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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 46526/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23.

Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile per genericità dei motivi l'appello proposto avverso la sentenza 28 aprile 2016 del GIP di Enna, di condanna dell'odierno ricorrente in relazione a fattispecie di riciclaggio e falso in certificazioni amministrative.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, SCHINOCCA Davide.

2.1. Con l'unico motivo di ricorso, la difesa contesta che l'appello potesse essere considerato inammissibile in ragione della irretroattività delle disposizioni contenute nella legge 103/2017.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]Aquino - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato dovendosi ribadire il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017 - Rv. 268822 - 01) per cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.

Le stesse sezioni unite si erano pronunciate prima ancora dell'entrata in vigore della legge 103/2017 richiamata dal ricorrente: la stessa vicenda oggetto della pronuncia era precedente alla legge richiamata e la questione risulta essere stata discussa in una camera di consiglio altrettanto precedente.

1.1. Per il resto, il ricorrente nemmeno contesta che nel caso di specie ricorressero i presupposti rilevati dalla Corte territoriale per la declaratoria di inammissibilità del gravame.

2. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3000,00. 2 H P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] -e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile per genericità dei motivi l'appello proposto avverso la sentenza 28 aprile 2016 del GIP di Enna, di condanna dell'odierno ricorrente in relazione a fattispecie di riciclaggio e falso in certificazioni amministrative. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, SCHINOCCA Davide. 2.1. Con l'unico motivo di ricorso, la difesa contesta che l'appello potesse essere considerato inammissibile in ragione della irretroattività delle disposizioni contenute nella legge 103/2017. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]Aquino - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato dovendosi ribadire il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017 - Rv. 268822 - 01) per cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Le stesse sezioni unite si erano pronunciate prima ancora dell'entrata in vigore della legge 103/2017 richiamata dal ricorrente: la stessa vicenda oggetto della pronuncia era precedente alla legge richiamata e la questione risulta essere stata discussa in una camera di consiglio altrettanto precedente. 1.1. Per il resto, il ricorrente nemmeno contesta che nel caso di specie ricorressero i presupposti rilevati dalla Corte territoriale per la declaratoria di inammissibilità del gravame. 2. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3000,00. 2 H P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] -e
Decreto Cassazione n. 46526/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris