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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 16125/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, che ne ha confermato la condanna per i reati di violenza privata (capo A) e di danneggiamento con violenza alla persona (capo B) commessi durante la guida di una autovettura e consistiti: ell'affiancare la vettura della persona offesa per poi sterzare improvvisamente verso destra danneggiando la parte sinistra dell'altro mezzo e costringendo il conducendo di questo a modificare il proprio percorso per evitare la collisione; nel fermarsi a bordo strada e, una volta raggiunto dalla persona offesa, ingranare la retromarcia urtando la parte anteriore dell'altra vettura; Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contesta la "violenza alla persona" contestata per il danneggiamento di cui al capo C), è generico, poiché, nel sostenere in maniera apodittica che si sarebbe trattato di un "mero urto tra veicoli", omette di confrontarsi con la ricostruzione dei fatti offerta dai giudici di merito circa l'azione di costrizione posta in essere dall'imputato ai danni della persona offesa (dal che consegue la manifesta infondatezza delle doglianze circa la procedibilità di ufficio e la abolitio criminis); Considerato che analogo vizio permea il terzo motivo di ricorso, inerente alla configurabilità del reato di violenza privata (capo A), poiché la censura fa leva su una prospettazione soggettiva e selettiva del fatto e trascura che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità: «Integra il reato di violenza privata la condotta del conducente di un veicolo che, eseguendo una brusca sterzata ovvero affiancando o sorpassando un'altra autovettura, costringa il conducente di quest'ultima a cambiare direzione di marcia per evitare la collisione» (così Sez. 5, n. 44016 del 17/11/2010, Gullo, Rv. 249146; conf.

N. 1448 del 1982, N. 2545 del 1985, N. 32001 del 2002 Rv. 222349); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, che ne ha confermato la condanna per i reati di violenza privata (capo A) e di danneggiamento con violenza alla persona (capo B) commessi durante la guida di una autovettura e consistiti: ell'affiancare la vettura della persona offesa per poi sterzare improvvisamente verso destra danneggiando la parte sinistra dell'altro mezzo e costringendo il conducendo di questo a modificare il proprio percorso per evitare la collisione; nel fermarsi a bordo strada e, una volta raggiunto dalla persona offesa, ingranare la retromarcia urtando la parte anteriore dell'altra vettura; Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contesta la "violenza alla persona" contestata per il danneggiamento di cui al capo C), è generico, poiché, nel sostenere in maniera apodittica che si sarebbe trattato di un "mero urto tra veicoli", omette di confrontarsi con la ricostruzione dei fatti offerta dai giudici di merito circa l'azione di costrizione posta in essere dall'imputato ai danni della persona offesa (dal che consegue la manifesta infondatezza delle doglianze circa la procedibilità di ufficio e la abolitio criminis); Considerato che analogo vizio permea il terzo motivo di ricorso, inerente alla configurabilità del reato di violenza privata (capo A), poiché la censura fa leva su una prospettazione soggettiva e selettiva del fatto e trascura che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità: «Integra il reato di violenza privata la condotta del conducente di un veicolo che, eseguendo una brusca sterzata ovvero affiancando o sorpassando un'altra autovettura, costringa il conducente di quest'ultima a cambiare direzione di marcia per evitare la collisione» (così Sez. 5, n. 44016 del 17/11/2010, Gullo, Rv. 249146; conf. N. 1448 del 1982, N. 2545 del 1985, N. 32001 del 2002 Rv. 222349); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il
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