CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10440/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n.– ricorrente –Numero registro generale 1627/2025Numero sezionale 1263/2026Numero di raccolta generale 10440/2026Data pubblicazione 21/04/2026controI.M.E.S. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., in personadel legale rappresentante p.t.;– intimata–avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia n. 4779/16/24 depositata in data 24 giugno 2024 e che non risultanotificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia n. 4779/16/24 veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delleEntrate-Riscossione avverso la sentenza della Commissione tributariaprovinciale di Messina n. 2929/9/2019 con la quale veniva parzialmenteaccolto il ricorso presentato dalla IMES-[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la cartella di pagamento emessa per IRES eIVA ed altro per gli anni di imposta 2013 e 2014.2. Si legge in sentenza che il giudice di primo grado rigettava il ricorso conriguardo alla pretesa l’anno 2014, ritenendo infondate le doglianze dimerito, mentre dichiarava prescritta la pretesa relativa all’anno 2013 inrelazione alla notifica come effettuata.Il giudice di appello confermava tale decisione, previo richiamo allasentenza di primo grado, ritenendo che «la cartella in contestazione prendeorigine da un controllo effettuato ex art. 36-bis, d.P.R. 600/73 [ed ex art.54-bis del d.P.R. 633/1972], vale a dire prendendo a base la stessadichiarazione effettuata dalla parte, valutazione che nel caso di specie nonpresenta aspetti di criticità non risultando modifiche e/o integrazioni alleNumero registro generale 1627/2025Numero sezionale 1263/2026Numero di raccolta generale 10440/2026Data pubblicazione 21/04/2026dichiarazioni della parte contribuente. Nel merito, pertanto, la cartella deveconsiderarsi del tutto legittima mentre difetta relativamente all’anno 2013di validità in considerazione del tempo impiegato per la comunicazionelegale essendo trascorso il periodo massimo previsto dalla legge» (v. pp.2-3 sentenza).3. Avverso la sentenza d’appello l’agente della riscossione ha propostoricorso per Cassazione, affidato a due motivi, mentre la società è rimastaintimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 25d.P.R. n. 602/1973 da parte del giudice d’appello, con riferimento al terminedi decadenza e al capo della decisione in cui afferma: «Nel merito, pertanto,la cartella deve considerarsi del tutto legittima mentre difetta relativamenteall’anno 2013 di validità in considerazione del tempo impiegato per lacomunicazione legale essendo trascorso il periodo massimo previsto dallalegge» (pp.3-4 sentenza).2. Il secondo motivo di ricorso censura, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., il medesimo capo della sentenza sotto l’angolodell’omesso esame di punti di fatto decisivi e controversi, laddove il fattodecisivo da provare è costituito dalla data di presentazione delladichiarazione integrativa a cui ancorare la decorrenza del dies a quo deltermine di decadenza ex art. 25, comma 1, lett. a), d.P.R. 602/1973.3. I due motivi, connessi, sono di trattazione congiunta e sono affetti daconcorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza.Né il giudice di primo grado né quello di appello che rinvia a tale antecedentedecisione hanno statuito con riferimento all’individuazione del dies a quo didecorrenza del termine annuale per la rettifica automatizzata su cui sonoNumero registro generale 1627/2025Numero sezionale 1263/2026Numero di raccolta generale 10440/2026Data pubblicazione 21/04/2026costruiti i due motivi della ricorrente. Inoltre, la sentenza non menzionaneppure l’esistenza di una dichiarazione integrativa, cui fa riferimento ilsecondo motivo. Né viene citato il fatto dell’avvenuta presentazione in data9.1.2015 della dichiarazione per l’anno di imposta del 2013, circostanza chela stessa ricorrente afferma essere un fatto controverso dal momento che,si legge a pag. 10 del ricorso, «controparte, oltre a dedurre l’inammissibilitàdella documentazione prodotta in appello dall’agente della riscossione exart. 58 d.lgs. n. 546/1992 argomentava anche in ordine all’infondatezzadell’appello sulla decadenza delle pretese scaturite dal controllo delladichiarazione per l’anno 2013».4. In ogni caso, la questione è infondata in diritto, per le ragioni cheseguono.L’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, nel testo vigente ratione temporis, dispone:«1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto aruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza,entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazionedella dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unicao ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalladichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione èpresentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività diliquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivoa quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per lesomme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico dicui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b)del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione,per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formaleprevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente dellaRepubblica n. 600 del 1973; c) del secondo anno successivo a quello in cuil'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agliNumero registro generale 1627/2025Numero sezionale 1263/2026Numero di raccolta generale 10440/2026Data pubblicazione 21/04/2026accertamenti dell'ufficio; c-bis) del terzo anno successivo a quello discadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute aseguito degli inadempimenti di cui all'articolo 15-ter139.1-bis. In deroga alle disposizioni del comma 1, il concessionario notifica lacartella di pagamento, a pena di decadenza: a) per i crediti anteriori alladata di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivonel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro il 31 dicembredel terzo anno successivo: 1) alla