CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 01139/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste recanti indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono (il ricorrente afferma assertivamente che il giudice dell'esecuzione non avrebbe svolto una valutazione globale di tutti gli elementi significativi contenuti nelle sentenze di cognizione); Considerato che gli stessi motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (infatti, il giudice dell'esecuzione non ha rigettato l'istanza, avanzata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., sulla base della mancata indicazione da parte del difensore di elementi dimostrativi della sussistenza dei requisiti per l'applicazione della continuazione, ma ha puntualmente motivato circa l'assenza nel caso concreto di indici rivelatori della medesimezza del disegno criminoso e ha evidenziato a tal fine la distanza temporale tra i reati commessi e l'assenza di omogeneità fra gli stessi); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.