CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 novembre 2022
Cassazione n. 47417/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03CLB7J) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 maggio 2022, la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione e in sede di opposizione, dichiarava estinta per decorso del tempo la pena di giorni sei di arresto ed C. 800,00 di ammenda, applicata a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna in data 18.12.2014, irrevocabile dal 31.1.2015, in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2 -sexies, c.d.s., commesso il 12.6.2014. 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica di Bologna per "inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di norme di cui si deve tenere conto nella sua applicazione: art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in riferimento all'art. 186, comma 9 -bis decreto legislativo 285/1992 e 173 cod. pen.". Ha, innanzitutto, premesso che: la pena originariamente applicata al condannato era quella dei c.d. lavori di pubblica utilità per giorni dieci presso il policlinico S.[OSCURATO:PERSONA] di Bologna; non avendo lo Zarbo mai preso contatto con la suddetta struttura, detta pena sostitutiva era stata, con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dell'8 novembre 2019 (mai impugnata), revocata e, conseguentemente, era stata ripristinata la pena dell'arresto e dell'ammenda; e ha sostenuto che non si sarebbe verificata la ritenuta causa di estinzione della pena per decorso del tempo, in quanto, una volta revocata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e ripristinata la pena originaria, il termine di prescrizione avrebbe dovuto farsi decorrere dalla data della predetta revoca (8.11.2019) e non dall'irrevocabilità della sentenza (31.1.2015), come ritenuto nell'ordinanza impugnata. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. E' pur vero che - come osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria e come, peraltro, riportato in nota nell'ordinanza impugnata - secondo la giurisprudenza di legittimità, "in tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità e a questa non sia stato dato corso a causa dell'inerzia del pubblico ministero, si applica il principio generale della prescrizione delle sanzioni inflitte, attesa la natura sostanzialmente afflittiva di tale misura e l'equiparabilità, in virtù del richiamo operato dall'art. 186, comma 9 -bis, cod. strada al d.lgs. n. 274 del 2000, del lavoro di pubblica utilità alla pena sostituita, ai sensi dell'art. 58, comma 1, del citato d.lgs." (Cass. Sez. 1, n. 24695 del 08/04/2021, Rv. 281632 - 01), ma tale principio - a giudizio del Collegio - non conduce a ritenere che il termine di prescrizione della pena sostitutiva continui a decorrere anche se questa sia stata tempestivamente convertita in quella originaria. Il ripristino della pena sostituita fa, infatti, unicamente venir meno quella sostitutiva e permette l'esecuzione di quella sostituita; con la conseguenza che il termine di prescrizione di cinque anni, tenuto conto del fatto che la mancata esecuzione della pena sostitutiva era stata addebitata al condannato e stante "la tempestiva pronuncia di revoca della sanzione sostitutiva stessa disposta dal G.I.P. con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]", non era ancora decorso dalla data del citato provvedimento di ripristino della pena originaria. 2. Alla luce dei superiori rilievi, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio; la Cancelleria curerà la comunicazione della presente sentenza al Procuratore generale della Repubblica di Bologna. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna. Così deciso, il 29 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]