pubblicazione del decreto che revocal'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancataapprovazione ai sensi degli articoli 173 e 179 del regio decreto 16 marzo1942, n. 267; 2) alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzioneo l'annullamento del concordato preventivo ai sensi del combinato dispostodegli articoli 186, 137 e 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;b) per i crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cuiall'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ancoraiscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscaledi cui all'articolo 182-ter, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,n. 267, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza deltermine di cui al settimo comma dell'articolo 182-ter del regio decreto 16marzo 1942, n. 267, ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiaral'annullamento dell'accordo;c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazionedella proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamentoo della proposta di piano del consumatore, entro il 31 dicembre del terzoanno successivo: 1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzioneo l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi dasovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 gennaio 2012,n. 3, ovvero la cessazione degli effetti dell'accordo, ai sensi dell'articolo 11,comma 5, o dell'articolo 12, comma 4, della medesima legge n. 3 del 2012;Numero registro generale 1627/2025Numero sezionale 1263/2026Numero di raccolta generale 10440/2026Data pubblicazione 21/04/20262) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione deglieffetti del piano del consumatore, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, edell'articolo 12-ter, comma 4, della legge n. 3 del 2012.1-ter. Se successivamente alla chiusura delle procedure di cui alle letterea) e b) del comma 1-bis viene dichiarato il fallimento 141 del debitore, ilconcessionario procede all'insinuazione al passivo ai sensi dell'articolo 87,comma 2, senza necessità di notificare la cartella di pagamento.2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato condecreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempierel'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni144 dallanotificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà adesecuzione forzata.2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cuiil ruolo è stato reso esecutivo.3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è consideratogiorno festivo.».5. Ciò premesso sul piano del diritto positivo e passando a quello fattuale,la ricorrente, sul presupposto che la dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2014,relativa all’anno di imposta 2013, è stata trasmessa dalla società in data9.1.2015 e che la cartella di pagamento n. 29520180000388150000 è statanotificata a mezzo pec in data 22.1.2018, ritiene che il termine decadenzialetriennale di cui all’art.25, comma 1, cit. non sia decorso perché il terminedel 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione delladichiarazione cui fa riferimento la norma deve ritenersi che scadesse il31.12.2018.L’interpretazione propugnata dall’agente della riscossione ricorrentepresuppone che il dies a quo del termine di decadenza triennale suddettoNumero registro generale 1627/2025Numero sezionale 1263/2026Numero di raccolta generale 10440/2026Data pubblicazione 21/04/2026sia “mobile”, il che contrasta con la lettera della norma dell’art.25, comma1, sopra riportato che non vi fa menzione.6. Anche avuto riguardo ad una lettura teleologica e sistematica, siraggiungono le medesime conclusioni. Infatti, la giurisprudenza della Cortedi Giustizia UE (CGUE 28 luglio 2016, C-332/15, Astone; CGUE 21 marzo2018, C-533/16 Volkswagen) ha delineato un orientamento che, attraversoun’interpretazione restrittiva dell’operatività del termine decadenziale,individua un punto di equilibrio tra principio di certezza del diritto e dirittisostanziali del contribuente con riferimento all’imposta armonizzata.Analoghi orientamenti restrittivi in materia di decadenza operano conriferimento alle imposte dirette (per una ricostruzione ampia sulladecadenza in genere nel comparto delle dirette, cfr. Cass. Sez. U. n.8500del 2021).7. Tale traiettoria interpretativa non è modificata dalla presenza di unadichiarazione tardiva, ossia che si colloca oltre il 31 dicembre dell’anno incui dev’essere presentata, nel caso di specie con riferimento alle impostedirette e, a maggior ragione, ultratardiva, ossia successiva a 90 giorni dallascadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IVAdel 30 aprile dell’anno successivo a quello di imposta.Va così affermato in diritto che: in tema di controllo automatizzato delladichiarazione, ai fini della notifica della cartella di pagamento ex artt. 36-bis, d.P.R. 600/73 e 54-bis del d.P.R. 633/1972, per esigenze di certezza edi rispetto dei diritti sostanziali del contribuente, il termine decadenziale dicui all’art. 25, primo comma, d.P.R. n. 602/1973, resta fermo e non èdifferito dalla presentazione di una dichiarazione tardiva o ultratardiva delcontribuente.8. In applicazione del principio che precede, tenuto conto che per il periododi imposta 2013 la scadenza del termine dell’art. 25, primo comma, cit. èal 31 dicembre del terzo anno successivo, e che il termine ultimo per laNumero registro generale 1627/2025Numero sezionale 1263/2026Numero di raccolta generale 10440/2026Data pubblicazione 21/04/2026presentazione annuale della dichiarazione IVA per l’anno è il 30 aprile 2014,è tardiva la notifica della cartella di pagamento intervenuta il 22.1.2018,poiché la presentazione della dichiarazione in data 9 gennaio 2015 non valea differire il termine decadenziale di un anno, al 31 dicembre 2015.9. Il ricorso è in conclusione rigettato e nessun provvedimento va adottatoin punto di spese di lite, in assenza di costituzione dell’intimata.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa allaprenotazione a debito non sussistono i presupposti per il versamentodell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]