedimento, dolendosi della sussistenza del vizio ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione, risultante dall'allegato certificato del casellario giudiziale, rappresentando come il condannato non sia mai stato, in realtà, irreperibile; Ritenuto trattarsi di censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto.

Dette critiche, altresì, sono pedissequamente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico, privo di spunti di illogicità e contraddittorietà - dal Tribunale di sorveglianza di Genova.

Invero, nell'impugnato provvedimento si richiamano le informazioni di polizia acquisite in ordine al condannato, che attestano come il soggetto si trovi attualmente in territorio francese; Rilevato che l'impugnazione, a fronte di tale motivazione, spende unicamente argomenti assertivi e apodittici, non atti a scalfire la tenuta logica dell'avversata ordinanza, sottolineando anche inesistenti vizi di contraddittorietà e illogicità; Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti; Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato; Rilevato che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] (soggetto attualmente irreperibile e condannato, per il reato di atti persecutori commesso in danno della moglie, alla pena detentiva espianda pari ad anni uno e mesi sei) finalizzata a ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; Rilevato che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del condannato, impugna tale provvedimento, dolendosi della sussistenza del vizio ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione, risultante dall'allegato certificato del casellario giudiziale, rappresentando come il condannato non sia mai stato, in realtà, irreperibile; Ritenuto trattarsi di censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto. Dette critiche, altresì, sono pedissequamente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico, privo di spunti di illogicità e contraddittorietà - dal Tribunale di sorveglianza di Genova. Invero, nell'impugnato provvedimento si richiamano le informazioni di polizia acquisite in ordine al condannato, che attestano come il soggetto si trovi attualmente in territorio francese; Rilevato che l'impugnazione, a fronte di tale motivazione, spende unicamente argomenti assertivi e apodittici, non atti a scalfire la tenuta logica dell'avversata ordinanza, sottolineando anche inesistenti vizi di contraddittorietà e illogicità; Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
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