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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 luglio 2021

Cassazione n. 38827/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ck<ci•14`q C < ) v\t‘-o tivnvtixt (h • 2.4—P ,C4-4 > difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 9 gennaio 2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a fattispecie di Insolvenza fraudolenta.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe articolando i seguenti motivi.

2.1. Erronea applicazione dell'art. 641 cod pen per mancanza dell'elemento soggettivo del reato.

La difesa segnala che l'imputato - dopo aver consumato un lauto pranzo a base di pesce, non ha adottato alcun atteggiamento particolare, risultava vestito in maniera normale, non ha dato alcuna percezione di non poter pagare; non è fuggito ma si è allontanato per fumare dileguandosi.

Da ciò si dovrebbe dedure che l'inadempimento non era conseguenza di insolvenza ma di altro motivo, non specificato in ricorso.

2.2. Erronea applicazione degli artt. 641 - 133 cod pen in conseguenza della mancata irrogazione della sola pena pecuniaria ritenendo la difesa generico il riferimento effettuato dalla Corte territoriale alla gravità del fatto, all'intensità del dolo nonché alla personalità dell'imputato.

3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte nella sostanza chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) dovendosi ricordare che, per consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, 2 F maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex multis, Sez.

VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178).

Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste.

3. Il motivo di ricorso con cui si articolano doglianze in ordine alla parametrazione della pena è inammissibile in quanto nel caso di specie risulta articolata congrua motivazione sul punto.

È infatti inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in quanto i giudici territoriali hanno correttamente valorizzato gravità del fatto e intensità del dolo dovendosi ritenere logicamente disattesa la rilevanza dei rimanenti profili richiamati dall'art. 133 cod pen. 4.

Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 2000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende Così deciso ma, il 14 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ck<ci•14`q C < ) v\t‘-o tivnvtixt (h • 2.4—P ,C4-4 > difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 9 gennaio 2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a fattispecie di Insolvenza fraudolenta. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe articolando i seguenti motivi. 2.1. Erronea applicazione dell'art. 641 cod pen per mancanza dell'elemento soggettivo del reato. La difesa segnala che l'imputato - dopo aver consumato un lauto pranzo a base di pesce, non ha adottato alcun atteggiamento particolare, risultava vestito in maniera normale, non ha dato alcuna percezione di non poter pagare; non è fuggito ma si è allontanato per fumare dileguandosi. Da ciò si dovrebbe dedure che l'inadempimento non era conseguenza di insolvenza ma di altro motivo, non specificato in ricorso. 2.2. Erronea applicazione degli artt. 641 - 133 cod pen in conseguenza della mancata irrogazione della sola pena pecuniaria ritenendo la difesa generico il riferimento effettuato dalla Corte territoriale alla gravità del fatto, all'intensità del dolo nonché alla personalità dell'imputato. 3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte nella sostanza chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) dovendosi ricordare che, per consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, 2 F maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. 3. Il motivo di ricorso con cui si articolano doglianze in ordine alla parametrazione della pena è inammissibile in quanto nel caso di specie risulta articolata congrua motivazione sul punto. È infatti inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in quanto i giudici territoriali hanno correttamente valorizzato gravità del fatto e intensità del dolo dovendosi ritenere logicamente disattesa la rilevanza dei rimanenti profili richiamati dall'art. 133 cod pen. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 2000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende Così deciso ma, il 14 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente