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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 29296/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Ragusa in data 17/01/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 17/01/2023, il Tribunale di Ragusa ha rigettato l'istanza presentata dai legali rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la sospensione o l'annullamento dell'aggiudicazione a [OSCURATO:PERSONA] della motonave Leucothea, sottoposta a vendita giudiziaria.

2. Con dichiarazione sottoscritta in data 19/02/2023, i legali rappresentanti della predetta società, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso al Presidente del Tribunale per l'annullamento del decreto di aggiudicazione del natante.

3. Con provvedimento in data 15/03/2023, il Presidente del Tribunale ha riqualificato la predetta impugnazione come ricorso per cassazione.

Tuttavia, esso U7i\ t risulta essere stato sottoscritto personalmente dai legali rappresentanti della società.

3.1. Tanto premesso, osserva il Collegio che sia la notifica dell'ordinanza, sia il ricorso, sono successivi al 4/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato - e, quindi, anche del condannato, ma di qualunque parte privata - di proporre personalmente ricorso per cassazione, e si è previsto che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 24/05/2023 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Ragusa in data 17/01/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 17/01/2023, il Tribunale di Ragusa ha rigettato l'istanza presentata dai legali rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la sospensione o l'annullamento dell'aggiudicazione a [OSCURATO:PERSONA] della motonave Leucothea, sottoposta a vendita giudiziaria. 2. Con dichiarazione sottoscritta in data 19/02/2023, i legali rappresentanti della predetta società, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso al Presidente del Tribunale per l'annullamento del decreto di aggiudicazione del natante. 3. Con provvedimento in data 15/03/2023, il Presidente del Tribunale ha riqualificato la predetta impugnazione come ricorso per cassazione. Tuttavia, esso U7i\ t risulta essere stato sottoscritto personalmente dai legali rappresentanti della società. 3.1. Tanto premesso, osserva il Collegio che sia la notifica dell'ordinanza, sia il ricorso, sono successivi al 4/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato - e, quindi, anche del condannato, ma di qualunque parte privata - di proporre personalmente ricorso per cassazione, e si è previsto che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01). 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 24/05/2023 Il Consigliere este
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